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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32980/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni ex dipendenti del Corpo forestale regionale di ottenere che l'indennità mensile pensionabile, poi richiamata anche come indennità forestale e prevista dalla normativa regionale, fosse inclusa nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2004. Il Fondo Pensioni Sicilia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 21 del 2003 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sosteneva che, dal 1° gennaio 2004, le modalità di calcolo della buonuscita dei dipendenti regionali fossero regolate dalle disposizioni statali e, quindi, dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, il quale - a suo dire - conterrebbe un elenco tassativo degli emolumenti utili. Poiché l'indennità forestale non sarebbe espressamente ricompresa in tale elenco né prevista da altre norme statali come utile al T.F.R./trattamento previdenziale, essa non avrebbe dovuto essere computata nella buonuscita dopo quella data. I controricorrenti lavoratori resistevano sostenendo la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché l'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 non contiene un'elencazione tassativa chiusa, ma una clausola finale che include anche gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Poiché nel caso concreto era incontestata la natura fissa e continuativa dell'emolumento, nonché la sua utilità ai fini pensionistici, esso doveva essere incluso nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita anche dopo il 1° gennaio 2004. La Corte ha inoltre chiarito che il rinvio operato dall'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 21 del 2003 alle disposizioni statali riguarda le modalità di calcolo della buonuscita e non esclude, di per sé, la computabilità dell'indennità forestale. Ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari dei controricorrenti, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 6, l.r. Sicilia n. 21 del 2003

    "A decorrere dal 1^ gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l’anzianità maturata al 31 dicembre 2003..."

    Il rinvio alla disciplina statale riguarda le modalità di calcolo della buonuscita, ma non esclude la computabilità dell'indennità forestale nella base di calcolo secondo l'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973.

  • art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973

    "Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale"

    La norma non contiene un elenco tassativo chiuso; include anche, per clausola generale finale, gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini previdenziali.

  • art. 42 l.r. Sicilia n. 41 del 1985

    Prevede, per il personale del Corpo regionale delle foreste che espleta funzioni di polizia, un'indennità in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto.

  • art. 7 l.r. Sicilia n. 11 del 1988

    Disciplina l'aumento di alcune indennità regionali e richiama l'indennità prevista per il personale forestale, confermandone il regime normativo regionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione prospettato come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude, nel caso deciso, la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una norma di rinvio alle disposizioni statali disciplina il solo criterio/modalità di calcolo di un trattamento di fine servizio, non può essere letta come esclusione implicita di un emolumento che, in base alla disciplina applicabile, sia già astrattamente utile ai fini previdenziali.
  • Un elenco normativo di emolumenti rilevanti per la base di calcolo non è necessariamente tassativo se la disposizione contiene una clausola generale di chiusura che ricomprende tutti gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili al trattamento previdenziale.
  • Ai fini della computabilità di un emolumento nel trattamento di buonuscita, assumono rilievo la sua natura fissa e continuativa e la sua qualificazione legislativa come voce utile ai fini previdenziali, anche se non menzionato nominativamente nell'elenco principale.
  • Se la controversia riguarda solo il periodo successivo a una data di passaggio al regime statale, il giudice deve verificare separatamente l'effetto del rinvio normativo e l'ambito applicativo delle voci retributive già previste dalla disciplina previdenziale di base.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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