Cassazione Penale, Sentenza n. 19177/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso alla Corte di cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione/contraddittorietà nella valutazione della responsabilità penale e nella ritenuta conoscenza, da parte del Musso, del divieto per gli ex dipendenti di consultare i dati dell'Agenzia delle Entrate; (2) errata applicazione dell'art. 522 c.p.p.: le aggravanti contestate in sentenza (accesso con la complicità/abuso di pubblico ufficiale e riguardo a sistema informatico di interesse pubblico, artt. 615-ter, comma 2 n.1 e comma 3 c.p.) non erano state formulate "in fatto" nell'imputazione, determinando, per il ricorrente, nullità della statuizione aggravante e conseguente impatto sui termini di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato (confermando che l'accesso abusivo è ravvisabile indipendentemente dalla conoscenza formale del divieto da parte dell'ex dipendente e che l'uso delle credenziali del direttore costituisce accesso senza titolo). Ha invece accolto il secondo motivo: le aggravanti applicate in sentenza di merito avevano contenuti valutativi non sufficientemente contestati "in fatto" nell'imputazione, per cui la relativa statuizione è affetta da nullità. Escludendo le aggravanti, è stato rideterminato il termine di prescrizione (tenuto conto dei termini fermo/astensione) che risultava già spirato prima della sentenza d'appello. Conseguenza: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; confermate le statuizioni civili; nulla sulle spese della parte civile per vizio formale nella richiesta.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
Delitto di accesso abusivo a sistemi informatici; può prevedere aggravanti (es. accesso commesso da pubblico ufficiale con abuso di poteri o riguardo a sistemi di interesse pubblico). La Corte sottolinea che alcune aggravanti contengono componenti valutative che devono essere esplicitate nell'imputazione per garantire la difesa.
art. 522 cod. proc. pen.
Regola la forma dell'imputazione e la necessità di una chiara indicazione delle circostanze aggravanti quando hanno contenuto valutativo; la mancata contestazione in fatto di tali elementi può comportare nullità della statuizione aggravante.
art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Nullità di ordine generale; applicabile quando una sentenza contiene una statuizione relativa a circostanze aggravanti mai contestate, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme che disciplinano i termini di prescrizione dei reati; la determinazione del termine soggetto alla prescrizione dipende dalla pena edittale massima e da eventuali sospensioni/fermi processuali, con conseguenze decisive se le aggravanti vengono escluse.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato in relazione all'istanza di trattazione orale formulata dai difensori; riguarda disposizioni processuali straordinarie in materia di udienze (qui rilevante solo come fatto processuale).
art. 523, commi 1 e 2 e art. 614, comma 4, cod. proc. pen.; art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamate con riferimento alla liquidazione delle spese della parte civile: impongono la partecipazione personale del difensore dell'azione civile all'udienza per chiedere e illustrare la liquidazione, pena l'esclusione della richiesta se formulata solo con deposito formale.
Massime di principio
- Le aggravanti che contengono elementi valutativi (es. "abuso di poteri" del pubblico ufficiale; la qualificazione del sistema come di "interesse pubblico") devono essere formulate 'in fatto' nell'imputazione con sufficiente precisione, altrimenti la loro applicazione in sentenza è nulla e rilevabile d'ufficio.
- Se una aggravante non è validamente contestata, l'esclusione di tale circostanza può ridurre la pena edittale massima applicabile e incidere sui termini di prescrizione, potendo determinare l'estinzione del reato per prescrizione anche dopo una sentenza di condanna di merito.
- L'accesso abusivo a una banca dati protetta può essere riconosciuto anche quando chi accede utilizza le credenziali di un soggetto abilitato: l'elemento decisivo è l'assenza di titolo/autorizzazione dell'accesso, non necessariamente la conoscenza formale di un divieto da parte dell'ex dipendente.
- La qualificazione di un sistema informatico come "di interesse pubblico" è di natura valutativa e deve essere adeguatamente motivata, eventualmente tenendo conto di criteri sovranazionali indicati dalla giurisprudenza.
- Le questioni civili collegate al processo penale (risarcimento, spese) possono rimanere autonome: l'annullamento penale per prescrizione non comporta automaticamente la caduta di tutte le statuizioni civili; tuttavia, la liquidazione delle spese richiede il rispetto delle modalità procedurali (partecipazione all'udienza, deposito delle note spese).
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