Cassazione Civile, Ordinanza n. 32990/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, confermato in primo e secondo grado, del riconoscimento a un dipendente comunale della progressione economica orizzontale per l’anno 2010 dalla posizione D3 a D4, con conseguente richiesta delle differenze retributive. Secondo i giudici di merito, la graduatoria era stata formata applicando i criteri indicati in una delibera comunale: valutazione dei comportamenti professionali, anzianità di servizio, anzianità nell’Ente, minore età. Il dipendente si era collocato al 12° posto, a parità di punteggio con chi lo precedeva, ma con minore anzianità nel servizio intesa come anzianità nell’unità organizzativa. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, da un lato, la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione o omessa pronuncia sul motivo di appello che contestava l’interpretazione di "anzianità di servizio" come anzianità organizzativa anziché di categoria; dall’altro, denunciava l’omessa considerazione della maggiore anzianità nella categoria, del rilievo dell’anzianità di servizio quale elemento valutativo dei comportamenti e dell’anzianità nell’Ente, assumendo che tali fatti fossero decisivi ai fini della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura formulata come vizio di motivazione non era ammissibile perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e non meramente apparente, mentre, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che esso mirasse in realtà a proporre una diversa interpretazione dei criteri di valutazione previsti dalla delibera comunale, attività riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, non specificamente denunciata. Ha inoltre rilevato che, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non era comunque esperibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
l’obbligo di motivazione è violato solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente; non basta la censura di insufficienza argomentativa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il rimedio per denunciare la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, non già il semplice dissenso sul ragionamento decisorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente di censurare il mero difetto di sufficienza della motivazione; inoltre, in presenza di doppia conforme e appello successivo alla riforma, il vizio è inammissibile nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
l’omessa pronuncia su un motivo di appello va denunciata come error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 111, sesto comma, Cost.
impone un obbligo generale di motivazione, soddisfatto anche da una motivazione sintetica purché non apparente o incomprensibile.
in caso di doppia conforme limita l’ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato solo per la memoria del controricorrente, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l’accertamento dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione è ammissibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un’anomalia costituzionalmente rilevante; non è sufficiente dedurre che la motivazione sia poco persuasiva o insufficiente.
- L’omessa pronuncia su un motivo di appello non va veicolata come vizio motivazionale, ma come violazione dell’art. 112 c.p.c. per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- L’interpretazione di una clausola, di una delibera o di un atto negoziale è attività di accertamento di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, non tramite la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per rimettere in discussione la valutazione di merito quando la sentenza di appello sia sorretta da motivazione esistente e la vicenda rientri nel perimetro della doppia conforme.
- Quando i criteri di graduatoria sono previsti in ordine gerarchico o gradata, il criterio successivo opera solo se quello precedente non consente di distinguere i candidati; se il primo criterio già discrimina le posizioni, non è necessario applicare i criteri ulteriori.
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