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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25767/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società cessionaria di crediti vantati da una struttura sanitaria classificata chiedeva la condanna dell'azienda sanitaria locale e della regione al pagamento di circa 22,4 milioni di euro, assumendo che tali somme fossero dovute, in via contrattuale o subordinatamente extracontrattuale o per arricchimento senza causa, a titolo di rimborso di arretrati e incrementi del CCNL del personale e di indennità di esclusività dei medici. La pretesa si fondava sull'assunto che gli ospedali classificati e gli IRCCS fossero sostanzialmente equiparati alle strutture pubbliche del SSN e quindi avessero diritto alla copertura dei maggiori costi di personale, nonché sul fatto che la regione avrebbe in passato riconosciuto e in parte rimborsato tali oneri. La ricorrente censurava inoltre la decisione di merito per non avere applicato, o per avere male interpretato, la disciplina di settore, i principi di copertura integrale dei costi dei servizi pubblici, il legittimo affidamento e l'azione di arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che l'equiparazione degli ospedali classificati alle strutture pubbliche non comporta una parificazione assoluta sotto ogni profilo e non attribuisce, in mancanza di una specifica previsione convenzionale o di adeguate risorse finanziarie, un diritto al rimborso dei maggiori oneri retributivi e dell'indennità di esclusività. Ha respinto anche il motivo sulla responsabilità da affidamento, osservando che mancava un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato o revocato e che non era provata una riduzione patrimoniale causalmente ricollegabile a un affidamento incolpevole. Infine ha escluso l'azione di arricchimento senza causa, rilevando l'assenza del presupposto dell'arricchimento della pubblica amministrazione. Il ricorso incidentale condizionato dell'azienda sanitaria è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • L. 132/1968

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'equiparazione degli ospedali classificati alle strutture pubbliche e l'obbligo di erogare prestazioni senza limiti di sorta.

  • d.P.R. 130/1969

    Richiamato per la disciplina dell'equiparazione e della classificazione degli ospedali.

  • d.P.R. 128/1969

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli ospedali e dei relativi servizi.

  • L. 833/1978

    Invocata dalla ricorrente quale fonte del sistema sanitario nazionale e della programmazione sanitaria.

  • d.P.R. 761/1979

    Richiamato per la disciplina del personale sanitario e dell'equiparazione invocata.

  • d.lgs. 502/1992, art. 8-quinquies

    Richiamato per la disciplina degli accordi contrattuali e dei limiti di spesa nel rapporto tra SSR e strutture erogatrici.

  • d.lgs. 502/1992, art. 8-sexies

    Richiamato per il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie e dei tetti di spesa.

  • d.lgs. 229/1999, art. 13

    Invocato dalla ricorrente quale norma che imporrebbe l'adeguamento degli ordinamenti del personale e la conseguente copertura dei relativi costi.

  • d.lgs. 502/1992, art. 15-undecies

    La ricorrente lo richiama in relazione alla mobilità e alla equiparazione dei servizi e dei titoli; la Corte osserva che la legge interpretativa del 2017 ne estende l'equiparazione ai servizi e ai titoli, ma ciò non comporta un diritto automatico al rimborso dei maggiori oneri.

  • L. 172/2017, art. 18

    Qualificata dalla ricorrente come norma di interpretazione autentica; la Corte ne considera il contenuto ma esclude che da esso discenda la pretesa al rimborso dei costi di personale.

  • d.lgs. 231/2002, artt. 4 e 5

    Richiamati dalla parte attrice per la domanda di interessi moratori sulle somme pretese.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione all'onere della prova sul credito e sui presupposti della pretesa risarcitoria e restitutoria.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per la domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento; la Corte esclude la responsabilità per mancanza dei presupposti del comportamento illecito e dell'affidamento incolpevole.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa; la Corte la respinge per mancanza dell'arricchimento e degli altri presupposti dell'azione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 70 r.d. n. 2440/1923

    Richiamato dal giudice di merito per l'inopponibilità e inefficacia della cessione del credito, ma non è ratio decidendi della decisione di legittimità qui sintetizzata.

  • art. 9, all. E, L. 2248/1865

    Richiamato dal giudice di merito insieme all'art. 70 r.d. n. 2440/1923 per l'inefficacia della cessione, senza rilievo decisivo nella motivazione della Cassazione.

  • d.lgs. 165/2001, art. 24

    Richiamato in motivazione per affermare che l'assunzione di impegni economici verso i dipendenti pubblici richiede compatibilità finanziarie e limiti di bilancio.

  • d.lgs. 165/2001, art. 40, comma 3

    Richiamato per ribadire la nullità delle clausole collettive difformi dai vincoli di bilancio.

Massime di principio

  • L'equiparazione di talune strutture sanitarie private classificate alle strutture pubbliche del SSN opera in modo funzionale e organizzativo, ma non implica una parificazione assoluta a ogni effetto né comporta, di per sé, il diritto al rimborso automatico di tutti i maggiori costi di personale.
  • In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie, il limite di spesa e il finanziamento pubblico incidono sulla possibilità di assumere obblighi economici aggiuntivi: la pretesa di rimborso di costi ulteriori richiede una specifica previsione normativa o convenzionale e un'effettiva copertura finanziaria.
  • La tutela dell'affidamento verso la pubblica amministrazione presuppone un comportamento colpevole idoneo a ingenerare un affidamento incolpevole, normalmente ancorato a un provvedimento amministrativo apparentemente legittimo poi annullato o revocato; non basta la mera aspettativa di un futuro rimborso.
  • L'azione di arricchimento senza causa è esperibile solo se l'arricchimento del convenuto è effettivamente provato; non può essere costruita sul solo fatto che la controparte non abbia rimborsato somme asseritamente dovute o che in passato abbia effettuato pagamenti analoghi.
  • Quando la disciplina di settore subordina gli impegni di spesa alla disponibilità di risorse e ai vincoli di bilancio, la mancanza di stanziamenti specifici esclude la configurabilità di un diritto soggettivo alla corresponsione di somme determinate, residuando al più un interesse alla corretta programmazione delle risorse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoResponsabilità della PA
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoArricchimento senza causa

Testo integrale

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