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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33004/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, dipendenti regionali, avevano agito per ottenere il riconoscimento di un trattamento giuridico ed economico asseritamente parificato a quello del personale statale del comparto Ministeri, invocando l'art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano. Sostenevano di avere percepito dal 2009 una retribuzione inferiore rispetto ai dipendenti statali equiparati e chiedevano, in via principale, l'accertamento del diritto al medesimo stato giuridico ed economico del personale ministeriale e, per il biennio 2008-2009, del trattamento retributivo principale comprensivo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e indennità di amministrazione. In subordine domandavano il riconoscimento degli aumenti contrattuali nella misura spettante ai dipendenti statali. Con il ricorso per cassazione deducevano: (1) violazione dell'art. 14 dello Statuto siciliano, assumendo che esso imporrebbe un livello minimo di trattamento economico non inferiore a quello statale e che la comparazione dovesse riguardare solo il profilo economico; (2) violazione del rango costituzionale dello Statuto e del principio di gerarchia delle fonti, sostenendo che la disciplina del pubblico impiego privatizzato e l'art. 2 del d.lgs. n. 165/2001 non potessero derogare o comprimere la norma statutaria; (3) violazione della l.r. Sicilia n. 26/2012, art. 6, comma 9, perché la legge regionale avrebbe illegittimamente fissato limiti agli aumenti retributivi e al blocco contrattuale, in contrasto con l'art. 39 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il presupposto interpretativo dei ricorrenti, affermando che l'art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano non consente di comparare i dipendenti della Regione Siciliana con quelli del comparto Ministeri per rivendicare una sostanziale equiparazione retributiva, trattandosi di figure non omogenee per funzioni, mansioni e disciplina collettiva. Ha inoltre precisato che, nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina economica è regolata dalla contrattazione collettiva e che tale assetto costituisce limite legittimo anche per il legislatore regionale, in armonia con la giurisprudenza costituzionale richiamata. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto legittimo l'art. 6, comma 9, l.r. n. 26/2012, norma di contenimento degli incrementi retributivi e di blocco dei rinnovi contrattuali, perché coerente con la possibilità del legislatore di fissare limiti temporanei e compatibili con le finanze pubbliche alla dinamica negoziale del pubblico impiego. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. q), r.d.l. 15 maggio 1946 n. 456

    Non introduce una generale parificazione retributiva dei dipendenti regionali ai dipendenti statali del comparto Ministeri; non legittima un raffronto tra categorie non omogenee per funzioni, mansioni e disciplina collettiva.

  • art. 116 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno del rango costituzionale dello Statuto siciliano e della sua preminenza sulle fonti ordinarie.

  • art. 1 l. cost. 26 febbraio 1948 n. 2

    Richiamato dai ricorrenti per affermare il rango costituzionale dello Statuto siciliano.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 6, comma 9, l.r. Sicilia 11 maggio 2012 n. 26

    I rinnovi contrattuali... non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori...

    Ha efficacia regolativa e pone limiti/tetti agli incrementi retributivi del personale regionale; è ritenuta legittima e coerente con la possibilità del legislatore di contenere la spesa pubblica e disciplinare temporalmente la contrattazione.

  • art. 39 Cost.

    La fissazione legale di limiti agli aumenti contrattuali nel pubblico impiego non è ritenuta di per sé lesiva della libertà sindacale o della contrattazione collettiva, se contenuta entro limiti generali di compatibilità finanziaria.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    È indicata come norma emblematica della priorità della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico del pubblico impiego e come limite alle pretese fondate sulla sola legge regionale.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti come disposizione che non potrebbe derogare allo Statuto; la Corte, invece, ne valorizza il ruolo nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 138 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come unico procedimento idoneo a modificare lo Statuto o il sistema delle fonti.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente in relazione all'atto introduttivo originario del giudizio di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente applicato, ma sotteso al tema dell'onere di provare il diverso trattamento economico e la fondatezza della pretesa.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza costituzionale evocata in sentenza, insieme agli artt. 36 e 39 Cost., per affermare la compatibilità dei limiti legali alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza costituzionale evocata in sentenza nel quadro dei limiti legali alla dinamica retributiva.

  • art. 9, comma 4, d.l. n. 78/2010

    Richiamato come precedente normativo statale analogo al blocco/contingentamento degli aumenti contrattuali nel pubblico impiego.

  • art. 138 Cost.

    Richiamato per sostenere l'impossibilità di modificare lo Statuto con fonti inferiori.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, le pretese di parificazione economica tra categorie di dipendenti pubblici devono essere valutate alla luce dell'omogeneità delle funzioni, delle mansioni e del sistema contrattuale di riferimento: non è consentito operare confronti meramente astratti tra personale appartenente a comparti diversi.
  • Una disposizione statutaria o speciale che attribuisca competenze regionali in materia di stato giuridico ed economico del personale non può essere letta come fonte di automatica prevalenza sulla contrattazione collettiva, quando il sistema generale dell'impiego pubblico affida alla contrattazione la disciplina del trattamento economico entro limiti di compatibilità finanziaria fissati dalla legge.
  • Il legislatore, anche regionale, può introdurre limiti temporanei e quantitativi agli incrementi retributivi del personale pubblico, purché tali limiti siano coerenti con la disciplina generale del pubblico impiego e con la necessità di contenimento della spesa pubblica; in tal caso la norma ha funzione regolativa e non determina, di per sé, illegittimità costituzionale.
  • La violazione di una pretesa di equiparazione economica non può essere affermata quando la comparazione proposta prescinde da un raffronto globale e coerente delle discipline giuridiche e contrattuali dei rapporti posti a confronto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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