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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33064/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il provvedimento non affronta nel merito i sei motivi di ricorso e chiude il giudizio anche in punto di spese di lite secondo quanto risulta dal dispositivo riportato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di tre dipendenti dell'INPS volta ad ottenere la corresponsione di somme per attività di stima degli immobili inserite nelle pratiche di mutuo, svolte nel periodo dal terzo quadrimestre 2010 al secondo quadrimestre 2012, attività che essi assumevano essere ulteriori rispetto alle mansioni affidate. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Roma, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo che tali attività fossero strettamente correlate all'incarico e al rapporto di servizio, dunque comprese nei compiti e doveri d'ufficio e non retribuibili separatamente ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi, mentre l'INPS resisteva con controricorso. Nelle more dell'udienza, tuttavia, l'INPS depositava istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti, con relativo accordo allegato.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    la Corte d'appello aveva ritenuto inapplicabile la norma alle attività di stima immobiliare, perché riconducibili ai compiti e doveri d'ufficio del dipendente; la Cassazione non si pronuncia nel merito a causa della cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono un accordo conciliativo in corso di giudizio di cassazione, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Se la controversia viene definita transattivamente prima della decisione, il giudice di legittimità non statuisce sul merito della pretesa sostanziale né sulla correttezza della sentenza impugnata.
  • La qualificazione di una prestazione resa dal dipendente pubblico come compresa nei doveri d'ufficio, e quindi non autonomamente remunerabile ex art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, emerge solo dalla decisione di merito richiamata, ma non costituisce ratio decidendi della pronuncia di cassazione ove intervenga cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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