Cassazione Civile, Ordinanza n. 01366/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Il condominio ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme a titolo di contribuzione a spese condominiali (TOSAP per più annualità, spese di manutenzione straordinaria successive al crollo parziale di un diverso corpo dell’edificio e spese di allaccio telefonico). La società intimata aveva proposto opposizione e la Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, ritenendo che le deliberazioni a fondamento dell’ingiunzione fossero state approvate dal condominio "in composizione congiunta" dei due corpi edilizi, mentre il decreto era stato richiesto solo da uno dei due condomìni, con conseguente difetto di legittimazione per le somme riferibili al complesso comune. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) omesso esame e violazione degli artt. 1137 c.c. e 63 disp. att. c.c. per la mancata considerazione della mancata impugnazione delle delibere di approvazione delle spese; 2) violazione degli artt. 1292, 1295, 1298 e 1308 c.c. per avere negato la legittimazione ad agire di uno dei creditori solidali; 3) omesso esame e violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per non avere valorizzato giudicati esterni attestanti che i due corpi erano soggetti distinti sin dalla costruzione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei suoi principi essenziali, precisando che, in un supercondominio, l’amministratore del singolo edificio può agire solo per spese relative ai beni comuni dell’edificio amministrato e non per quelle del complesso comune, da gestirsi dagli organi del supercondominio; ha inoltre escluso che sia necessaria, quale fatto costitutivo del credito, la produzione delle tabelle millesimali, che hanno natura meramente dichiarativa. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame delle spese in relazione alla loro effettiva pertinenza ai beni comuni del singolo edificio o del supercondominio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del condominio, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, affinché verifichi quali spese del decreto ingiuntivo riguardassero i soli beni comuni dell’edificio amministrato e quali invece il supercondominio, regolando anche le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha chiarito che non sussiste né una solidarietà attiva né una legittimazione promiscua o congiunta tra gli amministratori dei singoli condomìni per la riscossione dei contributi relativi al complesso comune, e che la mancata produzione delle tabelle millesimali non costituisce di per sé motivo di revoca del decreto ingiuntivo.
Norme richiamate
art. 1137 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’efficacia preclusiva della mancata impugnazione delle deliberazioni assembleari poste a fondamento del credito, ma la Corte ha chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice può comunque verificare la legittimazione ad agire e la riferibilità delle spese al singolo edificio o al supercondominio.
art. 63 disp. att. c.c.
invocato in tema di riscossione dei contributi condominiali; la decisione ne ricava il potere dell’amministratore di agire per il recupero dei contributi, ma limitatamente alle spese inerenti ai beni comuni dell’edificio amministrato.
art. 1292 c.c.
richiamato per sostenere una pretesa solidarietà attiva tra creditori; la Corte esclude che tra gli amministratori dei singoli edifici del supercondominio vi sia una solidarietà attiva o una legittimazione reciproca e sostitutiva.
art. 1295 c.c.
citato nel secondo motivo; la Corte non riconosce una legittimazione solidale tra i singoli condomìni per la riscossione delle spese del supercondominio.
art. 1298 c.c.
citato nel secondo motivo; non viene ritenuta configurabile una comunanza di legittimazione alla riscossione delle spese comuni del complesso immobiliare.
art. 1308 c.c.
citato nel secondo motivo; la Corte esclude la tesi della legittimazione attiva promiscua o congiunta tra i singoli creditori.
art. 2909 c.c.
invocato per i giudicati esterni; la Corte non fonda la decisione sulla preclusione del giudicato esterno, ma sulla corretta individuazione del soggetto legittimato e dell’ambito delle spese esigibili.
art. 324 c.p.c.
citato in relazione al giudicato interno/esterno; non assume ruolo decisivo nella ratio decidendi.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale per la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.
art. 1117-bis c.c.
richiamato come disciplina sopravvenuta non applicabile ratione temporis; la Corte precisa che la controversia va decisa secondo il precedente orientamento sul supercondominio.
art. 67, terzo e quarto comma, disp. att. c.c.
richiamato come disciplina sopravvenuta non applicabile ratione temporis; conferma la distinzione tra organi del singolo condominio e del supercondominio.
Massime di principio
- Nel supercondominio, ove il titolo non disponga diversamente, la compresenza di beni o servizi comuni a più edifici autonomi determina una gestione distinta rispetto ai singoli condomìni, affidata agli organi del supercondominio e non ai soli organi del singolo edificio.
- L’amministratore di ciascun condominio è legittimato ad agire o resistere in giudizio solo per le obbligazioni riferite ai beni comuni dell’edificio da lui amministrato; non può chiedere decreto ingiuntivo per spese che appartengono al complesso immobiliare comune a più edifici.
- Tra gli amministratori dei diversi edifici componenti un supercondominio non esiste una solidarietà attiva né una legittimazione promiscua, reciproca, sostitutiva o congiunta alla riscossione dei contributi relativi al complesso comune.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può verificare la legittimazione dell’ente creditore e la riferibilità delle spese ai beni comuni del singolo edificio o del supercondominio, indipendentemente dalla mancata impugnazione delle delibere, nei limiti del controllo consentito sulla validità delle stesse.
- La tabella millesimale non ha natura negoziale e non costituisce requisito di validità delle delibere né fatto costitutivo del credito per spese condominiali, poiché il criterio di riparto è preesistente e ricavabile dal rapporto di valore tra unità e intero edificio.
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