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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13557/2021 del 18/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Tribunale di Brescia, depositato il 28 maggio 2019, che aveva respinto il ricorso contro il diniego dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di essere nato e cresciuto nel proprio Paese, di essersi trasferito in un’altra città dello stesso Stato per lavorare presso uno zio e di essere stato aggredito da membri di una banda giovanile: dopo una prima provocazione in un ristorante, sarebbe stato costretto a salire su un’automobile, condotto in un campo, picchiato e mutilato di tre dita della mano destra. Dichiarava inoltre di essere stato ricercato dalla banda e dai familiari di un giovane detenuto e poi deceduto, di essere fuggito in Libia, dove avrebbe subito violenze e prigionia, e di essere poi partito anche da quel Paese. Il Tribunale aveva giudicato il racconto non credibile, inverosimile e contraddittorio, aveva escluso che fosse provato il ricorso alla polizia e, sulla base delle fonti informative consultate, aveva negato i presupposti della protezione sussidiaria e umanitaria. In cassazione sono stati proposti tre motivi: con i primi due, denunciando violazione degli artt. 3 e 14 del D.Lgs. n. 251/2007 e vizi motivazionali, il ricorrente contestava l’insufficiente attivazione dei poteri istruttori officiosi sul Paese di provenienza e la valutazione di inattendibilità del racconto, sostenendo che non fossero stati applicati correttamente i criteri legali e che le ragioni della valutazione negativa non fossero adeguatamente spiegate; con il terzo, deduceva l’illegittimità del D.L. n. 13/2017 per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dell’art. 15 della L. n. 400/1988, nonché lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. I primi due sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili perché il Tribunale aveva esplicitamente applicato i criteri di valutazione della credibilità previsti dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251/2007, aveva rilevato che non risultava provato il ricorso alla polizia e aveva confrontato il racconto con fonti informative accreditate, escludendo i presupposti della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a), b) e c), dello stesso decreto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, quanto alla dedotta lesione del diritto di difesa, perché formulato genericamente; è stato inoltre ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. quanto alla censura sui presupposti di necessità e urgenza, già giudicata manifestamente infondata dalla Corte, anche in ragione del differimento di 180 giorni dell’entrata in vigore del nuovo rito, funzionale a consentire l’entrata a regime della riforma. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi svolta effettiva attività difensiva del Ministero. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007

    ciò posto, il tribunale ha esplicitamente applicato i criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nella valutazione della vicenda personale riferita dalla richiedente;

    La valutazione di credibilità del richiedente è scrutinabile in cassazione nei limiti propri del giudizio di legittimità; nel caso concreto la censura è inammissibile perché il Tribunale aveva dichiaratamente applicato i criteri legali di valutazione.

  • art. 5, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    ciò posto, il tribunale ha, inoltre, precisato che comunque dalla vicenda narrata non risultava provato che il richiedente si fosse rivolto alla polizia per avere protezione, con la conseguente inesistenza della figura del persecutore non statuale, ma tuttavia rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c);

    La Corte richiama, nel dar conto della motivazione del Tribunale, la rilevanza della protezione statale rispetto alla figura del persecutore non statuale; nella vicenda esaminata non risultava provato che il richiedente avesse chiesto protezione alla polizia.

  • art. 14, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 251/2007

    il tribunale ha pure fatto ricorso alle notizie riguardanti le modalità ed i caratteri delle affiliazioni propri delle sette segrete esistenti in (OMISSIS) confrontando il racconto del richiedente asilo con le fonti informative accreditate e pervenendo alla esclusione dei requisiti previsti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) (cfr. pagg5,6, e 7 del decreto);

    La verifica dei presupposti della protezione sussidiaria può fondarsi sul confronto tra il racconto individuale e fonti informative accreditate sul Paese di origine; nel caso concreto tale confronto aveva condotto il Tribunale a escludere i requisiti contemplati dalle lettere a), b) e c).

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    i due motivi, che attengono entrambi alla valutazione di credibilità, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili perchè il tribunale ha esplicitamente applicato i criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nella valutazione della vicenda personale riferita dalla richiedente;

    Le doglianze motivazionali che investono la valutazione di credibilità sono inammissibili quando il giudice di merito ha esplicitamente applicato i criteri legali pertinenti e la censura non individua un vizio ammissibile in sede di legittimità.

  • art. 360-bis c.p.c.

    la doglianza è anche inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., per avere la Corte già statuito sulla sua manifesta infondatezza in ordine alla asserita mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass. 17717/2018; 28119/2018);

    La censura relativa alla mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. quando la Corte abbia già statuito sulla sua manifesta infondatezza; il differimento di 180 giorni è giustificato dall’esigenza di consentire l’entrata a regime della riforma processuale.

  • art. 77 Cost.

    la doglianza è anche inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., per avere la Corte già statuito sulla sua manifesta infondatezza in ordine alla asserita mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass. 17717/2018; 28119/2018);

    La contestazione basata sull’asserita mancanza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge è stata ritenuta manifestamente infondata, in considerazione della funzione organizzativa del differimento di 180 giorni dell’entrata in vigore del nuovo rito.

  • art. 111 Cost.

    la censura appare inammissibile perchè genericamente formulata rispetto alla paventata lesione del diritto di difesa;

    La deduzione di una lesione del diritto di difesa è inammissibile se formulata genericamente, senza una specifica indicazione del pregiudizio denunciato.

  • art. 15 L. n. 400/1988

    la censura appare inammissibile perchè genericamente formulata rispetto alla paventata lesione del diritto di difesa;

    La sentenza non enuncia una specifica interpretazione dell’art. 15 della L. n. 400/1988; la relativa censura è ricompresa nella contestazione generale del decreto-legge e risulta inammissibile quanto alla dedotta lesione del diritto di difesa per genericità.

  • D.L. n. 13/2017

    la doglianza è anche inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., per avere la Corte già statuito sulla sua manifesta infondatezza in ordine alla asserita mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass. 17717/2018; 28119/2018);

    La disposizione transitoria del decreto-legge che differisce di 180 giorni l’entrata in vigore del nuovo rito è giustificata dall’esigenza di predisporre un intervallo adeguato per l’entrata a regime della riforma; la contestazione dei presupposti di necessità e urgenza è stata perciò ritenuta manifestamente infondata.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla valutazione di credibilità del richiedente protezione non è ammissibile quando il giudice di merito abbia esplicitamente applicato i criteri legali previsti dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251/2007 e le doglianze non individuino un vizio scrutinabile in sede di legittimità.
  • La valutazione dei presupposti della protezione sussidiaria può essere compiuta confrontando il racconto individuale con fonti informative accreditate sul Paese di origine; la contestazione dell’adeguatezza dell’istruttoria non consente di rimettere in discussione in cassazione gli accertamenti di merito se il giudice ha utilizzato tali fonti e motivato la decisione.
  • La deduzione di una lesione del diritto di difesa è inammissibile quando sia formulata in modo generico, senza specificare la concreta lesione denunciata.
  • La censura sulla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza di un decreto-legge è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. quando la Corte abbia già ritenuto manifestamente infondata la questione; il differimento dell’entrata in vigore del nuovo rito per 180 giorni è funzionale a consentire alla riforma processuale di entrare a regime.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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