Cassazione Civile, Ordinanza n. 20367/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso in relazione a una società di capitali. La contribuente, indicata come ex socia e già liquidatrice, aveva impugnato l’atto e poi la sentenza sfavorevole di primo grado; la corte tributaria regionale aveva rigettato l’appello ritenendo, tra l’altro, che la società non fosse estinta ma solo modificata nella ragione sociale, che operasse il raddoppio dei termini di accertamento per i fatti oggetto di indagine penale, che l’avviso fosse adeguatamente motivato e che l’ufficio avesse provato l’inesistenza delle operazioni fatturate. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 2495 c.c., perché la società sarebbe stata effettivamente cancellata dal registro delle imprese e quindi l’avviso non poteva più essere emesso nei suoi confronti, dovendo semmai riguardare i soci nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione; 2) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento per IRES e IVA e comunque, per l’IRAP, difetto dei presupposti di legge; 3) violazione dello Statuto del contribuente, in particolare dell’art. 12 l. n. 212/2000, e vizio motivazionale, per asserite irregolarità della verifica e per la mancata considerazione delle doglianze relative all’informazione iniziale della verifica e alla disponibilità della documentazione presso la Guardia di finanza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la CTR aveva errato nel ritenere non pacifica l’estinzione/cancellazione della società, circostanza che invece risultava non contestata e confermata anche dal controricorso dell’Agenzia, la quale impostava la propria difesa sulla tesi della cancellazione fittizia. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché accerti correttamente l’avvenuta cancellazione della società, tenga conto della mancata contestazione sul punto e valuti le conseguenze anche in ordine alla legittimazione a ricorrere. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese rileva ai fini della sua estinzione e incide sulla legittimazione e sulla corretta individuazione del destinatario dell’atto impositivo.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
Norma invocata per contestare l’applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento nel caso concreto.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Norma invocata per contestare l’applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento ai fini IVA nel caso concreto.
Norma dello Statuto del contribuente invocata a tutela delle garanzie del contribuente nella fase di verifica.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione dei primi due motivi, formulati come violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo per il vizio di motivazione.
Massime di principio
- Quando la cancellazione di una società dal registro delle imprese risulta pacifica o non contestata, il giudice non può disattenderla sulla base di una lettura meramente formale o selettiva della visura camerale, ma deve accertarne correttamente l’effettiva sussistenza.
- L’estinzione della società incide sulla legittimazione passiva rispetto agli atti impositivi: l’avviso non può essere mantenuto nei confronti di un soggetto ormai estinto, dovendosi verificare se e in che limiti possano essere chiamati i soci.
- Se il primo motivo di ricorso è decisivo e comporta la cassazione con rinvio, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che dipendono dalla soluzione della questione preliminare.
- Nel giudizio di legittimità, il controricorso può essere valorizzato per verificare se un dato fattuale sia effettivamente controverso o, al contrario, sia stato implicitamente o esplicitamente ammesso dalla parte resistente.
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