Cassazione Civile, Ordinanza n. 27126/2025 del 09/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica in loco, l'amministrazione finanziaria notificava alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione ai fini Irap, Ires e Iva, contestando l'indebita deduzione di costi e una condotta elusiva consistente in operazioni fatturate tra società collegate al fine di concentrare indebitamente crediti Iva e ottenere vantaggi fiscali senza un effettivo interesse economico. La CTP annullava l'atto; la CTR respingeva l'appello dell'Ufficio e quello incidentale della contribuente sulle spese, ritenendo illegittimo l'avviso per violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e per omessa richiesta di chiarimenti in materia di abuso del diritto ex art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, oltre a compensare le spese per la complessità della materia. La società ha proposto ricorso principale contro la compensazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c. per avere la CTR compensato in base alla sola complessità della materia, senza i presupposti normativi e in presenza di soccombenza dell'Ufficio; ha inoltre denunciato nullità della motivazione sulle spese ex artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l'avviso fosse stato notificato dopo i 60 giorni dal PVC e che, comunque, non fosse necessario un contraddittorio preventivo ulteriore, anche per carenza di prova di resistenza. La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale e lo ha rigettato, affermando che conta la data di emanazione dell'atto, non quella di notifica, e che nel caso di contestazione di abuso del diritto era necessaria anche la specifica richiesta di chiarimenti ex art. 37-bis. Ha quindi accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo illegittima la compensazione delle spese fondata sulla mera complessità della materia, assorbito il secondo motivo, cassando la sentenza e rinviando al giudice di merito per le spese e il riesame conseguente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ha accolto il primo motivo del ricorso principale della società contribuente, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata esclusa la condanna ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della natura pubblica dell'amministrazione patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine di sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni
nei casi di verifica presso i locali del contribuente l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del termine dilatorio, salvo casi di particolare e motivata urgenza; il termine tutela il contraddittorio procedimentale e la sua violazione comporta nullità dell'atto se l'Ufficio non prova l'urgenza
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
nelle contestazioni di abuso del diritto l'avviso deve contenere una specifica richiesta di chiarimenti al contribuente e, se questi risponde, una motivazione puntuale sulle giustificazioni rese, pena nullità
richiamato in tema di regolazione delle spese nei giudizi tributari, in coordinamento con l'art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma, non potendo essere fondata sulla mera complessità della materia; occorre una delle ragioni tipizzate o equiparate dalla disciplina vigente
richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la ricorrente lamentava insufficienza del mero richiamo alla complessità della materia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato alla pubblica amministrazione patrocinata dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento eseguito a seguito di verifica nei locali del contribuente, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente è posto a presidio del contraddittorio endoprocedimentale e deve essere rispettato prima dell'emanazione dell'atto; la successiva notifica non sana un'eventuale emanazione anticipata.
- La violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 determina l'invalidità dell'atto impositivo, salvo che l'amministrazione provi specifiche e motivate ragioni di urgenza.
- Nel caso di accertamento fondato su abuso del diritto o elusione ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, l'atto deve contenere una specifica richiesta di chiarimenti al contribuente e una motivazione che si confronti con le eventuali difese rese; la mancanza di tale passaggio procedimentale è causa di nullità.
- La compensazione delle spese di lite non può essere giustificata dalla sola 'complessità della materia', occorrendo il ricorrere delle condizioni tassative previste dall'art. 92 c.p.c.; in mancanza, la regolazione delle spese deve seguire il principio di soccombenza.
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