Cassazione Penale, Sentenza n. 19180/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato (art. 624-bis c.p.) sostenendo: 1) violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. e vizi motivazionali per l'attendibilità della dichiarazione della persona offesa (presunta confessione) priva di riscontri esterni; 2) mancata considerazione dell'assenza di reperti e della inesistenza della refurtiva nella perquisizione, nonché dell'alibi riferito dalla madre; 3) contraddittorietà sull'esistenza di astio fra offeso e imputato e sulla presumibile confessione; 4) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni del coimputato Gonzales (chiamata di correità) per possibile estorsione di responsabilità dovuta a minacce; 5) errata valutazione della documentazione fotografica sui luoghi e della deposizione di testimoni (possibilità di accessi alternativi, visibilità); 6) mancato repertamento di impronte/orme sulla facciata e mancata investigazione sulle 'strisciate nere'; 7) incongruenza tra la descrizione degli acquirenti della refurtiva (carnagione scura) e l'aspetto del ricorrente; 8) mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa; 9) eccessività della provvisionale e mancata valutazione dello stato di indigenza; 10) intervenuta prescrizione prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: le censure sono, nella sostanza, richieste di rivalutazione del materiale probatorio e sono pertanto estranee al giudizio di legittimità; il frazionamento atomistico delle deduzioni e la natura assertiva delle censure ne rendono inammissibili gli argomenti. La Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa (inesistente divieto ex art. 62 c.p.p., che tutela solo dichiarazioni rese a p.g. o al difensore), e ha precisato che l'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, che possono, se credibili e adeguatamente motivate, fondare la condanna. Le contestazioni sulla mancanza di riscontri esterni, sulle possibili vie alternative di accesso, sulla mancata ricerca della refurtiva e sulla descrizione cromatica nel negozio sono state ritenute non decisive e congruamente valutate dai giudici di merito. L'eccezione di prescrizione è stata dichiarata infondata dopo il conteggio dei giorni di sospensione; pertanto la condanna di merito è rimasta definitiva. Conseguenze patrimoniali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato contestato (furto aggravato/associato); la Corte ha confermato che i fatti, nella valutazione di merito, integravano la fattispecie contestata.
Disposizione sui criteri di valutazione delle prove dichiarative; la Corte ha ricordato che il comma 3 non si applica alle dichiarazioni della persona offesa e che le stesse, se credibili e motivate, possono avere valore probatorio autonomo.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione: la Cassazione ha affermato che non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione del significato della prova che equivale a sindacare il merito.
Norma che disciplina il divieto di testimoniare dell'imputato; la Corte ha chiarito che il divieto opera solo per le dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore nel contesto procedimentale e non rende inutilizzabili le confidenze rese alla persona offesa.
Norma sul termine ordinario di prescrizione; utilizzata insieme all'art. 161 c.p. per il calcolo della prescrizione.
Norma che prevede la sospensione/interruzione della prescrizione; la Corte ha computato 339 giorni di sospensione determinanti per escludere la prescrizione prima della sentenza d'appello.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a pagare spese e 3.000 euro.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che chiedono una rivalutazione del significato delle prove sono inammissibili.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e motivatamente valutate, costituire base autonoma di condanna; le regole più rigorose dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano automaticamente alle persone offese.
- Il divieto di utilizzo delle dichiarazioni di cui all'art. 62 c.p.p. riguarda solo le dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore nel contesto investigativo; confessioni rese alla persona offesa non sono per ciò stesso inutilizzabili.
- L'assenza del ritrovamento della refurtiva o di segni materiali non determina automaticamente l'innocenza: è valutazione di merito se tale dato sia decisivo alla luce del contesto probatorio.
- Le contestazioni frammentate e meramente assertive sulle inconsistenze logiche o sulle contraddizioni non superano il vaglio di ammissibilità se non indicano un errore palese e non controvertibile nella motivazione dei giudici di merito.
- Le eccezioni di prescrizione richiedono un calcolo puntuale comprensivo di sospensioni/interruzioni annotate nel processo; un conteggio errato può rendere infondata la relativa doglianza.
- Le decisioni sul quantum provvisionale pronunciate in sede di condanna generica al risarcimento non sono tipicamente sindacabili in Cassazione, essendo provvisorie e sostituibili nella liquidazione definitiva.
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