Cassazione Civile, Ordinanza n. 01363/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un difensore d'ufficio nominato in un procedimento penale definito con archiviazione de plano dinanzi al GIP. Il Tribunale, decidendo sull'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, ha confermato il decreto di liquidazione di euro 400, ritenendolo congruo e rapportato alle sole attività effettivamente svolte, escludendo la remunerazione della fase di opposizione perché giudicata ultronea, ridondante e inammissibile. Con il ricorso per cassazione la difensora ha dedotto, con due motivi, la violazione della normativa sulla liquidazione dei compensi professionali e dei parametri tabellari, sostenendo che il Tribunale avesse liquidato un importo inferiore ai minimi; inoltre ha lamentato vizio motivazionale per non avere la decisione spiegato le ragioni del rigetto dell'opposizione. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure e le ha ritenute inammissibili perché non si confrontavano con la ratio della decisione di merito, che aveva escluso il compenso per attività processuali non necessarie nella fase di opposizione, limitando la liquidazione alle attività di studio dinanzi al GIP/GUP e richiamando la conformità del compenso ai parametri e al protocollo locale applicabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la notificazione al Ministero era stata irrituale, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica perché il ricorso risultava comunque infondato/inammissibile e il giudizio poteva definirsi senza ulteriori attività processuali. Ha inoltre confermato che la somma liquidata era coerente con le attività riconosciute dal giudice di merito e non inferiore ai minimi invocati, anche considerando la massima riduzione consentita e l'ulteriore riduzione di un terzo per la difesa d'ufficio. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore
consente la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
indica l'importo-base del contributo unificato cui si rapporta l'ulteriore importo dovuto
richiamato come parametro di liquidazione dei compensi professionali, ma la Corte osserva che il giudice di merito aveva liquidato il compenso in relazione alle attività effettivamente ritenute dovute
invocato dalla ricorrente come fonte dei parametri tabellari di liquidazione
D.L. n. 223/2006 convertito con L. n. 248/2006
richiamato dalla ricorrente in tema di parametri di liquidazione professionale
richiamata dalla ricorrente in tema di ordinamento forense e compensi
richiamato quale norma generale sulla determinazione del compenso del professionista
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso professionale, il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non si confrontano con la concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato, cioè con le attività professionali effettivamente riconosciute e con i criteri di liquidazione adottati dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ritiene non dovuta la remunerazione di attività processuali ultronee o defatigatorie e liquida il compenso solo per le attività effettivamente necessarie, la contestazione deve misurarsi su tale limitazione, non potendo introdurre per la prima volta in cassazione un diverso criterio di quantificazione.
- La congruità della liquidazione può essere valutata in rapporto ai parametri tabellari e ai protocolli locali, purché il giudice li applichi alle sole attività ritenute rilevanti; se l'importo liquidato è coerente con la massima riduzione consentita e con eventuali ulteriori riduzioni previste per la difesa d'ufficio, non sussiste violazione dei parametri minimi invocati.
- L'irritualità della notificazione del ricorso non impone necessariamente la rinnovazione dell'atto quando l'esito del giudizio è comunque destinato a essere sfavorevole al ricorrente e prevale l'esigenza di speditezza processuale.
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