Cassazione Civile, Ordinanza n. 01364/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di equo indennizzo ex L. n. 89/2001. La sua tesi era duplice: da un lato, sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la sua legittimazione alla tutela indennitaria ritenendo che non fosse parte del giudizio presupposto, poiché il giudizio rilevante avrebbe dovuto identificarsi non con quello del suo assistito, ma con il procedimento autonomo da lui introdotto per ottenere la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.; dall'altro, deduceva che la durata del giudizio di ottemperanza, nel quale egli era pacificamente parte, dovesse essere computata in modo unitario dalla presentazione del ricorso sino al definitivo soddisfo, senza rilevanza della sospensione ex art. 295 c.p.c., richiamando Cass. SS.UU. n. 19983/2019. La censura è stata formulata come violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., degli artt. 1-bis e 3 L. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 360-bis c.p.c., ritenendo che la decisione della Corte d'appello fosse conforme alla giurisprudenza consolidata. Ha ribadito che il difensore che chieda la distrazione delle spese non assume la qualità di parte del giudizio presupposto ai fini dell'equa riparazione, essendo eventualmente titolare di una posizione autonoma solo nel momento in cui agisca verso il soccombente per il pagamento delle spese. Ha inoltre escluso che l'istanza ex art. 93 c.p.c. dia luogo a un autonomo procedimento distinto dal giudizio principale. Quanto alla durata del giudizio di ottemperanza, la Corte ha rilevato che il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di documentazione e che la Corte d'appello aveva correttamente considerato solo il secondo giudizio ritualmente introdotto; il principio di unitarietà tra cognizione ed esecuzione vale per la tempestività della domanda di equa riparazione, ma non consente di includere nel computo dell'irragionevole durata i periodi intermedi tra le fasi. Condannato il ricorrente alle spese e disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
domanda di distrazione delle spese
L'istanza di distrazione non introduce una nuova domanda né un autonomo procedimento, ma sollecita il potere del giudice di sostituire il difensore alla parte nella legittimazione a ricevere le spese dal soccombente.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della propria legittimazione, ma la Corte ha escluso che il difensore distrattario sia parte del giudizio presupposto ai fini dell'equa riparazione.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha esaminato il ricorso come denuncia di error in procedendo, potendo accedere agli atti per verificare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e per la proposta di manifesta inammissibilità o infondatezza.
L. 24 marzo 2001, n. 89
La tutela indennitaria ex legge Pinto spetta al soggetto che sia parte del giudizio presupposto; il difensore distrattario non vi rientra solo per effetto dell'istanza ex art. 93 c.p.c.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale della ragionevole durata del processo, ma non idoneo a mutare l'assetto ricostruttivo seguito dalla Corte.
art. 295 c.p.c.
La sospensione del giudizio di ottemperanza non è stata ritenuta decisiva ai fini del computo del periodo indennizzabile.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Accertati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione per durata irragionevole del processo, la legittimazione spetta a chi sia parte del giudizio presupposto; il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese non acquisisce, per ciò solo, la qualità di parte ai sensi della legge Pinto.
- L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non dà luogo a un autonomo procedimento né introduce una nuova domanda fondata su un rapporto sostanziale distinto dal processo principale.
- Il principio di unitarietà tra fase di cognizione ed esecuzione rileva per la valutazione della tempestività della domanda di equa riparazione, ma non consente di sommare al periodo di durata irragionevole i tempi intermedi tra le due fasi.
- Il ritardo nel pagamento del credito riconosciuto non costituisce, di per sé, "tempo del processo" e non può essere fatto valere tramite la domanda di equa riparazione se riguarda segmenti estranei alla durata processuale indennizzabile.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una censura già smentita da orientamento consolidato di legittimità, è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
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