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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19177/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso alla Corte di cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione/contraddittorietà nella valutazione della responsabilità penale e nella ritenuta conoscenza, da parte del Musso, del divieto per gli ex dipendenti di consultare i dati dell'Agenzia delle Entrate; (2) errata applicazione dell'art. 522 c.p.p.: le aggravanti contestate in sentenza (accesso con la complicità/abuso di pubblico ufficiale e riguardo a sistema informatico di interesse pubblico, artt. 615-ter, comma 2 n.1 e comma 3 c.p.) non erano state formulate "in fatto" nell'imputazione, determinando, per il ricorrente, nullità della statuizione aggravante e conseguente impatto sui termini di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato (confermando che l'accesso abusivo è ravvisabile indipendentemente dalla conoscenza formale del divieto da parte dell'ex dipendente e che l'uso delle credenziali del direttore costituisce accesso senza titolo). Ha invece accolto il secondo motivo: le aggravanti applicate in sentenza di merito avevano contenuti valutativi non sufficientemente contestati "in fatto" nell'imputazione, per cui la relativa statuizione è affetta da nullità. Escludendo le aggravanti, è stato rideterminato il termine di prescrizione (tenuto conto dei termini fermo/astensione) che risultava già spirato prima della sentenza d'appello. Conseguenza: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; confermate le statuizioni civili; nulla sulle spese della parte civile per vizio formale nella richiesta.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Delitto di accesso abusivo a sistemi informatici; può prevedere aggravanti (es. accesso commesso da pubblico ufficiale con abuso di poteri o riguardo a sistemi di interesse pubblico). La Corte sottolinea che alcune aggravanti contengono componenti valutative che devono essere esplicitate nell'imputazione per garantire la difesa.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Regola la forma dell'imputazione e la necessità di una chiara indicazione delle circostanze aggravanti quando hanno contenuto valutativo; la mancata contestazione in fatto di tali elementi può comportare nullità della statuizione aggravante.

  • art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Nullità di ordine generale; applicabile quando una sentenza contiene una statuizione relativa a circostanze aggravanti mai contestate, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme che disciplinano i termini di prescrizione dei reati; la determinazione del termine soggetto alla prescrizione dipende dalla pena edittale massima e da eventuali sospensioni/fermi processuali, con conseguenze decisive se le aggravanti vengono escluse.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamato in relazione all'istanza di trattazione orale formulata dai difensori; riguarda disposizioni processuali straordinarie in materia di udienze (qui rilevante solo come fatto processuale).

  • art. 523, commi 1 e 2 e art. 614, comma 4, cod. proc. pen.; art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamate con riferimento alla liquidazione delle spese della parte civile: impongono la partecipazione personale del difensore dell'azione civile all'udienza per chiedere e illustrare la liquidazione, pena l'esclusione della richiesta se formulata solo con deposito formale.

Massime di principio

  • Le aggravanti che contengono elementi valutativi (es. "abuso di poteri" del pubblico ufficiale; la qualificazione del sistema come di "interesse pubblico") devono essere formulate 'in fatto' nell'imputazione con sufficiente precisione, altrimenti la loro applicazione in sentenza è nulla e rilevabile d'ufficio.
  • Se una aggravante non è validamente contestata, l'esclusione di tale circostanza può ridurre la pena edittale massima applicabile e incidere sui termini di prescrizione, potendo determinare l'estinzione del reato per prescrizione anche dopo una sentenza di condanna di merito.
  • L'accesso abusivo a una banca dati protetta può essere riconosciuto anche quando chi accede utilizza le credenziali di un soggetto abilitato: l'elemento decisivo è l'assenza di titolo/autorizzazione dell'accesso, non necessariamente la conoscenza formale di un divieto da parte dell'ex dipendente.
  • La qualificazione di un sistema informatico come "di interesse pubblico" è di natura valutativa e deve essere adeguatamente motivata, eventualmente tenendo conto di criteri sovranazionali indicati dalla giurisprudenza.
  • Le questioni civili collegate al processo penale (risarcimento, spese) possono rimanere autonome: l'annullamento penale per prescrizione non comporta automaticamente la caduta di tutte le statuizioni civili; tuttavia, la liquidazione delle spese richiede il rispetto delle modalità procedurali (partecipazione all'udienza, deposito delle note spese).

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