Cassazione Civile, Ordinanza n. 23312/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso IRPEF proposta da un contribuente che aveva percepito, in base a un accordo stragiudiziale intervenuto in una lite amministrativa relativa a un concorso per licenze taxi, la somma di euro 180.000 qualificata dalle parti come ristoro del danno da perdita di chance lavorative. Il contribuente, pur avendo dichiarato cautelativamente la somma tra gli altri redditi e versato l'imposta, chiedeva il rimborso dell'IRPEF sostenendo che quella somma non fosse imponibile perché avente natura risarcitoria e non reddituale. L'Agenzia, in sede di interpello, aveva invece ritenuto la somma riconducibile ai redditi diversi ex art. 67 TUIR. In Cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle regole ermeneutiche contrattuali e degli artt. 1965, 2041 e 2043 c.c., oltre che degli artt. 6, comma 2, e 67 TUIR, per avere la CTR escluso la natura indennitario-risarcitoria della somma e qualificato il pagamento come controprestazione della rinuncia al giudizio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, per non avere adeguatamente motivato tale qualificazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'allegato versamento delle ritenute da parte dei sessanta aggiudicatari delle licenze.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati; ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la causa valutando correttamente la natura della somma percepita, cioè se essa costituisca o meno reddito imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
"I proventi conseguiti in sostituzione di redditi [...] e le indennità conseguite [...] a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi [...] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"
Le somme risarcitorie sono imponibili solo nei limiti in cui reintegrino un danno consistente nella mancata percezione di redditi; se riparano un pregiudizio di natura diversa, non costituiscono reddito imponibile.
art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La Corte richiama la necessità di verificare se le somme rientrino tra i redditi derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere, escludendo un'automatica tassazione della somma transattiva.
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la base dell'istanza di rimborso delle maggiori imposte versate a seguito della dichiarazione presentata dal contribuente.
Richiamato nei motivi per la corretta interpretazione dell'accordo transattivo.
Richiamato nei motivi per l'interpretazione complessiva dell'accordo transattivo.
Richiamato nei motivi per l'interpretazione secondo buona fede dell'accordo transattivo.
Richiamato nei motivi per l'interpretazione dell'accordo secondo il significato proprio delle clausole nel contesto.
Richiamato nei motivi per l'interpretazione contro l'autore della clausola, ove occorra.
Richiamato nei motivi quale norma sulla transazione, rilevante per qualificare l'accordo stragiudiziale.
Richiamato nei motivi come parametro evocato dal ricorrente, ma non decisivo nella ratio accolta.
Richiamato nei motivi come parametro evocato dal ricorrente per la natura risarcitoria del pagamento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato a fondamento della censura di motivazione apparente.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai requisiti della sentenza tributaria.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma di legittimità per la violazione di legge denunciata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma di legittimità per la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Indicata come norma di legittimità per omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi, le somme corrisposte a titolo risarcitorio sono imponibili solo se e nei limiti in cui reintegrino un danno consistente nella mancata percezione di redditi; se invece riparano un pregiudizio diverso, non sono soggette a IRPEF.
- Quando una somma è corrisposta all'esito di una transazione che chiude una lite, il giudice tributario deve accertarne la causa concreta e verificare se si tratti di effettivo ristoro del danno oppure di corrispettivo di un obbligo assunto dal contribuente, senza limitarsi a qualificazioni apodittiche.
- La qualificazione fiscale di un accordo transattivo richiede una motivazione specifica e coerente con il contenuto dell'intesa e con la funzione economica delle somme percepite.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente è fondata quando la sentenza impugnata non affronta in modo effettivo il punto decisivo relativo alla natura della somma percepita ai fini della sua imponibilità.
- Se il ricorso per cassazione è accolto per errore di diritto o per motivazione insufficiente sulla qualificazione fiscale della somma, la causa va rinviata al giudice di merito perché proceda a nuovo esame della natura del pagamento e delle conseguenze tributarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23127/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23128/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23130/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23131/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23132/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23135/2023 del 31/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →