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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13308/2021 del 18/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

la ricorrente deduceva piu' censure: nullita' della sentenza per violazione dell'art.36 d.lgs. n.546/1992 per presunta carenza della esposizione dei fatti rilevanti; violazione e falsa applicazione della disciplina degli studi di settore e degli articoli che disciplinano l'accertamento (artt. 62-sexies L.427/1993, art.10 L.146/1998, art.39 e 42 DPR n.600/1973, art.7 L.212/2000), con critica alla motivazione della CTR circa l'applicabilita' dello standard prescelto; insufficienza della motivazione sul punto decisivo dell'avviso di accertamento e sull'espletamento del contraddittorio preventivo amministrativo; vizio nella ripartizione dell'onere della prova; rilievo di mutatio libelli e mancata deduzione della rideterminazione in diminuzione del quantum. Tali motivi sono stati esposti in vari capi di ricorso e memorie.

La decisione

la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito conteneva una esposizione 'concisa e sufficiente' dello svolgimento del processo e delle ragioni di fatto e di diritto; che la CTR aveva adeguatamente motivato l'applicazione degli studi di settore e l'utilizzo delle risultanze del modello insieme ad altri elementi (in particolare la pluriennale antieconomicita' della gestione con perdite consistenti) come base per l'accertamento analitico-induttivo; che gli elementi emersi nel contraddittorio amministrativo e la prova documentale complessiva giustificavano il rigetto delle deduzioni della contribuente. Sono state respinte le doglianze sulla carenza motivazionale, sulla mutatio libelli e sull'omessa pronuncia implicita. Il ricorso e' stato cassato e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese di lite (Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.546/1992, art.36

    l'obbligo di contenere nella sentenza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la sufficiente esposizione dei motivi in fatto e diritto e' soddisfatto da una esposizione non analitica ma funzionale all'individuazione del thema decidendum

  • art.118 disp. att. c.p.c. (applicabile al rito tributario)

    richiama l'esigenza che la sentenza esponga lo svolgimento del processo, i fatti rilevanti e la motivazione in diritto; la Corte ha ritenuto che detta esigenza fosse rispettata

  • art.360 c.p.c. (motivi di cassazione: comma 1 nn.3,4,5)

    i mezzi dedotti hanno trovato analisi sotto il corretto profilo giuridico: il controllo di legittimita' e' stato esercitato sui profili di violazione di legge, falsa applicazione e insufficienza di motivazione

  • art.62-sexies legge n.427/1993

    norma richiamata in relazione all'uso degli studi di settore nell'accertamento; la Corte ha riconosciuto che gli studi, congiunti ad altri elementi probatori, possono fondare l'accertamento

  • art.10 legge n.146/1998

    richiamata quale parte della disciplina degli studi di settore; interpretata in combinato con la giurisprudenza sul valore probatorio degli studi

  • d.P.R. n.600/1973, artt.39 e 42

    art.39 (accertamento analitico-induttivo) e regole correlate sono state ritenute applicabili: lo scostamento dai parametri e altri elementi possono integrare presunzioni semplici idonee a supportare l'accertamento

  • legge n.212/2000, art.7

    richiamata tra le norme che regolano l'attivita' di accertamento basato su studi e parametri

  • art.2697 c.c. e artt.2727, 2728, 2729 c.c.

    riferimenti alle regole sulla prova e sulle presunzioni semplici: la Corte ha ribadito che le risultanze degli studi di settore, dopo contraddittorio, possono generare presunzioni gravi, precise e concordanti, salvo prova contraria del contribuente

  • art.23 d.lgs. n.546/1992

    richiamato in relazione all'onere della prova e alla materia dell'accertamento tributario; la decisione conferma che l'Ufficio puo' fondare la pretesa su presunzioni anche derivate dagli studi di settore

  • art.112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha precisato che il sindacato sulla interpretazione operata dal giudice di merito e' limitato alla verifica di logicita' e congruita' della motivazione

  • d.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater

    riferimento formale alla sussistenza del presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La sentenza e' valida se fornisce una esposizione concisa e sufficiente dello svolgimento del processo e delle motivazioni in fatto e diritto; non e' richiesta la riproduzione analitica di tutte le deduzioni di parte
  • Gli studi di settore, specie se lo scostamento e' rilevante e se integrati da altri elementi (es. pluriennale perdita e antieconomicita'), possono costituire presunzioni idonee a fondare l'accertamento anche in sede giudiziale, salvo che il contribuente non fornisca prova contraria
  • Il contraddittorio preventivo amministrativo ha rilievo, ma l'esito negativo dell'accertamento con adesione e la persistenza di elementi probatori possono rendere non decisive le giustificazioni amministrative fornite dal contribuente
  • L'onere della prova e' condiviso: l'Ufficio puo' allegare e valorizzare gli elementi tratti dagli studi e altri dati; il contribuente ha la possibilita' di confutare tali elementi sia in fase amministrativa sia in sede contenziosa
  • La Corte di legittimita' controlla la logicita' e la congruita' della motivazione di merito, non sostituisce il giudice di merito nella valutazione di fatto; i vizi di motivazione devono essere specificamente dedotti e provati
  • La mancata pronuncia esplicita su una richiesta subordinata non costituisce necessariamente vizio se la decisione di merito implica un rigetto della pretesa incompatibile con la domanda subordinata (pronuncia implicita)
  • La contestazione di mutatio libelli richiede che vi sia un mutamento della materia del contendere non emerso nelle fasi precedenti; l'uso di elementi gia' emersi nel contraddittorio amministrativo non integra mutatio libelli se l'Ufficio prosegue la difesa della pretesa sulla base degli stessi elementi

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