Cassazione Civile, Ordinanza n. 35915/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2004. Secondo l'Amministrazione, una sequenza di vendite tra più società e il successivo riacquisto da parte del contribuente sarebbe stata posta in essere al solo fine di far risultare come nuovi beni in realtà usati e di consentire l'accesso a finanziamenti agevolati previsti dalla legge Sabatini, con conseguente indebita detrazione dell'IVA. Il contribuente ha impugnato l'atto senza successo in primo grado e in appello. In Cassazione ha proposto quattro motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione/decadenza del potere impositivo per l'anno 2004; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato ottenimento di finanziamenti bancari agevolati e violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e della legge n. 1329 del 1865; (3) erronea qualificazione dell'operazione e della causa del contratto; (4) violazione delle norme sulla libertà di forma del sale and sale back, sulla meritevolezza della causa e sulla buona fede contrattuale, oltre a omesso esame della liceità dell'operazione economica e violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza sulla decadenza era in ogni caso irrilevante: in materia di raddoppio dei termini di accertamento, rileva l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, non la sua effettiva presentazione, sicché il contribuente avrebbe dovuto contestare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e non l'insussistenza del reato. Ha poi respinto i motivi attinenti alla qualificazione dell'operazione, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: ha affermato che non era comunque ravvisabile una cessione di beni imponibile ai fini IVA, perché il sale and sale back/sale and lease back, quando ha causa essenzialmente finanziaria e non comporta un reale trasferimento della disponibilità del bene come proprietario, non integra una cessione imponibile; alternativamente, se qualificata come prestazione di servizi finanziari, l'operazione sarebbe esente IVA ex art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972, con conseguente insussistenza del diritto alla detrazione. Ha quindi confermato la legittimità del recupero dell'IVA detratta. Le spese sono state compensate per il consolidarsi successivo della giurisprudenza unionale rispetto alla notificazione del ricorso; inoltre è stato dichiarato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura ex art. 112 c.p.c. è stata ritenuta irrilevante, poiché la questione di decadenza non era decisiva nel caso concreto alla luce del raddoppio dei termini di accertamento.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, non la sua effettiva presentazione.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Si applica il medesimo principio: basta l'obbligo di denuncia penale, non la presentazione effettiva della denuncia.
obbligo di denuncia penale
Il presupposto rilevante è l'insorgenza dell'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.leg. n. 74 del 2000.
d.leg. n. 74 del 2000
È richiamato come corpus dei reati tributari che possono fondare l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini.
È invocato dal ricorrente in tema di onere della prova, ma la Corte non ravvisa violazioni decisive nella fattispecie.
È richiamato in relazione alle presunzioni, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva.
È richiamato in relazione alle presunzioni semplici, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva.
È richiamata dal ricorrente a sostegno della qualificazione dell'operazione di finanziamento, ma la Corte esclude comunque la sussistenza di una cessione imponibile.
art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato dal ricorrente nel quadro del recupero IVA; la Corte conferma il recupero perché manca un'operazione imponibile che legittimi la detrazione.
art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Se l'operazione fosse qualificata come prestazione di servizi finanziari, sarebbe comunque esente IVA, con conseguente esclusione del diritto alla detrazione.
art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in relazione all'esenzione delle operazioni finanziarie, incompatibile con la detrazione dell'IVA.
L. n. 1329 del 1865
Richiamata nella censura del ricorrente sulla struttura economico-finanziaria dell'operazione, ma non decisiva per l'esito.
È richiamato per la disciplina dei termini di accertamento tributario.
È richiamato per la disciplina dell'IVA e del diritto di detrazione.
Massime di principio
- In materia di raddoppio dei termini di accertamento tributario, è sufficiente l'obbligo di presentazione della denuncia penale per uno dei reati tributari previsti, non essendo necessaria la prova della sua effettiva presentazione.
- Il contribuente che eccepisca la decadenza dell'Amministrazione deve contestare la mancanza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo fondare la doglianza sulla sola insussistenza del reato, accertamento precluso al giudice tributario.
- Ai fini IVA, non integra cessione di beni imponibile l'operazione che abbia natura essenzialmente finanziaria e non comporti un reale trasferimento della disponibilità del bene come se l'acquirente ne fosse proprietario.
- Se un'operazione negoziale viene in sostanza qualificata come prestazione di servizi finanziari, essa ricade nel regime di esenzione IVA e non può fondare il diritto alla detrazione dell'imposta.
- Quando manca un'operazione imponibile a monte, il recupero dell'IVA detratta dall'acquirente è legittimo.
- La qualificazione fiscale dell'operazione va compiuta sulla base della sua causa concreta e degli effetti economici reali, non della sola veste formale dei contratti stipulati.
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