Cassazione Civile, Ordinanza n. 19117/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per l'anno 2007: uno nei confronti di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, per maggiori redditi d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA; l'altro nei confronti del socio, per maggiore reddito da partecipazione, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci. La CTP aveva accolto i ricorsi della società e del socio, ma la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva ritenuto legittimo l'accertamento del socio perché motivato per relationem con il richiamo all'avviso sociale e perché la notifica dell'atto alla società in data successiva rispetto a quella dell'atto al socio non incideva sulla legittimità dell'accertamento conseguenziale. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'avviso a lui notificato fosse privo di adeguata motivazione, poiché rinviava a un atto non allegato né ancora notificato alla società e faceva riferimento in modo generico agli elenchi clienti e fornitori senza indicare gli elementi chiarificatori contenuti nell'avviso sociale; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato che l'accertamento sociale derivava dall'inserimento della società in una lista selettiva e, soprattutto, che il vero presupposto era costituito dagli elenchi trasmessi dagli asseriti clienti, non da quelli presentati dalla società, con conseguente insufficienza della motivazione per relationem.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura fosse in parte inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del fatto compiuto dal giudice di merito sull'identità sostanziale della motivazione dell'atto al socio rispetto a quella dell'avviso alla società, e in parte infondata perché, in materia di società a ristretta base partecipativa, l'obbligo motivazionale dell'avviso al socio può essere assolto mediante rinvio all'atto presupposto emesso nei confronti della società, anche se notificato solo a quest'ultima. Ha inoltre ribadito che l'accertamento verso il socio è autonomo rispetto a quello verso la società, che costituisce solo il presupposto di fatto, sicché la diversa temporalità delle notifiche o eventuali vizi della notifica dell'atto societario non impediscono l'accertamento del reddito del socio. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la doglianza non integrava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una contestazione sulla valutazione delle deduzioni difensive; inoltre, il ricorrente non aveva assolto all'onere di specificare in modo autosufficiente il fatto decisivo e la sua effettiva decisività. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'obbligo di allegare i documenti richiamati in motivazione non opera per gli atti già conosciuti legalmente e integralmente dal contribuente per precedente comunicazione.
secondo comma, ultima parte
Se la motivazione richiama un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, esso deve essere allegato, salvo che l'atto richiamante ne riproduca il contenuto essenziale.
È richiamato per affermare il potere del socio di consultare la documentazione sociale e quindi di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
È richiamato, in via analogica, come norma che prevede il diritto di controllo della documentazione sociale da parte dei soci.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del primo motivo di ricorso, dedotto come violazione di legge in tema di motivazione dell'atto impositivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non alla mera omessa valutazione di deduzioni difensive o a una richiesta di rivalutazione del merito.
È richiamato per la proposta del relatore e la regolare instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari relativi a società a ristretta base partecipativa e ai soci, l'avviso notificato al socio può essere validamente motivato per relationem mediante rinvio all'avviso emesso nei confronti della società, purché il contenuto essenziale dell'atto presupposto sia conoscibile dal contribuente.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione non sussiste quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza dell'atto richiamato; in tal caso la motivazione per relationem è sufficiente.
- L'accertamento nei confronti del socio è autonomo rispetto a quello verso la società: il primo non è condizionato dalla validità della notifica del secondo, ma solo dall'esistenza dell'accertamento presupposto e dalla prova dell'effettivo conseguimento degli utili extracontabili.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e specificamente dedotto; non è utilizzabile per censurare la valutazione delle difese o per ottenere una nuova rivalutazione del merito.
- La decisività del fatto omesso deve essere illustrata in modo autosufficiente nel ricorso per cassazione, con indicazione del contenuto del fatto, della sua discussione tra le parti e della sua concreta idoneità a condurre a una decisione diversa.
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