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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01072/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori, dipendenti dell'ICE, avevano chiesto l'accertamento del diritto a che, nel calcolo del trattamento di fine rapporto relativo al periodo 1990-2004, fossero incluse alcune voci retributive percepite (tra cui retribuzione di risultato mensile, maggiorazione turno e premi di produttività) che l'ente non aveva considerato. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo applicabile non il TFR, ma la disciplina dell'indennità di buonuscita di cui alla L. n. 70/1975, art. 13, e negando comunque il carattere stipendiale delle voci reclamate. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere i giudici applicato d'ufficio il regime della buonuscita; violazione delle norme che, a loro avviso, imponevano la persistenza del TFR per il personale ICE non dirigente; violazione delle norme collettive e di legge che disciplinano il computo delle voci utili al TFR; e, infine, eccessività delle spese liquidate in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito perché non aveva distinto tra personale dirigente e non dirigente dell'ICE: per il personale non dirigente già in servizio al 31.12.1995 continua ad applicarsi il regime del TFR, non quello dell'indennità di buonuscita. Il giudice del rinvio dovrà verificare la qualifica non dirigenziale dei ricorrenti e, solo dopo, riesaminare quali voci retributive vadano incluse nel TFR. Le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al giudice del rinvio; escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 332 c.p.c.

    nelle cause scindibili la notificazione dell'impugnazione alle altre parti ha funzione di mera litis denuntiatio; la sua omissione non impedisce la decisione oltre il decorso dei termini di impugnazione.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per distinguere le cause inscindibili, in cui la notificazione serve a integrare il contraddittorio, dalle cause scindibili di cui all'art. 332 c.p.c.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    non è violato quando il giudice qualifica giuridicamente la domanda e verifica la disciplina applicabile al rapporto, profilo già interno al contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al principio del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 183 c.p.c., comma 4

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al principio del contraddittorio e alle preclusioni processuali.

  • art. 420 bis c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma non decisivo nella motivazione finale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che vi sia stata omissione di pronuncia.

  • art. 13 L. 70/1975

    la Corte ribadisce che si applica al personale dirigente dell'ICE, cui spetta l'indennità di buonuscita e non il TFR.

  • art. 38 d.P.R. 1032/1973

    richiamato nei motivi di ricorso come parte della disciplina invocata sulla permanenza del TFR.

  • art. 5, comma 5, L. 106/1989

    indicato come fonte del riconoscimento del regime di TFR per il personale non dirigente ICE già in servizio al 31.12.1995.

  • art. 46, comma 5, c.c.n.l. enti pubblici non economici 1998-2001

    richiamato come norma che ha tenuto fermo il regime di TFR per il personale non dirigente ICE già in servizio al 31.12.1995.

  • art. 10 L. 68/1997

    richiamato nel consolidato orientamento citato per spiegare l'attrazione dei rapporti di lavoro ICE nel pubblico impiego privatizzato, rilevante per i dirigenti.

  • art. 2 L. 335/1995

    richiamato per distinguere il regime dei lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996, per i quali i trattamenti di fine servizio sono regolati dall'art. 2120 c.c.

  • art. 14 d.l. 98/2011

    indicato quale base del subentro dell'Agenzia ICE e del Ministero nei rapporti giuridici dell'ente originario.

  • art. 2120 c.c.

    richiamato come disciplina del trattamento di fine rapporto, applicabile al personale non dirigente ICE già in servizio al 31.12.1995 e ai lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 nelle amministrazioni pubbliche, secondo il regime richiamato dalla Corte.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la cassazione della decisione sul regime applicabile travolge anche il capo relativo alle voci retributive da includere nel calcolo del TFR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • L. n. 70/1975

    richiamata per la disciplina dell'indennità di buonuscita applicata erroneamente ai non dirigenti nella sentenza di merito secondo la Corte di cassazione.

  • L. n. 106/1989

    richiamata come fonte del regime di TFR per il personale ICE non dirigente già in servizio al 31.12.1995.

  • L. n. 68/1997

    richiamata nel dibattito sulla disciplina applicabile ai rapporti del personale ICE.

  • L. n. 449/1997

    richiamata tra le fonti collettive e legislative invocate nel terzo motivo per il computo delle voci nel TFR.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro con enti pubblici trasformati o riorganizzati occorre distinguere rigorosamente tra categorie di personale diverse, perché la disciplina del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può variare tra dirigenti e non dirigenti.
  • Il giudice, a fronte della domanda su una specifica base di calcolo del trattamento di fine rapporto, può e deve verificare preliminarmente quale sia il regime giuridico applicabile al rapporto senza violare il contraddittorio, quando tale qualificazione sia interna alla controversia.
  • Nelle cause scindibili la notificazione dell'impugnazione ai cointeressati ha funzione di mera litis denuntiatio; la sua omissione non impedisce la decisione una volta scaduti i termini di impugnazione.
  • Se la sentenza impugnata fonda la decisione su un regime giuridico errato, la cassazione travolge anche i capi consequenziali che dipendono da tale qualificazione, inclusa la verifica delle voci retributive da computare e la liquidazione delle spese.
  • Per il personale non dirigente dell'ICE già in servizio al 31 dicembre 1995 continua a operare il regime del trattamento di fine rapporto già riconosciuto dalla normativa speciale e dalla contrattazione collettiva, non quello dell'indennità di buonuscita.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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