Cassazione Civile, Ordinanza n. 21722/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno 2002, sostenendo che i crediti iscritti a ruolo non fossero esigibili perché, in ragione della disciplina emergenziale collegata agli eventi sismici della provincia di Catania, operava la sospensione dei termini e la successiva definizione agevolata prevista dalla l. n. 296/2006, art. 1, comma 1011. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo preclusa l'azione esattoriale per effetto della domanda di sospensione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione della disciplina interna ed eurounitaria sugli aiuti di Stato, sostenendo che la misura agevolativa non fosse applicabile alle imprese e che la Commissione UE avesse dichiarato illegittimo il regime; dall'altro la nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione degli obblighi di motivazione, poiché la CTR non aveva esaminato la contestazione relativa alla spettanza concreta dell'agevolazione e alla regolarità dei pagamenti nel piano di rateizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la sospensione introdotta dalla normativa emergenziale riguarda i termini per l'adempimento degli obblighi tributari, ma non impedisce all'amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti e di avviare la riscossione; pertanto il giudice di merito non poteva affermare in via automatica l'illegittimità delle cartelle solo perché era stata presentata l'istanza di sospensione, senza verificare se il contribuente avesse rispettato le condizioni per fruire dello sgravio/riduzione. Inoltre ha rilevato che la sopravvenuta decisione della Commissione UE n. C(2015) 5549, immediatamente applicabile, impone di escludere dall'agevolazione i contribuenti che svolgono attività d'impresa, salvo verifica in concreto della ricorrenza di un aiuto individuale compatibile con la disciplina de minimis o con la deroga per compensazione dei danni da calamità naturale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
costituisce il titolo procedimentale delle cartelle impugnate, emesse a seguito di liquidazione automatizzata
richiamato nel ricorso per censurare la decisione di merito in relazione alla disciplina applicabile e agli effetti della normativa sopravvenuta
art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006
"Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442... è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2008... diminuito al 50 per cento..."
la norma si inserisce nella disciplina emergenziale catanese e consente la definizione della posizione tributaria secondo specifiche condizioni; non sospende l'attività accertativa e di riscossione dell'amministrazione
richiamato nel primo motivo, in relazione alla dedotta necessità di sospensione del giudizio per l'incidenza della decisione UE
art. 106 TFUE
richiamato per sostenere l'illegittimità del regime agevolativo per effetto della disciplina sugli aiuti di Stato
art. 108 TFUE
richiamato quale parametro eurounitario della decisione sulla compatibilità degli aiuti di Stato; la Corte richiama la declaratoria di incompatibilità del regime
artt. 11 e 12 Regolamento CE n. 659/1999
richiamati quale base procedurale del controllo europeo sugli aiuti di Stato e dell'ingiunzione di recupero/annullamento
richiamato per il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'assunta nullità della sentenza per motivazione/omessa pronuncia
richiamato per l'omessa pronuncia della CTR sulla spettanza dell'agevolazione
art. 4, comma 1, d.l. n. 245/2002
ha disposto la sospensione, fino al 31 marzo 2003, dei termini di prescrizione, decadenza e dei termini relativi ai processi esecutivi e agli adempimenti tributari nelle aree colpite dall'emergenza
costituisce parte della disciplina emergenziale richiamata dalla Corte
art. 5, comma 1, l. n. 225/1992
base normativa delle dichiarazioni di stato di emergenza e delle relative proroghe
art. 9, comma 2, l. n. 212/2000
richiamato come fondamento del provvedimento di sospensione dei termini per gli obblighi tributari
richiamato in relazione al ravvedimento operoso previsto dalla disciplina emergenziale
art. 288 TFUE
la decisione della Commissione UE è qualificata come atto normativo vincolante e quindi immediatamente applicabile come ius superveniens
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
viene indicata come possibile base di compatibilità dell'aiuto quando il beneficio compensi i danni causati da calamità naturali
art. 107, par. 3, TFUE
richiamato nel contesto della decisione UE che dichiara incompatibile il regime di aiuti
Regolamento CE n. 1407/2013
richiamato come disciplina dei cd. aiuti de minimis, che può rendere compatibile il beneficio individuale
Regolamento CE n. 717/2014
richiamato come disciplina dei cd. aiuti de minimis, potenzialmente applicabile al beneficio individuale
Regolamento CE n. 994/98
richiamato quale fonte di approvazione di categorie di aiuti compatibili
D.M. Economia e Finanze 14 novembre 2002
individua i destinatari territoriali della disciplina emergenziale
D.M. 17 maggio 2005
proroga il termine di sospensione e disciplina il piano di rateizzazione
decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
dichiara incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto di Stato che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali, salvo eccezioni per aiuti individuali compatibili
art. 2 decisione Commissione UE C(2015) 5549 final
salva gli aiuti individuali compatibili con i regolamenti de minimis o con altri regimi approvati
art. 3 decisione Commissione UE C(2015) 5549 final
precisa l'ambito delle eccezioni alla declaratoria di incompatibilità
Massime di principio
- La sospensione dei termini per gli adempimenti tributari disposta dalla normativa emergenziale non paralizza, di per sé, il potere dell'amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti e di avviare la riscossione; occorre distinguere tra sospensione dell'obbligazione/adempimento e attività di controllo e riscossione.
- Quando una disciplina agevolativa emergenziale è incisa da una successiva decisione della Commissione UE immediatamente applicabile, il giudice nazionale deve conformarsi allo ius superveniens e verificare in concreto se il singolo vantaggio rientri in un aiuto individuale compatibile, in particolare secondo la regola de minimis o la deroga per compensazione del danno da calamità naturale.
- In tema di agevolazioni tributarie per eventi calamitosi, il contribuente che invoca il beneficio deve provare i presupposti di fatto necessari alla sua spettanza concreta, inclusa l'eventuale compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
- L'omesso esame della questione relativa alla concreta spettanza dell'agevolazione e alle condizioni del piano di rateizzazione integra vizio di decisione quando il giudice di merito si limiti ad affermare in astratto l'operatività della sospensione senza verificare la regolarità dei versamenti e i presupposti per lo sgravio.
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