Cassazione Civile, Ordinanza n. 22619/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente, socia al 12,25% di una società in accomandita semplice operante nella locazione immobiliare di beni propri, aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione IRPEF per il 2008 la detrazione per interventi di risparmio energetico prevista dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della L. n. 296/2006, riferita a immobili della società sui quali erano stati eseguiti gli interventi. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione ritenendo che l'immobile non fosse strumentale, ma fosse stato concesso in locazione a terzi e quindi non fosse più posseduto o detenuto dalla società locatrice. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 1, comma 344 e seguenti, L. n. 296/2006 e del D.M. attuativo 19/02/2007, sostenendo che l'agevolazione spettasse anche per immobili locati a terzi; con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per mancata esplicitazione della ragione per cui, nonostante l'art. 1140 c.c., non sussisterebbe il possesso in capo alla locatrice. Nel corso del giudizio l'Agenzia chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio della cartella; la contribuente contestava la cessazione e chiedeva la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte ha rilevato che, nelle more, l'Agenzia aveva disposto lo sgravio della cartella di pagamento, facendo venir meno la pretesa tributaria oggetto del giudizio. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in conseguenza, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese dei gradi di merito sono state compensate tra le parti; le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate, applicando il criterio della soccombenza virtuale, con esclusione della compensazione richiesta dall'Ufficio per l'esiguo valore della causa.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma procedimentale richiamata quale base del recupero a tassazione mediante controllo formale della dichiarazione.
art. 1, commi 344 e seguenti, L. n. 296/2006
disciplina dell'agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, oggetto della controversia sulla spettanza anche per immobili locati.
D.M. 19 febbraio 2007
decreto attuativo dell'agevolazione per il risparmio energetico, richiamato nel primo motivo di ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione.
invocato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza del possesso dell'immobile in capo alla locatrice.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento o sgravio dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'oggetto concreto della controversia e non è ammissibile una pronuncia di mero accertamento negativo della pretesa fiscale.
- Nel giudizio di cassazione tributario, la cessazione della materia del contendere comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto le decisioni di merito non sono più attuali e non possono più regolare il rapporto tra le parti.
- Quando la pretesa fiscale viene meno per iniziativa dell'Amministrazione nelle more del giudizio, le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale; la compensazione non può essere giustificata solo dall'esiguità del valore della controversia se ciò finirebbe per tradursi in una soccombenza sostanziale della parte che ha agito per far valere il proprio diritto.
- Il processo tributario è un giudizio di impugnazione dell'atto impositivo: il sindacato del giudice investe la legittimità dell'atto entro i limiti delle contestazioni del ricorrente, e la volontà impositiva deve emergere da un atto concreto ed efficace.
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