Cassazione Civile, Sentenza n. 13533/2021 del 18/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
AGI impugnava l'ordinanza di assegnazione derivante da pignoramento presso terzi (Agenzia delle Entrate) sostenendo: a) di non aver mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento; b) l'insussistenza della giurisdizione italiana; c) in subordine la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi; inoltre, tardivamente, dedusse la mancata traduzione degli atti in lingua araba. Il Fallimento aveva ottenuto l'esecuzione di un lodo arbitrale reso esecutivo dalla Corte d'appello di Roma e aveva notificato titolo e atti mediante corriere internazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15480/2018 e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, rilevando d'ufficio una nullità processuale per mancata integrazione del contraddittorio: il terzo pignorato (Agenzia delle Entrate) non era parte nel giudizio di opposizione e la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, nei giudizi di opposizione all'esecuzione relativi a espropriazione presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.), il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Conseguentemente la decisione di merito è annullata e rinviata per integrazione del contraddittorio; le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
utilizzato come base per autorizzare notifiche all'estero mediante corriere internazionale; la Corte non ha contestato in termini sostanziali l'uso dello strumento ma la questione principale è stata la nullità per mancato coinvolgimento del terzo pignorato
disciplinano il pignoramento presso terzi; la Corte ha stabilito che, nei giudizi di opposizione relativi a tali espropriazioni, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario
richiamati per evidenziare gli obblighi imposti al terzo pignorato e il suo interesse giuridico all'esito dell'opposizione, da cui deriva la necessità della sua partecipazione
richiamato per definire la figura del litisconsorte necessario; la Corte interpreta che il terzo pignorato rientri sempre in tale categoria nelle opposizioni esecutive presso terzi
richiamato nella motivazione di merito (termine per proporre opposizione agli atti esecutivi); la Corte di merito aveva ritenuto tardive alcune censure ma la Cassazione ha ritenuto prevalente la nullità per mancata partecipazione del terzo
richiamato per spiegare l'interesse del terzo pignorato al risultato dell'opposizione in vista dell'eventuale diritto di ripetizione dell'indebito
art. 383, comma 3 e art. 354 c.p.c.
norme richiamate per la conseguenza processuale della rilevata nullità (cassazione con rinvio per integrazione del contraddittorio)
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
richiamati a supporto del principio di chiarezza e ragionevole durata del processo; la Corte usa tali principi per sostenere un'interpretazione normativa che favorisca semplicità e certezza, evitando eccessiva sottigliezza interpretativa
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione relativi a pignoramenti presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.), il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario: la mancata sua partecipazione configura nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e comporta cassazione con rinvio per integrazione del contraddittorio
- Quando si impugna un pignoramento presso terzi, il difensore dell'opponente deve cura di chiamare in causa e notificare anche il terzo pignorato; l'omissione può viziariamente annullare la decisione favorevole o sfavorevole al ricorrente
- Anche se il terzo non sembra avere un interesse materiale apparente, in diritto l'interesse è presunto per via degli obblighi imposti dal pignoramento (adempimento, rischio di ripetizione indebito, esposizione a esecuzioni successive), giustificando la sua necessaria partecipazione
- Questioni relative a notifiche internazionali, giurisdizione o traduzione degli atti possono essere comunque pretermesse dalla Corte se sussiste una nullità del contraddittorio: dunque, oltre alla tempestività dei motivi, è fondamentale verificare il corretto coinvolgimento di tutte le parti processuali
- In presenza di dubbi interpretativi sulla regola processuale, il principio di tutela della ragionevole durata del processo e del giusto processo impone scelte interpretative chiare e semplici; preferire interpretazioni che evitino liti dilatorie e incertezze procedurali
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