Cassazione Civile, Ordinanza n. 28732/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1997, con recuperi ai fini IRPEF, IVA e ILOR emessi nei confronti di una società di persone e dei suoi soci. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l'impugnazione dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sui criteri di determinazione del ricarico, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto utilizzato dall'Ufficio un criterio di media semplice invece della percentuale media ponderata; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sul processo tributario e sulla riassunzione, assumendo che il ricorso in riassunzione di uno dei soci fosse tardivo e non notificato all'Ufficio, con conseguente inammissibilità o estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che, nel caso di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci e di giudizi riuniti in riassunzione, il mancato rispetto del termine annuale da parte di uno dei litisconsorti non determina l'estinzione del procedimento se uno degli altri ha tempestivamente riassunto il giudizio. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che il rilievo mosso dalla CTR all'Ufficio sulla mancata media ponderata non era fondato, poiché l'accertamento aveva già considerato la percentuale di ricarico medio-ponderata complessiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa dell'accertamento, per censurare la valutazione della CTR sui criteri di ricostruzione del reddito
richiamato in tema di accertamento IVA, a sostegno della doglianza sull'erronea applicazione dei criteri di determinazione
art. 62-sexies D.L. n. 331/1993
richiamato quale norma sulla rettifica e sull'accertamento, per contestare la ricostruzione effettuata dalla CTR
invocato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso in riassunzione tardivo
richiamato in relazione al termine perentorio di proposizione/riassunzione del ricorso
richiamato in tema di riassunzione del giudizio di rinvio
indicato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
indicato come vizio denunciato per nullità processuale
richiamato per affermare che le altre parti possono svolgere conclusioni di merito anche mediante comparsa dopo la riassunzione tempestiva da parte di uno dei litisconsorti
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, quando tra le parti sussiste litisconsorzio necessario processuale e il giudizio è riassunto tempestivamente da almeno uno dei litisconsorti, la prosecuzione del processo non è impedita dalla tardiva riassunzione degli altri: l'atto di riassunzione ha natura di impulso processuale e non richiede la ripetizione separata da parte di ciascuna parte interessata.
- La tardiva iniziativa processuale di uno dei litisconsorti necessari non comporta, di per sé, l'estinzione dell'intero procedimento se altro litisconsorte abbia rispettato il termine di riassunzione.
- In materia di accertamento tributario fondato su percentuali di ricarico, il giudice di merito non può censurare l'operato dell'Ufficio sulla base di un presupposto fattuale non rispondente al contenuto dell'accertamento, dovendosi verificare in concreto quale criterio sia stato effettivamente applicato dall'Amministrazione.
- Il sindacato di legittimità può investire l'errore di diritto nella qualificazione del metodo di accertamento utilizzato e nella corretta applicazione delle norme fiscali richiamate, quando la motivazione della sentenza impugnata presupponga erroneamente un diverso criterio di calcolo.
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