Cassazione Civile, Ordinanza n. 32287/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione finanziaria ha rettificato la rendita di un fabbricato sito in Pieve Porto Morone, già oggetto di denuncia DOCFA e classificato in categoria D/10. I contribuenti avevano impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario di merito, deducendo: violazione del contraddittorio endoprocedimentale; insufficienza o nullità della motivazione per mancata indicazione degli immobili comparabili e per mancata allegazione della documentazione tecnica; violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova; mancata effettuazione del sopralluogo; errata valutazione dei coefficienti applicati e della vetustà dell'immobile. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento e sufficientemente motivata la stima. In cassazione i contribuenti hanno articolato sette motivi, tutti diretti a contestare la validità del procedimento e la correttezza della motivazione e della stima catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha escluso la necessità del contraddittorio endoprocedimentale nel caso di classamento conseguente a procedura DOCFA, salvo specifica previsione normativa, e ha ritenuto corretta la motivazione dell'avviso in quanto basata su una rivalutazione tecnica dei dati forniti dagli stessi contribuenti. Ha inoltre affermato che la mancata allegazione dei documenti tecnici e la mancata riproduzione integrale dell'atto impugnato comportavano, per alcuni profili, inammissibilità della censura; che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché la CTR non aveva invertito l'onere probatorio; che il sopralluogo non costituisce requisito di legittimità dell'avviso di classamento; e che la valutazione sulla vetustà e sui coefficienti applicati attiene al merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
non si applica in via generalizzata agli accertamenti catastali fondati su procedura DOCFA; il contraddittorio endoprocedimentale non è necessario in assenza di espressa previsione
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa, ma la Corte esclude la violazione nel caso concreto
art. 97 Cost.
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto violato
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
non impongono un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato per i tributi non armonizzati
richiamato per dedurre vizi di motivazione/omessa pronuncia, ma la Corte ritiene esistente una motivazione sufficiente
non risulta violato quando il giudice di merito interpreta la domanda e decide sulla questione ritenuta compresa nel thema decidendum
richiamati per contestare la motivazione della sentenza d'appello, ma la Corte ne esclude la violazione
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti per il difetto di motivazione dell'avviso, ma la Corte ritiene la censura infondata/in parte inammissibile
è violato solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta in modo non condiviso le prove acquisite
art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
invocato per sostenere la necessità del sopralluogo, ma la Corte afferma che il sopralluogo non è condizione di legittimità dell'avviso
art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
"la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità"
per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita va determinata con stima diretta per singola unità
art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604
richiamato nel senso che i fabbricati dei gruppi D ed E sono soggetti a stima diretta
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
attribuisce valore normativo transitorio alla circolare catastale sulle modalità di determinazione della rendita degli immobili speciali e particolari
art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
si applica, nelle more della riforma, secondo le istruzioni della circolare catastale richiamata
artt. 15 e seguenti del Regolamento catastale
descrivono il procedimento diretto di determinazione della rendita fondato sul reddito lordo ritraibile
artt. 27 e seguenti del Regolamento catastale
descrivono il procedimento indiretto di stima basato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione con coefficiente di deprezzamento
Massime di principio
- Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica norma lo preveda; la mera assenza del contraddittorio non determina di per sé la nullità dell'atto.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita catastale può essere determinata mediante stima diretta per singola unità, anche sulla base della documentazione già disponibile all'amministrazione, senza che il sopralluogo costituisca requisito indefettibile di legittimità.
- L'avviso di attribuzione o rettifica della rendita è sufficientemente motivato quando, in un contesto DOCFA, indica i dati essenziali e consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi; la motivazione deve essere più analitica solo se l'amministrazione disattende gli elementi di fatto forniti dal contribuente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo errato; non ricorre, invece, quando la censura investe la valutazione del materiale probatorio o la maggiore attendibilità di una prova rispetto ad altre.
- Le contestazioni sulla congruità tecnica della stima, sulla vetustà dell'immobile e sui coefficienti applicati attengono al merito e non integrano di per sé un vizio di omessa pronuncia o di violazione di legge processuale.
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