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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13533/2021 del 18/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

AGI impugnava l'ordinanza di assegnazione derivante da pignoramento presso terzi (Agenzia delle Entrate) sostenendo: a) di non aver mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento; b) l'insussistenza della giurisdizione italiana; c) in subordine la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi; inoltre, tardivamente, dedusse la mancata traduzione degli atti in lingua araba. Il Fallimento aveva ottenuto l'esecuzione di un lodo arbitrale reso esecutivo dalla Corte d'appello di Roma e aveva notificato titolo e atti mediante corriere internazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15480/2018 e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, rilevando d'ufficio una nullità processuale per mancata integrazione del contraddittorio: il terzo pignorato (Agenzia delle Entrate) non era parte nel giudizio di opposizione e la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, nei giudizi di opposizione all'esecuzione relativi a espropriazione presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.), il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Conseguentemente la decisione di merito è annullata e rinviata per integrazione del contraddittorio; le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 151 c.p.c.

    utilizzato come base per autorizzare notifiche all'estero mediante corriere internazionale; la Corte non ha contestato in termini sostanziali l'uso dello strumento ma la questione principale è stata la nullità per mancato coinvolgimento del terzo pignorato

  • artt. 543 e ss. c.p.c.

    disciplinano il pignoramento presso terzi; la Corte ha stabilito che, nei giudizi di opposizione relativi a tali espropriazioni, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario

  • art. 545 e art. 546 c.p.c.

    richiamati per evidenziare gli obblighi imposti al terzo pignorato e il suo interesse giuridico all'esito dell'opposizione, da cui deriva la necessità della sua partecipazione

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per definire la figura del litisconsorte necessario; la Corte interpreta che il terzo pignorato rientri sempre in tale categoria nelle opposizioni esecutive presso terzi

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato nella motivazione di merito (termine per proporre opposizione agli atti esecutivi); la Corte di merito aveva ritenuto tardive alcune censure ma la Cassazione ha ritenuto prevalente la nullità per mancata partecipazione del terzo

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per spiegare l'interesse del terzo pignorato al risultato dell'opposizione in vista dell'eventuale diritto di ripetizione dell'indebito

  • art. 383, comma 3 e art. 354 c.p.c.

    norme richiamate per la conseguenza processuale della rilevata nullità (cassazione con rinvio per integrazione del contraddittorio)

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    richiamati a supporto del principio di chiarezza e ragionevole durata del processo; la Corte usa tali principi per sostenere un'interpretazione normativa che favorisca semplicità e certezza, evitando eccessiva sottigliezza interpretativa

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione relativi a pignoramenti presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.), il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario: la mancata sua partecipazione configura nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e comporta cassazione con rinvio per integrazione del contraddittorio
  • Quando si impugna un pignoramento presso terzi, il difensore dell'opponente deve cura di chiamare in causa e notificare anche il terzo pignorato; l'omissione può viziariamente annullare la decisione favorevole o sfavorevole al ricorrente
  • Anche se il terzo non sembra avere un interesse materiale apparente, in diritto l'interesse è presunto per via degli obblighi imposti dal pignoramento (adempimento, rischio di ripetizione indebito, esposizione a esecuzioni successive), giustificando la sua necessaria partecipazione
  • Questioni relative a notifiche internazionali, giurisdizione o traduzione degli atti possono essere comunque pretermesse dalla Corte se sussiste una nullità del contraddittorio: dunque, oltre alla tempestività dei motivi, è fondamentale verificare il corretto coinvolgimento di tutte le parti processuali
  • In presenza di dubbi interpretativi sulla regola processuale, il principio di tutela della ragionevole durata del processo e del giusto processo impone scelte interpretative chiare e semplici; preferire interpretazioni che evitino liti dilatorie e incertezze procedurali

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