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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33543/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IVA 2009, con recupero dell'imposta detratta e disconoscimento dei costi IRES/IRAP, sulla base di un PVC della Guardia di finanza relativo ad acquisti di pallets usati da una ditta individuale ritenuta mera cartiera. La società aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'avviso facesse riferimento solo all'inesistenza oggettiva delle operazioni e non anche a quella soggettiva. In appello l'Agenzia sosteneva che la contribuente avesse dimostrato soltanto l'effettività materiale delle cessioni, ma non l'inesistenza soggettiva delle fatture né la propria buona fede; la CTR ha però rigettato l'appello, affermando che la contestazione di inesistenza soggettiva non era stata allegata nell'avviso e che, essendo provata la movimentazione della merce e il pagamento tracciato, gli acquisti dovevano ritenersi legittimi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente/inesistente e contraddittoria ex art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il PVC richiamato nell'avviso includeva anche i fatti indicativi dell'inesistenza soggettiva e che la CTR aveva illogicamente valorizzato la sola esistenza oggettiva della transazione; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul profilo della dimostrata inesistenza del fornitore; 3) violazione delle norme IVA e dei criteri probatori, lamentando che la mera esistenza materiale delle operazioni, i pagamenti e gli adempimenti formali non bastassero a fondare il diritto alla detrazione quando il cedente era una cartiera e le fatture non provenivano dal soggetto effettivamente prestatore.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo perché la CTR aveva comunque esaminato il tema dell'inesistenza soggettiva, sia pure per escluderne la rilevanza sul piano decisorio; ha invece accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che la sentenza di appello fosse viziata da incoerenza logica e da falsa applicazione dei principi in materia di detrazione IVA, poiché aveva attribuito valore decisivo alla sola prova della movimentazione della merce e dei pagamenti, senza considerare che tale circostanza non esclude la provenienza delle fatture da un soggetto fittizio e non prova la buona fede del cessionario. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria come apparente o inesistente; la Corte ritiene fondati i motivi solo nella parte in cui evidenziano l'incoerenza logica della decisione

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della motivazione sufficiente e non contraddittoria della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto come omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il tema dell'inesistenza soggettiva era stato comunque esaminato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dall'Agenzia sul tema della non contestazione; la Corte non accoglie tale censura come autonoma

  • art. 19 D.P.R. n. 633/1972

    richiamato insieme all'art. 21 DPR IVA per contestare la detrazione IVA in presenza di fatture riferite a operazioni fittizie

  • art. 21 D.P.R. n. 633/1972

    richiamato insieme all'art. 19 DPR IVA per contestare la detrazione IVA in presenza di fatture non riconducibili al reale fornitore

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova sulla legittimità della detrazione e sulla reale provenienza delle operazioni

  • art. 2727 c.c. e ss.

    richiamato in tema di prove presuntive a sostegno dell'accertamento fiscale

  • art. 260 n. 3 c.p.c.

    richiamato in rubrica come parametro del vizio di legittimità prospettato dall'Agenzia

Massime di principio

  • In materia di IVA, la prova dell'effettiva movimentazione della merce e della regolarità dei pagamenti non è di per sé sufficiente a dimostrare la legittimità della detrazione quando l'Ufficio contesti anche la soggettiva riferibilità delle fatture a un fornitore fittizio.
  • Quando l'accertamento fiscale, letto nel suo complesso, descrive una frode che involge sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva delle operazioni, il giudice non può valorizzare in modo isolato la sola formula letterale dell'avviso trascurando il contenuto degli elementi istruttori richiamati.
  • La buona fede del cessionario non può essere affermata automaticamente per il solo fatto che l'operazione commerciale sia apparsa materialmente avvenuta; occorre verificare se il contribuente abbia provato elementi idonei a escludere la conoscibilità della frode.
  • In presenza di fatture emesse da un soggetto qualificato come cartiera, la mera tracciabilità dei pagamenti e gli adempimenti formali non provano, da soli, che l'operazione sia realmente intercorsa con il fatturante indicato.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta il tema dedotto, anche per escluderne la decisività; il vizio può invece emergere quando la motivazione si mostra logicamente incoerente nel trattare gli stessi fatti come decisivi e al contempo irrilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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