Cassazione Civile, Sentenza n. 13559/2021 del 18/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il richiedente aveva riferito di aver lasciato la casa familiare dopo la morte del padre e di essersi trasferito presso uno zio, presso il quale aveva iniziato un’attività commerciale. Aveva poi lasciato il Paese d’origine perché temeva di essere catturato dai militari: quattro persone lo avrebbero minacciato per indurlo ad arruolarsi tra i ribelli indipendentisti attivi nella sua regione e, dopo il suo rifiuto, avrebbero consegnato alla polizia una lista di presunti affiliati all’organizzazione terroristica, nella quale sarebbe comparso anche il suo nome. Il Tribunale di Brescia aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso per motivi umanitari; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 149/2019 depositata il 28 gennaio 2019, aveva respinto il gravame. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dei parametri di valutazione della credibilità e del dovere di cooperazione istruttoria, lamentando la valutazione della vicenda personale. Con il secondo motivo ha censurato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., il diniego della protezione sussidiaria per il rischio derivante dalla situazione generale del Paese e della regione d’origine. Con il terzo motivo ha denunciato violazione delle disposizioni in materia di protezione umanitaria e dell’art. 10 Cost., lamentando una motivazione apparente e l’omessa considerazione di circostanze decisive per la vulnerabilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la valutazione di non credibilità si fondava, in particolare, sull’assenza di elementi probatori o indiziari idonei a circostanziare il collegamento personale del richiedente con la lista che sarebbe stata consegnata alla polizia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura contestava l’esito della valutazione sulla situazione del Paese senza indicare informazioni specifiche, idonee a smentire le fonti ufficiali esaminate dalla Corte d’appello e potenzialmente decisive per un diverso esito. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato. La Cassazione ha corretto la motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., precisando che il livello d’integrazione nel Paese di accoglienza non basta, da solo, a fondare la protezione umanitaria e deve essere valutato comparativamente con la situazione soggettiva e oggettiva nel Paese d’origine. Nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato circostanze personali specifiche idonee a consentire tale comparazione: il solo riferimento all’attività commerciale svolta nel Paese d’origine non dimostrava una vulnerabilità qualificata. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese, liquidate in 2.100 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 3 D.Lgs. 251/2007
tale collegamento è stato ritenuto sfornito di qualunque elemento probatorio o indiziario che possa consentire di circostanziarlo e quindi farlo ritenere verosimile
La valutazione della credibilità della vicenda personale può fondarsi sull’assenza di elementi probatori o indiziari idonei a rendere circostanziato e verosimile il fatto individuale allegato.
art. 8, comma 3, D.Lgs. 25/2008
il motivo censura in realtà, l’esito della valutazione della corte territoriale, che, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente è fondata sulla ricognizione di fonti ufficiali specificamente indicate (cfr. pag. 9 e 10 della sentenza) e non risulta smentita da altrettanto specifiche informazioni che se fossero state esaminate, avrebbero potuto condurre ad una diversa conclusione
La valutazione della situazione rilevante per la protezione deve basarsi su fonti informative pertinenti; per contestarla in cassazione non basta una critica generica, ma occorre indicare informazioni specifiche, non esaminate, potenzialmente idonee a condurre a un esito diverso.
art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007
il motivo censura in realtà, l’esito della valutazione della corte territoriale, che, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente è fondata sulla ricognizione di fonti ufficiali specificamente indicate (cfr. pag. 9 e 10 della sentenza) e non risulta smentita da altrettanto specifiche informazioni che se fossero state esaminate, avrebbero potuto condurre ad una diversa conclusione
La censura sul rischio derivante dalla situazione generale del Paese è inammissibile quando si limita a contestare la valutazione di merito fondata su fonti ufficiali specificamente indicate, senza contrapporre informazioni altrettanto specifiche e potenzialmente decisive.
art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998
il livello di integrazione non è da solo sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ma assume rilevanza nell’ambito della valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, valutazione cui è chiamato il giudice a seguito delle allegazioni del ricorrente
L’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza non è sufficiente, isolatamente considerata, per riconoscere la protezione umanitaria; deve essere comparata con la situazione personale e oggettiva che il richiedente incontrerebbe nel Paese d’origine, sulla base delle circostanze da lui allegate.
art. 19, comma 2, D.Lgs. 286/1998
in tale precisata prospettiva interpretativa deve rilevarsi che nessuna specifica e personale circostanza risulta allegata dal ricorrente, che aveva riferito di svolgere in (OMISSIS) un’attività commerciale, al fine di consentire alla corte territoriale la suddetta valutazione comparativa funzionale a verificare l’esistenza della specifica vulnerabilità della compromissione dei diritti fondamentali costituenti lo statuto della dignità umana
La tutela umanitaria richiede l’allegazione di circostanze personali specifiche che consentano di verificare, mediante comparazione, una condizione di vulnerabilità connessa alla compromissione dei diritti fondamentali; il mero riferimento a un’attività lavorativa non è sufficiente.
art. 10, comma 3, Cost.
in tale precisata prospettiva interpretativa deve rilevarsi che nessuna specifica e personale circostanza risulta allegata dal ricorrente, che aveva riferito di svolgere in (OMISSIS) un’attività commerciale, al fine di consentire alla corte territoriale la suddetta valutazione comparativa funzionale a verificare l’esistenza della specifica vulnerabilità della compromissione dei diritti fondamentali costituenti lo statuto della dignità umana
Nel contesto della decisione, il richiamo alla tutela dei diritti fondamentali non esonera il richiedente dall’allegare circostanze personali specifiche che permettano al giudice di accertare la vulnerabilità rilevante.
art. 384, comma 4, c.p.c.
la motivazione deve essere, tuttavia, corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, poichè la consolidata giurisprudenza ha chiarito che il livello di integrazione non è da solo sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ma assume rilevanza nell’ambito della valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, valutazione cui è chiamato il giudice a seguito delle allegazioni del ricorrente
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando l’esito è conforme a diritto, precisando la corretta regola giuridica applicabile.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
il motivo censura in realtà, l’esito della valutazione della corte territoriale, che, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente è fondata sulla ricognizione di fonti ufficiali specificamente indicate (cfr. pag. 9 e 10 della sentenza) e non risulta smentita da altrettanto specifiche informazioni che se fossero state esaminate, avrebbero potuto condurre ad una diversa conclusione
La doglianza formulata come violazione di legge o omesso esame è inammissibile se si limita a contestare l’esito della valutazione di merito senza individuare specifiche informazioni idonee a smentire le fonti esaminate e a incidere sulla decisione.
art. 91 c.p.c.
l’esito sfavorevole di tutti i motivi giustifica, dunque, il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte soccombente a rifondere le spese di lite alla controparte.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La valutazione di credibilità della vicenda personale può escluderne la verosimiglianza quando un collegamento individuale decisivo per il rischio allegato non è sostenuto da elementi probatori o indiziari idonei a circostanziarlo.
- La contestazione in cassazione della valutazione sulla situazione del Paese d’origine non può risolversi in una critica generica all’esito: occorre indicare informazioni specifiche, non esaminate e potenzialmente idonee a condurre a una diversa conclusione rispetto alle fonti ufficiali utilizzate dal giudice di merito.
- Ai fini della protezione umanitaria, il livello d’integrazione nel Paese di accoglienza non è, da solo, sufficiente; deve essere comparato con la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine, sulla base delle circostanze specificamente allegate.
- Il mero riferimento allo svolgimento di un’attività commerciale nel Paese d’origine non integra, senza ulteriori elementi personali, un’allegazione sufficiente a consentire la valutazione comparativa della vulnerabilità e della compromissione dei diritti fondamentali.
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