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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20783/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Il soggetto che aveva proposto opposizione contro una cartella esattoriale, appresa tramite estratto di ruolo, sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto e, in subordine, che il credito fosse prescritto. In primo grado l'opposizione era stata respinta perché ritenuta valida la notificazione della cartella, eseguita nel novembre 2017 nelle mani del portiere dello stabile di residenza con successivo invio della raccomandata informativa. Il giudice d'appello confermava la decisione, ritenendo che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione dimostrasse rituale perfezionamento del procedimento notificatorio. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 116 e 148 c.p.c. per avere il Tribunale travisato la prova, attribuendo rilievo a una relata di notifica che, secondo il ricorrente, non sarebbe mai stata prodotta in giudizio, confondendola con un diverso atto successivo; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. perché il giudice avrebbe fondato la decisione su una prova inesistente, errore che il ricorrente riteneva non riconducibile a errore revocatorio poiché la questione della notifica era stata oggetto di contrasto tra le parti.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente che nel caso concreto l'ammissibilità dell'opposizione era già stata espressamente riconosciuta dal giudice di appello, con conseguente giudicato interno sul punto non superabile per effetto della disciplina sopravvenuta richiamata dalla giurisprudenza sulle opposizioni avverso estratto di ruolo. Nel merito delle censure, però, ha ritenuto che le doglianze del ricorrente investissero non un errore denunciabile con ricorso per cassazione, bensì un errore di fatto revocatorio: la contestazione riguardava la supposta esistenza in atti di una relata di notifica che il giudice avrebbe erroneamente percepito come prodotta, mentre una simile svista, se cade sul contenuto oggettivo di un documento e non su un punto realmente controverso, va fatta valere con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuire sulle spese per mancata difesa degli intimati, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116, 148 c.p.c.

    La censura proposta non è stata ritenuta idonea a veicolare il vizio dedotto, perché il problema riguardava un preteso travisamento della prova riconducibile, secondo la Corte, all'errore di fatto revocatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il governo dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato una reale violazione della norma, poiché la doglianza era in realtà diretta contro la percezione del materiale documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per sostenere che il giudice avesse tratto conseguenze da prove non esistenti; la Corte ha escluso che si trattasse di violazione di questa disposizione, qualificando il vizio come errore di fatto.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla prova della notificazione; la Corte ha ritenuto che la deduzione fosse mal incanalata, perché la doglianza investiva l'identificazione del documento e non la regola processuale in sé.

  • art. 115 c.p.c.

    è vietato al giudice fondare la decisione su prove reputate esistenti, ma in realtà mai esistite

    La Corte ha precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consiste in una svista sul documento e non su una valutazione controversa, integra errore di fatto revocatorio e non vizio denunciabile ex art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio motivazionale denunciabile ai sensi di questa disposizione riguarda le ipotesi tipizzate di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non vi rientra il mero travisamento della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per chiarire che la riforma del 2012 ha ristretto il sindacato di legittimità all'omesso esame di un fatto storico decisivo, con esclusione di un riesame generale del materiale probatorio.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha affermato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si risolva in una svista materiale del giudice, va dedotto con revocazione per errore di fatto e non con ricorso per cassazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della sopravvenienza normativa sull'interesse ad agire; la Corte ha osservato che la questione non incideva sul caso concreto per la presenza di giudicato interno sull'ammissibilità dell'azione.

  • art. 372 c.p.c.

    Men zionato per rilevare che l'eventuale dimostrazione dell'interesse ad agire nel giudizio di legittimità può essere fornita mediante deposito di documentazione.

  • art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Richiamato come ius superveniens che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella in caso di notifica invalidamente eseguita, subordinando l'azione alla dimostrazione di un concreto pregiudizio.

  • art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte ha richiamato la norma, come modificata, per evidenziare che la diretta impugnazione del ruolo/cartella presuppone la prova di specifici pregiudizi derivanti dall'iscrizione a ruolo.

  • art. 139, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato nel contraddittorio processuale come base della notificazione al portiere; la Corte non si è soffermata sulla sua applicazione sostanziale, limitandosi a qualificare il vizio dedotto come errore revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo di un documento o di una prova, quando consista in una svista percettiva del giudice sulla sua esistenza o sul suo contenuto materiale, non integra di regola un motivo di ricorso per cassazione, ma un errore di fatto deducibile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità non consente un riesame complessivo del materiale istruttorio; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre il mero dissenso sul modo in cui il giudice ha letto le prove resta estraneo al ricorso per cassazione.
  • Perché il travisamento della prova sia denunciabile in cassazione occorre che la questione riguardi un fatto realmente controverso e oggetto di decisione; se invece il giudice ha semplicemente supposto esistente un documento non prodotto o ha scambiato un atto per un altro, il rimedio è la revocazione per errore di fatto.
  • Quando l'ammissibilità dell'azione sia stata già affermata dal giudice di merito senza specifica impugnazione sul punto, si forma giudicato interno che impedisce di rimettere in discussione quella condizione processuale per effetto di ius superveniens successivo.
  • La diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata, nel quadro normativo sopravvenuto, richiede la dimostrazione di un concreto interesse ad agire correlato a specifici pregiudizi; tuttavia tale regola non opera se sull'ammissibilità dell'opposizione si è formato giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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