Cassazione Civile, Sentenza n. 13307/2021 del 18/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto le doglianze della contribuente avverso un avviso di accertamento tributario, ritenendone carente la motivazione e contestando la fondatezza delle riprese impositive (anche con riferimento a presunte operazioni soggettivamente inesistenti e a fattispecie di frode carosello). L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo (i) nullità per mancata impugnazione di un capo di sentenza di primo grado (art.112 e 324 c.p.c. e altre norme), (ii) violazione dell'art.42 DPR n.600/1973 circa la possibilità di motivare l'atto tramite rinvio al p.v.c., (iii) violazione di disposizioni IVA e del principio dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti (artt.19,21,23,28 DPR n.633/1972, art.2697 c.c. ecc.), e (iv) carenza di motivazione su fatti decisivi. La società ha proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto i secondi e terzi motivi del ricorso principale (rilevando violazioni di legge nella valutazione operata dalla CTR), ha assorbito il quarto motivo e ha rigettato il ricorso incidentale della società. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per i profili indicati; pronunciate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamata in apertura: la Corte può decidere sulla base degli atti e dei fatti ex art.366 c.p.c. proporzionatamente alla complessità della fattispecie
norma sulla cassazione per violazione di legge; impiegata per dedurre nullità, violazioni di norme tributarie e vizi di motivazione
richiamato nel contesto di doglianze su omessa pronuncia e completezza della decisione; la Corte indica che non è necessaria una replica formale a ogni punto se la decisione è compatibile con il rigetto
richiamato nella censura di nullità della sentenza per violazione delle regole sull'impugnazione e sulle parti processuali
citato nell'ambito delle ragioni di impugnazione attinenti ai vizi dell'atto impositivo
invocato nelle doglianze processuali sulla nullità/validità degli atti
art.42 del d.P.R. n.600 del 1973
la Corte conferma che l'amministrazione può motivare l'atto impositivo anche per relationem mediante rinvio al p.v.c. notificato al contribuente; dunque il rinvio è ammissibile secondo consolidata giurisprudenza
richiamati nel quadro della disciplina IVA e della qualificazione delle operazioni; la Corte sottolinea che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione deve provare elementi specifici atti a dimostrare la conoscibilità della frode da parte del destinatario
d.l. n.429 del 1982 conv. in l. n.516 del 1982
citato come riferimento normativo collegato alla disciplina IVA (nota la conversione e modifiche successive)
richiamato in connessione alle modifiche normative che incidono sull'analisi delle fattispecie fiscali contestate
norma sull'onere della prova; la Corte la utilizza per precisare che l'amministrazione ha l'onere di dimostrare elementi obiettivi e specifici circa la conoscenza dell'evasione da parte del contribuente
richiamato per affermare che il giudice deve esporre in modo conciso gli elementi in fatto e diritto alla base della decisione e non è obbligato a rispondere punto per punto a ogni allegazione
Massime di principio
- La motivazione dell'atto tributario può essere fatta anche per relationem tramite rinvio al p.v.c. notificato al contribuente; ciò è sufficiente purché il rinvio renda comprensibile il fondamento dell'accertamento.
- In caso di presunte operazioni soggettivamente inesistenti (es. frode carosello), l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi e specifici che consentano di ritenere che il contribuente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere, con la diligenza ordinaria inerente alla sua qualità professionale, l'esistenza di una frode; non è richiesto provare direttamente la condotta fraudolenta interna del contribuente, ma la conoscibilità della frode.
- Una parte che abbia vinto integralmente in primo grado non è obbligata a proporre impugnazione incidentale in appello per conservare questioni già sollevate: è sufficiente che nei suoi atti d'appello risulti chiara e inequivoca la volontà di rimettere tali questioni al giudice d'appello (ad es. mediante controdeduzioni).
- Il giudice non è tenuto a pronunciare espressamente su ogni singola allegazione: è sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi essenziali di fatto e di diritto; la mancata citazione puntuale non equivale automaticamente a omessa pronuncia se la decisione rende implicito il rigetto delle argomentazioni.
- Se la Corte di legittimità rileva violazioni di legge nella motivazione o nella valutazione degli oneri probatori da parte della CTR, può cassare la decisione e rinviare la causa per nuovo esame, anche in diversa composizione del collegio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 18 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13559/2021 del 18/05/2021
- Sentenza civile · 18 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13557/2021 del 18/05/2021
- Sentenza civile · 18 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13308/2021 del 18/05/2021
- Sentenza civile · 18 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13309/2021 del 18/05/2021
- Sentenza civile · 18 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13533/2021 del 18/05/2021
- Sentenza civile · 18 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13534/2021 del 18/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →