Cassazione Civile, Ordinanza n. 33054/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una ricercatrice dipendente del C.N.R. volta a ottenere la corretta rideterminazione delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva del comparto enti di ricerca, ritenendo errata la tesi datoriale e la successiva lettura data dalla Corte d'appello. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata e le domande erano state respinte. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all'art. 111 Cost.; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rilievo di asserito giudicato esterno derivante da due sentenze del Tribunale di Napoli su questione analoga; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi al momento in cui la dipendente aveva concretamente maturato il passaggio dalla prima alla seconda fascia; 4) violazione e falsa applicazione delle clausole del c.c.n.l. Enti di ricerca 2002-2005, del c.c.n.l. 2008-2009 e del c.c.n.l. 1996-1997, nonché delle relative tabelle stipendiali, per avere la Corte territoriale interpretato in modo errato la disciplina dei passaggi di fascia e dei tempi di maturazione dell'anzianità. La questione sostanziale ruota intorno al calcolo dell'anzianità utile per il passaggio di fascia: se debba avvenire al compimento dell'anno di anzianità riferito alla data di assunzione del singolo dipendente oppure al 31 dicembre dell'anno considerato per tutti indistintamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo errata e contraddittoria la motivazione della Corte d'appello nonché scorretto il suo approdo interpretativo sulla disciplina contrattuale delle fasce stipendiali. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che il giudicato esterno presuppone l'identità delle parti e non può essere confuso con precedenti giurisprudenziali resi in cause diverse. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, perché ridetermini le fasce stipendiali della lavoratrice attenendosi ai principi enunciati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria in modo da impedire la comprensione del decisum.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e comprensibile; una motivazione contraddittoria può integrare vizio di nullità.
Il giudicato esterno richiede l'identità delle parti processuali; non basta la decisione su una medesima questione in giudizi tra soggetti diversi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione riconducibile all'art. 132 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È denunciabile l'omesso esame di fatti decisivi, purché il fatto sia storico, decisivo e discusso tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente di censurare la violazione o falsa applicazione delle clausole del contratto collettivo nazionale applicabile.
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego privatizzato è consentita la denuncia diretta in cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali.
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
È il riferimento dei contratti collettivi nazionali nel pubblico impiego privatizzato, conoscibili e interpretabili dalla Corte di cassazione.
art. 17 c.c.n.l. Enti di ricerca 2002-2005
Prevede il passaggio alle fasce stipendiali successive alle scadenze indicate nelle tabelle, con rimodulazione degli intervalli dal 1.1.2003.
art. 4, comma 6, sezione seconda, c.c.n.l. 5 marzo 1998
Il passaggio alla fascia stipendiale successiva avviene al termine dei periodi indicati in tabella, da riferire alla data di assunzione del singolo lavoratore e non al 31 dicembre per tutti.
art. 1, comma 2, c.c.n.l. Enti di ricerca 2002-2005
Delimita l'ambito temporale di applicazione del contratto per la parte normativa ed economica.
art. 1, comma 4, c.c.n.l. Enti di ricerca 2002-2005
Prevede il rinnovo tacito e la permanenza in vigore delle disposizioni fino alla sostituzione con successivo contratto collettivo.
art. 1 c.c.n.l. 1996-1997
Richiamato dalla ricorrente come parte del sistema contrattuale rilevante per la disciplina delle fasce stipendiali.
art. 4 c.c.n.l. 1996-1997
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle fasce stipendiali e dei relativi passaggi.
art. 2, comma 1, c.c.n.l. 2002-2005
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della contestazione sull'interpretazione della disciplina economica.
art. 17, commi 1 e 3, c.c.n.l. 2002-2005
Secondo la Corte, disciplina gli incrementi stipendiali e la rimodulazione degli intervalli di tempo per l'accesso alle fasce successive.
art. 1 c.c.n.l. 2008-2009
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere una diversa lettura della disciplina successiva delle fasce stipendiali.
art. 7, comma 4, c.c.n.l. 2008-2009
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla progressione nelle fasce stipendiali e agli intervalli di tempo.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la violazione o falsa applicazione del contratto collettivo nazionale può essere dedotta direttamente in cassazione e la Corte di legittimità può interpretare il contratto collettivo quale fonte normativa.
- Quando la disciplina contrattuale collega il passaggio di fascia al compimento di un determinato anno di anzianità, il computo deve essere riferito alla data di assunzione del singolo lavoratore e non a un criterio uniforme fissato al 31 dicembre per tutti i dipendenti.
- L'espressione contrattuale "anni finiti" va intesa come anni integralmente compiuti, sicché il diritto al passaggio di fascia matura al termine del periodo di anzianità richiesto, non alla fine dell'anno solare comune.
- È viziata per contraddittorietà la motivazione che affermi, in punti diversi, sia che servano quattro anni sia che servano cinque anni di permanenza nella medesima fascia stipendiale.
- Il giudicato esterno presuppone identità soggettiva tra i giudizi; decisioni rese tra parti diverse, anche se concernenti la stessa questione di diritto, non hanno efficacia di giudicato nel processo successivo.
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