Cassazione Civile, Ordinanza n. 01368/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva proposto opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso un decreto di liquidazione dei compensi professionali comunicato il 22 novembre 2019. Il Tribunale di Imperia ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo spirato il termine di trenta giorni senza applicare la disciplina della proroga quando la scadenza cade in giorno festivo o di sabato. Il ricorrente ha quindi impugnato l’ordinanza deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. e lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., sostenendo che il termine dovesse slittare al primo giorno non festivo utile, poiché la scadenza cadeva in una domenica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, nel verificare la tempestività dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il Tribunale non ha applicato l’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., secondo cui, se il termine scade in giorno festivo o di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Imperia in diversa persona fisica, che dovrà uniformarsi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
regola l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi; il termine va verificato tenendo conto della disciplina sulla scadenza dei termini processuali
se il termine scade in un giorno festivo o di sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo
art. 24 Cost.
richiamato come parametro di tutela del diritto di difesa
richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale di decisione
Massime di principio
- Nel calcolo del termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi occorre applicare la disciplina generale della proroga al giorno seguente non festivo quando la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo.
- La verifica della tempestività di un rimedio processuale non può prescindere dall’applicazione delle regole generali sul computo dei termini previste dal codice di rito.
- L’omessa considerazione della proroga del termine per scadenza in giorno non lavorativo integra errore di diritto censurabile in cassazione quando conduce a una dichiarazione di tardività dell’impugnazione o dell’opposizione.
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