Cassazione Civile, Ordinanza n. 01365/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di equo indennizzo proposta in relazione alla durata irragionevole di un procedimento. Sosteneva che il giudizio presupposto non dovesse essere identificato con il processo di cognizione del suo assistito, ma con il procedimento autonomo di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. da lui introdotto, nel quale egli sarebbe divenuto parte. Inoltre contestava il computo della durata del giudizio di ottemperanza, affermando che, secondo Cass. SS.UU. 19983/2019, la fase esecutiva andrebbe considerata dalla proposizione del ricorso fino al soddisfo finale, anche se sospesa ex art. 295 c.p.c. Denunciava violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., degli artt. 1 bis e 3 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. Ha ritenuto che la decisione della Corte territoriale fosse conforme alla giurisprudenza consolidata: il difensore che chieda la distrazione delle spese non assume la qualità di parte del giudizio presupposto ai fini dell'equa riparazione e l'istanza ex art. 93 c.p.c. non introduce un autonomo procedimento distinto dal giudizio principale. Ha inoltre condiviso la correttezza del computo della durata del processo esecutivo, escludendo dal calcolo il tempo della sospensione, in applicazione dell'art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001, e ribadendo che il ritardo nel pagamento non coincide con il tempo del processo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda autonoma né trasforma il difensore in parte del giudizio presupposto ai fini della legge Pinto; serve a chiedere la sostituzione del difensore alla parte nella legittimazione a ricevere le spese dal soccombente.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la propria legittimazione, ma la Corte esclude che la domanda di distrazione gli attribuisca la qualità di parte del giudizio presupposto.
È invocato come norma violata, ma la Corte non ravvisa un vizio di ultrapetizione o omissione, ritenendo infondate le censure.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato della Corte e il motivo non offre elementi per mutarlo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-bis
È richiamato quale fondamento della domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quater
Ai fini del computo della durata del processo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3
È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1-bis quale base normativa della domanda indennitaria.
art. 6 CEDU
È richiamato dal ricorrente quale parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo.
La sospensione del giudizio esecutivo per pregiudizialità comporta l'esclusione del relativo tempo dal computo della durata indennizzabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il difensore che chieda la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. non diventa parte del giudizio presupposto e non può, per tale sola ragione, chiedere l'equa riparazione per la durata di quel processo come se ne fosse stato diretto titolare.
- L'istanza di distrazione delle spese è una richiesta incidentale che attiva il potere del giudice di attribuire al difensore la legittimazione a riscuotere le spese, ma non dà luogo a un autonomo procedimento di cognizione distinto dal giudizio principale.
- Ai fini della legge Pinto, la durata del processo va computata escludendo i periodi in cui il processo è sospeso; il tempo del mero ritardo nel pagamento o nel soddisfo del credito non coincide con il tempo processuale indennizzabile.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando censura una decisione conforme a un orientamento consolidato della Corte senza apportare argomenti idonei a modificare l'indirizzo nomofilattico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01363/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01364/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01366/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01367/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01368/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01369/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →