Cassazione Civile, Ordinanza n. 07714/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA dell'anno 2006 nei confronti di un avvocato, ritenendo omessi redditi sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e ricostruendo induttivamente i compensi desunti dai modelli 770 presentati dai clienti. Il contribuente aveva contestato, davanti ai giudici di merito, sia la quantificazione del reddito per non avere l'Ufficio considerato i costi necessari a produrre i ricavi, sia l'applicazione delle sanzioni, sostenendo che l'omessa presentazione delle dichiarazioni fosse dipesa esclusivamente dal commercialista incaricato. La CTR aveva ridotto le sanzioni del 50% in ragione della responsabilità del professionista, ma aveva respinto la richiesta di ulteriori costi per difetto di prova. In Cassazione il contribuente ha dedotto: violazione dell'art. 39, comma 3, d.P.R. 600/1973; violazione dell'art. 55 d.P.R. 633/1972; violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che anche nell'accertamento induttivo puro l'Ufficio dovesse considerare i costi presuntivi e che le presunzioni utilizzate non fossero gravi, precise e concordanti; inoltre ha denunciato la violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997, per il mancato esonero dalle sanzioni in ragione del fatto del professionista.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha chiarito che, in caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'accertamento induttivo puro è legittimo anche sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti, restando salvo il diritto del contribuente di fornire prova contraria. Ha inoltre confermato il giudizio di merito sul punto dei costi, osservando che il contribuente non aveva prodotto alcuna prova documentale di costi ulteriori rispetto a quelli già considerati dall'Ufficio, né aveva indicato una diversa percentuale di incidenza. Quanto alle sanzioni, la Corte ha ribadito che la prova dell'assenza di colpa e dell'effettiva vigilanza sul professionista incaricato incombe sul contribuente; la sola denuncia del commercialista non basta a escludere la responsabilità sanzionatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
In caso di omessa dichiarazione dei redditi l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo puro sulla base di presunzioni anche non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, fermo il diritto del contribuente alla prova contraria.
Rileva come base normativa dell'accertamento induttivo in materia IVA in presenza di omessa dichiarazione.
La doglianza sulle presunzioni semplici è infondata quando l'accertamento avviene in regime di induttivo puro, nel quale non è richiesta la gravità, precisione e concordanza.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
La non punibilità per violazioni imputabili al professionista richiede la prova, da parte del contribuente, dell'assenza di colpa e della vigilanza effettivamente esercitata sul professionista incaricato.
La colpa del contribuente si presume nelle violazioni tributarie e resta a suo carico la prova della sua assenza.
È richiamato come principio generale sulla presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative.
È menzionato dalle Sezioni Unite quale disciplina speciale collegata alle violazioni imputabili al professionista, in relazione alla sospensione della riscossione delle sanzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente ricorrere all'accertamento induttivo puro e basare la ricostruzione del reddito su presunzioni anche non qualificate nei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Quando il contribuente contesta la quantificazione induttiva dei ricavi, incombe su di lui l'onere di provare specificamente i costi ulteriori deducibili e la loro incidenza; in mancanza di prova documentale, il giudice può confermare la stima dell'Ufficio o di quella già riconosciuta in sede di accertamento.
- La deduzione del fatto del professionista incaricato non esonera automaticamente il contribuente dalle sanzioni tributarie: per ottenere la non punibilità occorre provare di aver vigilato sul professionista e di essersi diligentemente attivato, non essendo sufficiente la sola denuncia penale o la mera allegazione della colpa del consulente.
- Nelle sanzioni amministrative tributarie la colpa del contribuente si presume; l'esimente della buona fede opera solo se l'errore è inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza.
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