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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23312/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di rimborso IRPEF proposta da un contribuente che aveva percepito, in base a un accordo stragiudiziale intervenuto in una lite amministrativa relativa a un concorso per licenze taxi, la somma di euro 180.000 qualificata dalle parti come ristoro del danno da perdita di chance lavorative. Il contribuente, pur avendo dichiarato cautelativamente la somma tra gli altri redditi e versato l'imposta, chiedeva il rimborso dell'IRPEF sostenendo che quella somma non fosse imponibile perché avente natura risarcitoria e non reddituale. L'Agenzia, in sede di interpello, aveva invece ritenuto la somma riconducibile ai redditi diversi ex art. 67 TUIR. In Cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle regole ermeneutiche contrattuali e degli artt. 1965, 2041 e 2043 c.c., oltre che degli artt. 6, comma 2, e 67 TUIR, per avere la CTR escluso la natura indennitario-risarcitoria della somma e qualificato il pagamento come controprestazione della rinuncia al giudizio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, per non avere adeguatamente motivato tale qualificazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'allegato versamento delle ritenute da parte dei sessanta aggiudicatari delle licenze.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati; ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la causa valutando correttamente la natura della somma percepita, cioè se essa costituisca o meno reddito imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, le somme corrisposte a titolo risarcitorio sono imponibili solo se e nei limiti in cui reintegrino un danno consistente nella mancata percezione di redditi; se invece riparano un pregiudizio diverso, non sono soggette a IRPEF.
  • Quando una somma è corrisposta all'esito di una transazione che chiude una lite, il giudice tributario deve accertarne la causa concreta e verificare se si tratti di effettivo ristoro del danno oppure di corrispettivo di un obbligo assunto dal contribuente, senza limitarsi a qualificazioni apodittiche.
  • La qualificazione fiscale di un accordo transattivo richiede una motivazione specifica e coerente con il contenuto dell'intesa e con la funzione economica delle somme percepite.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente è fondata quando la sentenza impugnata non affronta in modo effettivo il punto decisivo relativo alla natura della somma percepita ai fini della sua imponibilità.
  • Se il ricorso per cassazione è accolto per errore di diritto o per motivazione insufficiente sulla qualificazione fiscale della somma, la causa va rinviata al giudice di merito perché proceda a nuovo esame della natura del pagamento e delle conseguenze tributarie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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