Cassazione Civile, Ordinanza n. 01450/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un creditore aveva pignorato le disponibilità di una azienda sanitaria locale presso il tesoriere della stessa. Il tesoriere aveva dichiarato che le somme sul conto di tesoreria erano integralmente vincolate a destinazioni protette e quindi non aggredibili. Il creditore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ritenendo operante il vincolo di impignorabilità, aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: con il primo si lamentava che il tribunale avesse ritenuto inammissibile la deduzione, svolta nella fase di merito, dell'originaria inefficacia del vincolo di impignorabilità per una pretesa soluzione di continuità delle delibere di destinazione dei fondi; con il secondo e il terzo si contestava la distribuzione dell'onere della prova e si sosteneva che fosse sufficiente la sola allegazione di pagamenti successivi alla delibera di vincolo per far gravare sull'azienda l'onere di dimostrare che quei pagamenti riguardassero crediti vincolati o comunque rispettassero l'ordine cronologico previsto dalla legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la nuova questione sull'originaria insussistenza del vincolo di impignorabilità perché non proposta con l'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, ma solo nella fase di merito, e quindi estranea al thema decidendum dell'opposizione agli atti esecutivi. Ha inoltre giudicato infondati i motivi relativi all'onere della prova, affermando che, nella materia del vincolo di destinazione delle somme di enti pubblici o sanitari, spetta all'ente allegare e dimostrare i fatti costitutivi del vincolo, mentre incombe sul creditore l'allegazione e, se contestata, la prova della sua successiva caducazione per pagamenti eseguiti in violazione delle regole di destinazione; in particolare, il creditore deve indicare specifici pagamenti per titoli non vincolati, e solo allora l'ente può dimostrare il rispetto dell'ordine cronologico. La Corte ha anche rilevato che le ulteriori censure si risolvevano in contestazioni di merito sull'apprezzamento delle prove, non sindacabili in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
opposizione agli atti esecutivi
Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi delimita il suo oggetto alle ragioni dedotte con l'originario ricorso al giudice dell'esecuzione; non possono essere introdotte nuove ragioni in corso di causa.
Il principio di non introducibilità di nuovi motivi in corso di causa vale anche per l'opposizione all'esecuzione.
Distribuisce gli oneri assertivi e probatori: l'ente deve provare i fatti costitutivi del vincolo di impignorabilità; il creditore deve allegare e provare il fatto estintivo del vincolo rappresentato da pagamenti eseguiti in violazione delle regole di destinazione.
Richiamato come parametro dei principi applicabili alla pignorabilità delle disponibilità dell'azienda sanitaria locale, in analogia con le disponibilità degli enti locali.
Norma base sul vincolo di destinazione e impignorabilità delle somme destinate ai servizi e finalità essenziali.
art. 1, comma 5-bis, d.l. 9/1993
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina del vincolo di impignorabilità.
art. 35, n. 8, lett. b), d.l. 66/2014
Disposizione richiamata dal ricorrente quale intervento modificativo della disciplina del vincolo di impignorabilità.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta rilevanza pubblicistica della questione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Richiamati dal ricorrente per sostenere errori del tribunale nella decisione e nella valutazione delle allegazioni/prove.
Richiamato dal ricorrente nel contesto dell'espropriazione presso terzi.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della dichiarazione del terzo.
Richiamato dal ricorrente in tema di ordine di esibizione/produzione di documenti.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla prova presuntiva dei pagamenti e della loro riferibilità a titoli non vincolati.
Richiamato dal ricorrente nella critica alla valutazione delle prove da parte del tribunale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il thema decidendum è circoscritto alle ragioni di opposizione dedotte nell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione; non è consentito introdurre successivamente nuovi motivi, neppure quando attengano all'inesistenza o caducazione del titolo o del vincolo esecutivo.
- La sopravvenuta caducazione del vincolo o del titolo non consente di accogliere l'opposizione con una nuova causa petendi, ma al più conduce alla cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale.
- In tema di impignorabilità delle somme destinate a finalità pubbliche essenziali, l'ente debitore deve allegare e provare i fatti costitutivi del vincolo, mentre il creditore che ne contesti l'efficacia deve allegare e, se contestato, dimostrare specifici pagamenti eseguiti in violazione delle regole di destinazione.
- Ai fini dell'estinzione del vincolo di impignorabilità è sufficiente che il creditore alleghi un pagamento effettuato per titolo non vincolato dopo la delibera; spetta poi all'ente provare che quel pagamento sia avvenuto nel rispetto dell'ordine cronologico prescritto dalla legge.
- Le censure che investono l'accertamento in concreto della natura vincolata o non vincolata dei pagamenti, se sorrette da motivazione non apparente e non contraddittoria, si risolvono in contestazioni di merito non scrutinabili in cassazione.
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