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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19145/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di prevenzione che ha disposto e confermato vaste misure di confisca patrimoniale ricollegate alla figura del defunto Sbeglia Francesco Paolo ritenuto imprenditore mafioso. I motivi principali sono: 1) censura di violazione e carenza di motivazione per avere la Corte di appello basato la confisca su una qualificazione generale di "imprenditore mafioso" senza esaminare specificamente la documentazione prodotta che proverebbe la liceità o l'autonomia gestionale di alcune società (in particolare CEDAM, Costruire, Domè) gestite da familiari; 2) per i Chiazzese, deduzione che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione di Filippo Chiazzese impedisce qualsiasi valutazione preventiva contraria e che pertanto dovessero essere revocate anche le confische del compendio aziendale e degli immobili di Rekoa e Immobiliare Palagio; 3) richiesta di chiarimenti e motivazione non apparente in relazione ad alcune società e beni il cui ruolo e riconducibilità non sarebbero stati adeguatamente argomentati dalla Corte distrettuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte delle censure ma ha accolto due profili rilevanti: a) ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata e insufficiente motivazione circa la confisca della società Costruire s.r.l., imponendo l'annullamento limitato di quella statuizione e il rinvio alla Corte di appello di Palermo per riesame in diversa composizione; b) ha ritenuto fondata la censura avanzata dai Chiazzese nella parte in cui la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato il mantenimento della confisca del compendio aziendale e degli immobili della Rekoa e dell'Immobiliare Palagio nonostante l'assoluzione penale irrevocabile di Filippo Chiazzese; ha quindi annullato il decreto impugnato limitatamente alla confisca del compendio aziendale di Rekoa s.r.l. e Immobiliare Palagio s.r.l. e ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per nuova valutazione, chiedendo motivazione effettiva non apparente. Per il resto le statuizioni di conferma della confisca relative al cosiddetto "gruppo Sbeglia" e ad altre società sono state ritenute adeguatamente motivate e confermate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)

    art. 10, comma 3; art. 27, comma 2

    stabilisce i limiti e le modalità del ricorso avverso i decreti di prevenzione e le regole sulla confisca patrimoniale; la Corte ricorda che contro il decreto d'appello e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge e che le doglianze di motivazione sono ammessi solo in termini di apparente o assente motivazione

  • L. 31 maggio 1965, n. 575 (disciplina storica antimafia)

    richiamata in relazione al principio secondo cui, per la misura patrimoniale dell'impresa mafiosa, è ammessa una presunzione relativa di illiceità degli investimenti iniziali che può essere superata da allegazioni e prove contrarie

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e L. 31 maggio 1975, n. 575 (richiami normativi storici)

    art. 4 undicesimo comma L. 1423/1956; art. 3-ter secondo comma L. 575/1975

    norme richiamate per fissare la titolarità del ricorso in cassazione contro provvedimenti di prevenzione; testo oggi trasfuso nel d.lgs. 159/2011

  • art. 34 cod. proc. pen.

    richiamato perché la Corte di rinvio dovrà riesaminare l'appello in diversa composizione, conformemente alle regole sul giudice competente

Massime di principio

  • La confisca preventiva può fondarsi su una presunzione relativa di illiceità degli investimenti iniziali quando l'interessato sia stato accertato come soggetto con pericolosità mafiosa; spetta al terzo interessato l'onere di fornire prove idonee a smentire tale presunzione
  • Una sentenza penale irrevocabile che accerta l'estraneità di un terzo da reati connessi (es. assoluzione da intestazione fittizia) limita la possibilità del giudice di prevenzione di valutare fatti in senso contrario: il giudice di prevenzione deve conformarsi a quanto definitivamente accertato in sede penale salvo elementi nuovi e specifici
  • La motivazione del decreto di prevenzione non può essere 'apparente': il giudice d'appello deve esplicitare le ragioni concrete per collegare beni e compendi aziendali alla figura di soggetto mafioso, in particolare quando i beni risultano intestati a familiari o terzi
  • Non è sufficiente la mera qualifica generale di "imprenditore mafioso" per estendere automaticamente la confisca a tutte le società familiari: occorre valutare la concreta disponibilità, i flussi finanziari e gli apporti di capitale, con analisi specifica su singole società e periodi
  • Se la motivazione è incompleta o omissiva rispetto a singole società o beni, la Cassazione può annullare limitatamente quelle parti e rinviare per un nuovo esame in diversa composizione
  • L'apporto di capitali leciti non esclude la confisca quando questi si siano integrati e siano risultanti determinanti insieme a capitali illeciti, rendendo inestricabile la commistione

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