Cassazione Civile, Ordinanza n. 33044/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, a favore di alcuni dipendenti di un ente provinciale assunti ex lege n. 285 del 1977, della cd. indennità di premio di servizio prevista dall'art. 9, comma 4, del D.L.C.P.S. n. 207 del 1947. I ricorrenti sostenevano che l'amministrazione avesse già riconosciuto l'emolumento ad altri lavoratori con precedenti delibere, mentre per la loro posizione era stata adottata una delibera di riconoscimento non approvata per asserita carenza di fondi. In appello e poi in cassazione deducevano che tale mancata approvazione integrasse una condotta illegittima e discriminatoria, chiedendo il risarcimento del danno da ritardata erogazione e da disparità di trattamento; in subordine prospettavano anche un indebito arricchimento dell'ente. In cassazione articolavano due motivi: con il primo denunciavano omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte d'appello avesse travisato la domanda riducendola al solo ritardo nel pagamento e non avesse esaminato la censura di discriminazione; con il secondo denunciavano violazione dell'art. 45, lett. d), d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la mancata approvazione della delibera relativa alla loro posizione, a fronte dell'approvazione di altre delibere per lavoratori in posizione sovrapponibile, dimostrasse la disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza riguardava in sostanza un'omessa pronuncia su un capo di domanda e avrebbe dovuto essere veicolata come vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., non come omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre osservato che, per la doppia conforme, il motivo non rispettava le forme richieste. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la Corte ha precisato che la pretesa discriminatoria non poteva essere apprezzata senza che i ricorrenti allegassero e provassero, anzitutto, il proprio diritto all'indennità e, poi, la sovrapponibilità della propria posizione a quella dei lavoratori destinatari delle delibere favorevoli. Poiché tale prova non era stata offerta, la domanda risultava infondata; è stato inoltre ribadito che la delibera non approvata era giuridicamente inefficace e non poteva fondare il diritto all'emolumento o al risarcimento da ritardo. Sono state quindi confermate le spese di lite e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indicato come base del ricorso introduttivo nel giudizio di merito, volto a far accertare l'illegittimità della condotta datoriale e a ottenere il risarcimento dei danni.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
ritenuto non correttamente utilizzato per censurare una omessa pronuncia su un capo di domanda; la doglianza avrebbe richiesto la deduzione del vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il mezzo corretto per denunciare l'omessa pronuncia su un capo della domanda, in relazione all'art. 112 c.p.c.
richiamato quale parametro del dovere del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i capi dedotti.
richiamato per affermare che, quando il dispositivo è conforme a diritto, la Cassazione può correggere la motivazione senza cassare con rinvio.
art. 111 Cost.
richiamato, insieme ai principi di economia processuale e ragionevole durata, a sostegno della decisione nel merito senza rinvio ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 45, lett. d), d.lgs. n. 165 del 2001
invocato dai ricorrenti a fondamento della dedotta violazione per disparità di trattamento nella gestione dell'emolumento.
art. 9, comma 4, D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207
fonte normativa dell'indennità premio di servizio rivendicata dai ricorrenti.
legge n. 285 del 1977
richiamata come base dell'assunzione dei ricorrenti presso la Provincia.
sentenza Corte costituzionale n. 208 del 9 luglio 1986
richiamata per affermare la possibilità, per i lavoratori immessi in ruolo ex lege n. 285 del 1977, di richiedere il trattamento entro il termine prescrizionale decennale decorrente dalla pubblicazione della decisione.
richiamato nella domanda di merito quale criterio per la liquidazione dei danni subiti e subendi in via equitativa.
evocato in via subordinata per prospettare l'indebito arricchimento dell'ente per gli emolumenti non corrisposti.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un capo della domanda deve essere censurata con il motivo di ricorso appropriato al vizio processuale dedotto; non è corretto ricondurla al vizio di omesso esame di fatto decisivo quando il problema riguarda la mancata decisione su una domanda o eccezione.
- In presenza di doppia conforme, la censura in cassazione deve rispettare rigorosamente i limiti e le modalità di deduzione del vizio denunciato; l'uso di un motivo formalmente errato comporta inammissibilità.
- La discriminazione o disparità di trattamento nell'attribuzione di un beneficio economico presuppone che chi la deduce provi prima il proprio diritto al beneficio e poi la comparabilità della propria posizione con quella dei soggetti trattati diversamente.
- Una delibera amministrativa non approvata è giuridicamente inefficace e non può costituire il fondamento del diritto all'emolumento né, da sola, del risarcimento del danno da ritardo.
- Quando la decisione di merito è conforme a diritto, la Corte di cassazione può limitarsi a correggerne la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., evitando la cassazione con rinvio se non sono necessari nuovi accertamenti di fatto.
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