Cassazione Civile, Ordinanza n. 01367/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta da una società condomina contro due deliberazioni assembleari del condominio: una del 15 luglio 2015, che avrebbe introdotto nuovi criteri di ripartizione delle spese, e una del 24 novembre 2015, che avrebbe approvato nuove tabelle millesimali, entrambe senza unanimità. Il Tribunale di Varese aveva dichiarato nulla la delibera del 15 luglio 2015 e respinto la domanda relativa alla delibera del 24 novembre 2015. In appello il condominio chiedeva la riforma della decisione, con revoca della declaratoria di nullità e rigetto delle censure della società. La Corte d'appello, pur affermando in motivazione che la delibera del 15 luglio 2015 non era nulla ma addirittura inesistente, rigettava ugualmente l'appello perché la domanda di gravame era formulata come richiesta di revoca della nullità e non come accertamento dell'inesistenza. Il condominio ricorreva per cassazione deducendo la nullità della sentenza d'appello per insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione e per evidente antinomia interna, sostenendo che la Corte territoriale avesse reso una decisione logicamente incompatibile tra l'affermazione di inesistenza della delibera e il rigetto dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha escluso che vi fosse un vero contrasto tra dispositivo e motivazione, ma ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse viziata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e da motivazione inidonea a sorreggere il decisum: la Corte territoriale aveva qualificato la delibera come inesistente, e quindi non impugnabile nel senso prospettato, ma poi aveva comunque rigettato l'appello per la sola ragione che non era stata chiesta la declaratoria di inesistenza. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi espressi e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
regola l'impugnazione delle deliberazioni condominiali; nel caso il giudizio aveva ad oggetto la legittimità di due deliberazioni assembleari.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
richiamato per la possibile definizione del ricorso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
richiamato in relazione alla memoria e alle eccezioni preliminari sul controricorso.
richiamato per affermare che il controricorso può limitarsi a contraddire il ricorso anche senza autonoma esposizione dei fatti.
richiamato, per quanto possibile, quale parametro formale del controricorso.
Massime di principio
- In appello il giudizio non è un nuovo esame integrale della domanda, ma verifica degli errori di fatto e di diritto dedotti contro la sentenza di primo grado, che l'appellante deve specificamente dimostrare.
- Una deliberazione condominiale è inesistente quando manca un elemento costitutivo del procedimento collegiale, sicché non è riconoscibile una volontà assembleare riferibile alla maggioranza; in tal caso non vi è un concreto interesse dei condomini a impugnarla come se fosse una delibera invalida.
- Se il giudice d'appello afferma in motivazione l'inesistenza della delibera impugnata, non può poi rigettare il gravame solo perché l'appellante aveva chiesto la revoca della declaratoria di nullità: occorre coerenza tra qualificazione giuridica del provvedimento e decisione finale.
- Il rigetto dell'appello non può fondarsi su un'erronea impostazione formale della domanda quando il decisum riconosce un vizio più radicale dell'atto impugnato e la controversia richiede comunque una decisione coerente sul bene della vita controverso.
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