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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19138/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c) e c.2-bis cod. strada) sostenendo: 1) inutilizzabilità dell'esame ematico perché gli non sarebbe stato preventivamente comunicato il diritto di farsi assistere da difensore di fiducia (violazione artt. 354 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.); il verbale che riporta l'avviso sarebbe stato redatto due giorni dopo e il verbalizzante non ricordava di aver dato l'avviso; 2) carenza probatoria e motivazionale sulla ascrivibilità del sinistro alla condotta dell'imputato e sul nesso causale richiesto per l'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 (richiamo agli artt. 40, 41 e 43 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) la menzione dell'avviso nel verbale di accertamenti urgenti della Polizia Giudiziaria sia prova sufficiente, data la natura fidefaciente di tali atti; la tardiva redazione del verbale (due giorni dopo) non comporta nullità o inutilizzabilità, salvo querela di falso o carenze essenziali; b) quanto all'aggravante del comma 2-bis, la giurisprudenza consolidata richiede il collegamento materiale tra lo stato di alterazione dell'agente e il verificarsi del sinistro, non un singolare accertamento del nesso eziologico pieno; le risultanze testimoniali e i rilievi sui punti d'urto hanno reso logica e coerente la ritenuta responsabilità dell'imputato. Pertanto la condanna a 1 anno di arresto è stata confermata (confermata anche la limitazione della confisca alla quota di proprietà disposta in appello) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della strada (comma 2 lett. c) e comma 2-bis)

    art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La norma punisce la guida in stato di ebbrezza e prevede un'aggravante se il fatto si verifica con conseguenze quali il sinistro; la Corte ha interpretato, conformemente alla giurisprudenza, che per l'aggravante è richiesto il collegamento materiale tra lo stato di alterazione e il sinistro, non un pieno accertamento causale scientifico

  • art. 354 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 354, comma 3, cod. proc. pen.; art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Imposizione all'organo di polizia giudiziaria di avvertire la persona della facoltà di farsi assistere da difensore prima di accertamenti alcolimetrici; la prova dell'avvenuto avviso può essere desunta dalla annotazione nel verbale di polizia giudiziaria, che ha valore fidefaciente salvo contestazione mediante querela di falso

  • art. 373 cod. proc. pen.

    art. 373, comma 4, cod. proc. pen.

    L'obbligo di redazione contestuale degli atti urgenti non è sanzionato con nullità o inutilizzabilità se la documentazione successiva consente di individuare con certezza dati essenziali (fonti, persone intervenute, circostanze di tempo e luogo)

  • artt. 40, 41, 43 codice penale

    artt. 40, 41 e 43 cod. pen.

    Richiamati dal difensore per sostenere la necessità di un nesso causale pieno tra condotta e evento (per evitare attribuzione di responsabilità in termini oggettivi); la Corte ha però confermato che, nel contesto dell'art. 186 c.2-bis, la valutazione giurisprudenziale ammette il riconoscimento dell'aggravante sulla base del collegamento materiale tra lo stato di alterazione e l'evento

  • art. 356 c.p.p. (richiamato nel verbale)

    menzione ai sensi dell'art. 356 c.p.p.

    Riferimento procedurale all'obbligo/diritto connesso all'assistenza del difensore; la Corte ha ritenuto sufficiente la menzione nel verbale quale prova dell'adempimento

Massime di principio

  • La menzione nel verbale di polizia giudiziaria che attesta l'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da difensore ha valore fidefaciente e, salvo querela di falso o provata contraddizione fattuale, è efficace a dimostrare l'adempimento.
  • La redazione differita del verbale di accertamenti urgenti non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità dell'atto; rileva se la documentazione successiva consente di individuare con certezza i dati essenziali (fonti, persone intervenute, tempo e luogo).
  • Per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, non è sempre richiesto un accertamento causale tecnico-formale completo: può essere sufficiente il collegamento materiale tra lo stato di alterazione del conducente e il sinistro, valutato alla luce delle circostanze (punti d'urto, testimonianze, segni di alterazione).
  • Per impugnare con successo simili decisioni, il difensore deve o documentare l'inesistenza o falsità dell'annotazione nei verbali (p.ex. querela di falso) o fornire elementi probatori e ricostruzioni tecniche che smentiscano il collegamento materiale tra lo stato di alterazione e l'evento.
  • Le constatazioni dirette degli operatori di polizia (odore di alcool, difficoltà di eloquio) e le risultanze sui punti d'urto possono integrare una logica ricostruzione della responsabilità quando altre rilevazioni tecniche sono limitate dall'esigenza di viabilità o da condizioni del luogo.

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