Cassazione Civile, Sentenza n. 13534/2021 del 18/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, in qualità di soci dell'estinta Eurotrans s.r.l., avevano chiesto in arbitrato la nullità di un contratto di autotrasporto e il pagamento secondo tariffa di legge perché il corrispettivo pattuito era sotto i minimi legali. Lodi arbitrali avevano dato ragione ai soci condannando la resistente al pagamento. La Gruppo Executive ha impugnato i lodi davanti alla Corte d'appello che li ha annullati ritenendo che, per effetto della cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio per tre anni, fosse emersa una presunzione di rinuncia dei crediti a favore dei soci. I Cantori hanno ricorso in Cassazione denunciando che il mero omesso deposito del bilancio non può costituire una presunzione legale di rinuncia (con inversione dell'onere della prova) e che la cancellazione d'ufficio non equivale automaticamente a volontà del liquidatore di rinunciare ai crediti, soprattutto se vi sono atti diretti al recupero del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha affermato che il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, che determina la cancellazione d'ufficio della società, non costituisce di per sé una presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito né è qualificabile automaticamente come negozio di remissione del debito. La Cassazione ha richiamato la distinzione tra presunzione semplice (mezzo di prova) e presunzione legale che inverte l'onere della prova; ha disposto che l'eventuale rinuncia tacita (remissione) richiede inferenze probatorie e, sul piano sostanziale, un comportamento oggettivamente e socialmente riconoscibile diretto al destinatario del diritto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame, demandando altresì la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Regola la successione dei soci nei rapporti giuridici della società estinta: i diritti si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità. La Corte ricorda che tale principio opera salvo che non sia provata la remissione del debito.
Prevede la cancellazione dal registro delle imprese in caso di omesso deposito del bilancio in liquidazione per tre esercizi. La Corte ha rilevato che la cancellazione d'ufficio non equivale automaticamente a manifestazione di volontà di rinuncia ai crediti.
Norma sulle presunzioni semplici (mezzi di prova). La Corte ha richiamato che l'omissione del deposito può eventualmente dar luogo a una presunzione semplice, ma solo se il giudice verifica i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non può invece fondare di per sé un'inversione dell'onere della prova.
Riguarda le presunzioni legali iuris tantum e l'onere della prova. La Corte ha censurato la Corte d'appello per aver sostituito una presunzione semplice con un'efficacia analoga a una presunzione legale che rovescia l'onere della prova.
Richiamato tra le norme processuali citate; non è centrale nella motivazione sostanziale ma parte delle censure processuali mosse in ricorso.
Cass. Sez. U. n. 6070/2013 (giurisprudenza)
Decisione di riferimento che afferma la successione dei soci nei rapporti attivi e la possibilità di rilevare una rinuncia tacita in caso di cancellazione connessa a determinati comportamenti della società. La Cassazione, tuttavia, precisa che quella pronuncia non autorizza a presumere sempre la rinuncia in caso di cancellazione d'ufficio per omesso deposito.
Cass. n. 9464/2020 (giurisprudenza)
Richiamata per sottolineare che non sempre la cancellazione richiesta dal liquidatore equivale a rinuncia al credito; occorre valutare se sussistono elementi che consentano di qualificare il comportamento come remissione.
Massime di principio
- Il mero omesso deposito del bilancio in liquidazione per oltre tre anni e la conseguente cancellazione d'ufficio non determinano automaticamente la rinuncia dei crediti: tale omissione, da sola, non è presunzione grave, precisa e concordante.
- La presunzione di rinuncia, quando invocata, è una presunzione semplice: spetta a chi allega la rinuncia provare la fattispecie e al giudice valutare i requisiti probatori (gravità, precisione, concordanza). Non può esserci inversione automatica dell'onere della prova.
- Per qualificare un comportamento come remissione tacita del debito occorre che il comportamento sia oggettivamente interpretabile come manifestazione di volontà abdicativa e, in particolare, che sia recepito dal debitore (comportamento diretto al destinatario).
- La valutazione deve distinguere piano processuale (mezzi di prova e presunzioni) e piano sostanziale (natura negoziale della remissione): il giudice di merito deve accertare circostanze ulteriori oltre l'omissione del deposito prima di concludere per la rinuncia.
- La presenza di atti di recupero del credito (es. precetto, azioni di esecuzione o opposizioni) è elemento rilevante che può contrastare l'ipotesi di rinuncia tacita e deve essere esaminata nel giudizio di merito.
- In casi simili il giudice di merito, se ritiene possibile la presunzione di rinuncia, dovrà motivare chiaramente il percorso logico-probatorio che porta ad apprezzare l'omissione come indice di volontà abdicativa, rispettando i criteri previsti dall'art. 2729 c.c.
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