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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19178/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in più censure: (1) illegittima utilizzazione/lettura di prove in udienza dopo diniego del difensore; (2) nel dispositivo della sentenza di primo grado veniva fatto riferimento a un'aggravante di cui all'art. 219 L.F. non espressamente contestata in capo di imputazione; (3) silenzio della sentenza d'appello rispetto alla tesi difensiva secondo cui i prelevamenti ascritti al capo di imputazione b) erano in realtà compensi per l'attività svolta dal ricorrente; (4) silenzio sul nesso causale e sulla concreta pericolosità delle condotte rispetto al fallimento; (5) errore nella valutazione del dolo, ritenendo sufficiente il dolo generico e non quello specifico rispetto alle irregolarità contabili; (6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi 1, 2, 4 e 6 e fondati i motivi 3 e 5. Motivazioni principali: il primo motivo è infondato per l'assenza di concretizzazione della nullità e per l'identità sostanziale dei giudici ai sensi dell'art. 526 c.2 c.p.p.; il secondo è infondato perché, in presenza di pluralità di fatti di bancarotta, l'aggravante prevista dall'art. 219 L.F. è implicitamente ricompresa nella descrizione dei reati; il terzo e il quinto sono accolti perché la sentenza d'appello non ha dato risposte specifiche e concrete alle censure sull'esatta natura dei prelevamenti e sulla rilevanza del dolo rispetto alle contestazioni, limitandosi a formule di stile e a richiamo di precedenti senza collegamento fattuale. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia (con indicazione che parte delle questioni e la determinazione delle pene accessorie devono essere riesaminate).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione: la Corte valuta i motivi nei limiti richiesti da tale disposizione; il ricorrente ha rispettato i limiti richiesti.

  • art. 526, comma 2, cod. proc. pen.

    La legittimità dell'utilizzazione delle prove e della composizione del collegio va valutata considerando l'identità sostanziale dei giudici che hanno partecipato al dibattimento e alla decisione, senza rilievo per passaggi intermedi irrilevanti.

  • art. 219 L.F. (Legge Fallimentare)

    Nel caso di pluralità di fatti di bancarotta, la circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 219 (comma secondo, n.1) può ritenersi implicitamente ricompresa nella descrizione dei reati e quindi la sua mancata esplicita indicazione nel capo di imputazione non viola l'art. 522 c.p.p.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma sulla cornice accusatoria: la Corte ha interpretato che, nei reati fallimentari con pluralità di fatti, l'assenza di formale richiamo all'aggravante speciale non impedisce la conoscibilità dell'accusa quando gli elementi sono implicitamente ricompresi nella contestazione.

Massime di principio

  • Contestazioni sulla utilizzazione delle prove: il rimedio è efficace solo se si dimostra una concreta ipotesi di inutilizzabilità o nullità; occorre verificare l'identità sostanziale dei giudici che hanno partecipato al dibattimento e alla decisione ai sensi dell'art. 526 c.2 c.p.p.
  • Rinvio di aggravanti non espressamente indicate: in caso di pluralità di fatti dello stesso tipo (es. più reati di bancarotta), l'aggravante speciale può essere ritenuta implicitamente contestata se la descrizione dei fatti fornisce all'imputato la conoscenza sufficiente dell'accusa e la possibilità di difendersi.
  • Bancarotta fraudolenta per distrazione: non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra ogni singola distrazione e la dichiarazione di fallimento; è invece necessario accertare la concreta pericolosità delle condotte per l'integrità del patrimonio aziendale e per le aspettative dei creditori (ricerca di indici di fraudolenza e valutazione del contesto patrimoniale e gestionale).
  • Quando la difesa prospetta che prelevamenti siano compensi legittimi, la motivazione della sentenza deve affrontare espressamente e concretamente questa tesi, analizzando documentazione, prova contabile e comportamento dell'amministratore, non limitandosi a richiami generici alla giurisprudenza.
  • Valutazione del dolo e responsabilità per irregolarità contabili: il giudice deve spiegare perché ritiene sufficiente il dolo generico o, viceversa, perché richiede il dolo specifico; decisioni di rigetto basate su formule di stile sono censurabili in cassazione.
  • Contestazioni sulla dosimetria e sulle attenuanti: il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione specifica; in mancanza, la questione può comportare annullamento e rinvio per nuovo esame della pena.

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