Cassazione Civile, Sentenza n. 13308/2021 del 18/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
la ricorrente deduceva piu' censure: nullita' della sentenza per violazione dell'art.36 d.lgs. n.546/1992 per presunta carenza della esposizione dei fatti rilevanti; violazione e falsa applicazione della disciplina degli studi di settore e degli articoli che disciplinano l'accertamento (artt. 62-sexies L.427/1993, art.10 L.146/1998, art.39 e 42 DPR n.600/1973, art.7 L.212/2000), con critica alla motivazione della CTR circa l'applicabilita' dello standard prescelto; insufficienza della motivazione sul punto decisivo dell'avviso di accertamento e sull'espletamento del contraddittorio preventivo amministrativo; vizio nella ripartizione dell'onere della prova; rilievo di mutatio libelli e mancata deduzione della rideterminazione in diminuzione del quantum. Tali motivi sono stati esposti in vari capi di ricorso e memorie.
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito conteneva una esposizione 'concisa e sufficiente' dello svolgimento del processo e delle ragioni di fatto e di diritto; che la CTR aveva adeguatamente motivato l'applicazione degli studi di settore e l'utilizzo delle risultanze del modello insieme ad altri elementi (in particolare la pluriennale antieconomicita' della gestione con perdite consistenti) come base per l'accertamento analitico-induttivo; che gli elementi emersi nel contraddittorio amministrativo e la prova documentale complessiva giustificavano il rigetto delle deduzioni della contribuente. Sono state respinte le doglianze sulla carenza motivazionale, sulla mutatio libelli e sull'omessa pronuncia implicita. Il ricorso e' stato cassato e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese di lite (Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n.546/1992, art.36
l'obbligo di contenere nella sentenza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la sufficiente esposizione dei motivi in fatto e diritto e' soddisfatto da una esposizione non analitica ma funzionale all'individuazione del thema decidendum
art.118 disp. att. c.p.c. (applicabile al rito tributario)
richiama l'esigenza che la sentenza esponga lo svolgimento del processo, i fatti rilevanti e la motivazione in diritto; la Corte ha ritenuto che detta esigenza fosse rispettata
art.360 c.p.c. (motivi di cassazione: comma 1 nn.3,4,5)
i mezzi dedotti hanno trovato analisi sotto il corretto profilo giuridico: il controllo di legittimita' e' stato esercitato sui profili di violazione di legge, falsa applicazione e insufficienza di motivazione
art.62-sexies legge n.427/1993
norma richiamata in relazione all'uso degli studi di settore nell'accertamento; la Corte ha riconosciuto che gli studi, congiunti ad altri elementi probatori, possono fondare l'accertamento
art.10 legge n.146/1998
richiamata quale parte della disciplina degli studi di settore; interpretata in combinato con la giurisprudenza sul valore probatorio degli studi
d.P.R. n.600/1973, artt.39 e 42
art.39 (accertamento analitico-induttivo) e regole correlate sono state ritenute applicabili: lo scostamento dai parametri e altri elementi possono integrare presunzioni semplici idonee a supportare l'accertamento
legge n.212/2000, art.7
richiamata tra le norme che regolano l'attivita' di accertamento basato su studi e parametri
art.2697 c.c. e artt.2727, 2728, 2729 c.c.
riferimenti alle regole sulla prova e sulle presunzioni semplici: la Corte ha ribadito che le risultanze degli studi di settore, dopo contraddittorio, possono generare presunzioni gravi, precise e concordanti, salvo prova contraria del contribuente
art.23 d.lgs. n.546/1992
richiamato in relazione all'onere della prova e alla materia dell'accertamento tributario; la decisione conferma che l'Ufficio puo' fondare la pretesa su presunzioni anche derivate dagli studi di settore
art.112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha precisato che il sindacato sulla interpretazione operata dal giudice di merito e' limitato alla verifica di logicita' e congruita' della motivazione
d.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater
riferimento formale alla sussistenza del presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La sentenza e' valida se fornisce una esposizione concisa e sufficiente dello svolgimento del processo e delle motivazioni in fatto e diritto; non e' richiesta la riproduzione analitica di tutte le deduzioni di parte
- Gli studi di settore, specie se lo scostamento e' rilevante e se integrati da altri elementi (es. pluriennale perdita e antieconomicita'), possono costituire presunzioni idonee a fondare l'accertamento anche in sede giudiziale, salvo che il contribuente non fornisca prova contraria
- Il contraddittorio preventivo amministrativo ha rilievo, ma l'esito negativo dell'accertamento con adesione e la persistenza di elementi probatori possono rendere non decisive le giustificazioni amministrative fornite dal contribuente
- L'onere della prova e' condiviso: l'Ufficio puo' allegare e valorizzare gli elementi tratti dagli studi e altri dati; il contribuente ha la possibilita' di confutare tali elementi sia in fase amministrativa sia in sede contenziosa
- La Corte di legittimita' controlla la logicita' e la congruita' della motivazione di merito, non sostituisce il giudice di merito nella valutazione di fatto; i vizi di motivazione devono essere specificamente dedotti e provati
- La mancata pronuncia esplicita su una richiesta subordinata non costituisce necessariamente vizio se la decisione di merito implica un rigetto della pretesa incompatibile con la domanda subordinata (pronuncia implicita)
- La contestazione di mutatio libelli richiede che vi sia un mutamento della materia del contendere non emerso nelle fasi precedenti; l'uso di elementi gia' emersi nel contraddittorio amministrativo non integra mutatio libelli se l'Ufficio prosegue la difesa della pretesa sulla base degli stessi elementi
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