Cassazione Penale, Sentenza n. 19261/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza di assoluzione confermata dalla Corte d'appello, sostenendo violazione di legge e vizi di motivazione. Contestavano (i) l'errata interpretazione della normativa di settore e del riparto di competenze tra organi di governo (Giunta, Segretario generale, Revisori) in relazione all'attribuzione e alla liquidazione della retribuzione di risultato; (ii) l'esclusione dell'elemento soggettivo (dolo) rispetto al peculato e agli abusi d'ufficio, deducendo che Coppola si sarebbe autoattribuito indebitamente indennità e che Ianniello non avrebbe adempiuto doveri di controllo, pubblicazione e astensione; (iii) la mancata assunzione in appello della testimonianza di Alberto Caporale, ritenuta decisiva per chiarire la corretta applicazione della disciplina di settore e la qualificazione del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi delle parti civili manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che: (i) le somme contestate erano state attribuite con atti costitutivi e dispositivi adottati dalla Giunta camerale sotto il controllo del Collegio dei Revisori; (ii) il Segretario generale non si era auto-attribuito la retribuzione né aveva partecipato alle deliberazioni, e l'Ufficio Ragioneria e il responsabile del procedimento avevano ruoli esecutivi e certificativi; (iii) mancava il dolo richiesto per il delitto di peculato e l'abuso di ufficio in relazione alle funzioni svolte dagli imputati; (iv) la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello era legittimamente respinta in quanto non necessaria. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e le parti civili condannate al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali)
art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato per il riparto di competenze fra organi di indirizzo e organi di gestione; la Corte ha ritenuto che la determinazione della retribuzione di risultato rientrava nella discrezionalità e competenza gestionale degli organi di governo (Giunta), non in una autonoma disponibilità del Segretario generale.
art. 16 e art. 24 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
art. 16 e art. 24 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamati in relazione al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la Corte ha però ritenuto che l'iter procedurale seguito e le delibere della Giunta non dimostravano l'illegittima percezione da parte degli imputati.
art. 27 comma 9 CCNL
Usato per spiegare la determinazione e l'incremento del fondo di retribuzione di risultato in presenza di economie derivanti da incarichi svolti ad interim; la Giunta aveva deliberato incrementi conformemente al CCNL.
art. 20 lett. d) d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123
art. 20 lett. d) d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123
Richiamato nell'ambito dell'osservazione su pareri dei Revisori; la Corte osserva che il verbale invocato dalle parti civili era successivo ad alcuni atti impugnati, riducendo la rilevanza della censura.
art. 9 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
art. 9 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Citato in relazione ai vincoli sulla costituzione del fondo non dirigenziale; la Corte ha ritenuto che la costituzione e l'utilizzo del fondo fossero avvenuti con delibere di Giunta e controllo dei Revisori.
art. 603 comma 1 cod. proc. pen.
art. 603 comma 1 cod. proc. pen.
Norma processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ricordato il carattere eccezionale dell'istituto e confermato la corretta discrezionalità del giudice di merito nel rifiutare la rinnovazione.
Richiamato per la memoria depositata dal Procuratore Generale; utilizzato in sede procedurale per le conclusioni dell'azione pubblica.
Norma penale sulla quale si fondava la imputazione di appropriazione indebita di somme pubbliche; la Corte ha ritenuto mancante l'elemento soggettivo (dolo) in presenza di atti formali della Giunta e del controllo dei Revisori.
art. 323 c.p. (abuso d'ufficio)
Norma penale sulla quale si fondavano le imputazioni di abuso d'ufficio; la Corte ha escluso la responsabilità per assenza di partecipazione discrezionale degli imputati a decisioni di gestione e per la natura esecutiva delle funzioni svolte dall'ufficio di ragioneria.
Massime di principio
- Quando l'attribuzione di risorse e la determinazione di trattamenti economici avvengono con delibere dell'organo di governo (es. Giunta) e sotto il controllo del Collegio dei Revisori, è difficile sostenere l'esistenza di peculato o appropriazione indebita da parte di un funzionario che abbia agito in attuazione di tali provvedimenti, salvo prova chiara di auto-attribuzione o di interversione del titolo del possesso.
- Per configurare il delitto di peculato e l'abuso d'ufficio è essenziale dimostrare il dolo specifico: la semplice irregolarità formale o la discutibilità interpretativa della normativa non sono, di per sé, sufficienti se l'azione è avvenuta nel quadro di procedure deliberate dagli organi competenti.
- Le funzioni tecniche o esecutive (es. responsabile ragioneria) che limitano il ruolo a verifiche documentali e all'emissione di mandati, senza poteri deliberativi o discrezionali, riducono la responsabilità penale per abuso d'ufficio, a meno che non emerga un concreto e consapevole intervento decisionale illegittimo.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale; la semplice richiesta non obbliga il giudice ad assumerla se il materiale probatorio già acquisito è ritenuto sufficiente per decidere.
- La presenza di pareri tecnici contrastanti o di dubbi interpretativi autorevoli su questioni giuridico-contabili indica che la condotta degli amministratori può essere influenzata da ragionevoli incertezze: ciò non esclude responsabilità disciplinare o civile, ma attenua la configurabilità del dolo penale.
- Per contestare penalmente l'omessa pubblicazione o obblighi di trasparenza è necessario provare l'effettivo obbligo normativo e il collegamento diretto tra la omissione e l'ingiusto vantaggio patrimoniale.
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