Cassazione Civile, Ordinanza n. 33056/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dato atto dell'accordo di conciliazione depositato dall'INPS e ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, pronunciando tale cessazione anche in relazione alle spese di lite. Non vi è stata quindi una decisione nel merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro pubblico e riguarda somme già corrisposte e poi ripetute in relazione ad attività di stima degli immobili svolta nel secondo quadrimestre del 2013 nell'ambito delle pratiche di mutuo. Il lavoratore aveva chiesto la restituzione delle somme trattenute/ripetute, sostenendo che si trattasse di un incarico professionale ulteriore rispetto alle mansioni affidate, conferibile dall'ente e remunerabile separatamente ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, con svolgimento previsto al di fuori dell'orario di lavoro. La Corte d'appello aveva accolto la domanda; l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo non sono specificati i singoli motivi di censura. Nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo e l'INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La Corte territoriale aveva letto la norma nel senso che l'incarico di stima poteva essere conferito dall'ente e remunerato autonomamente, trattandosi di attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro; la Cassazione non ha però esaminato nel merito tale interpretazione per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando le parti compongono la controversia in sede di legittimità mediante accordo conciliativo depositato in giudizio, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere travolge anche la regolazione delle spese, che viene assorbita nella declaratoria di cessazione se così espressamente statuito.
- In presenza di composizione transattiva sopravvenuta, il giudizio di cassazione non si conclude con una pronuncia sul merito delle censure, ma con una definizione processuale della lite.
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