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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13687/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, addetto come autista, aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dal datore di lavoro per soppressione del posto in conseguenza della cessazione dell’appalto cui era adibito. Il lavoratore sosteneva in cassazione, con quattro motivi, che la comunicazione del licenziamento non fosse validamente pervenuta perché egli era detenuto e la lettera era stata inviata a un indirizzo diverso da quello da lui comunicato; deduceva inoltre l’omesso esame di fatti decisivi sulla notificazione. Contestava poi la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e la prova del repêchage, lamentando violazioni degli artt. 3 e 5 l. n. 604/1966, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre alla mancata dimostrazione del fatto posto a base del recesso e dell’impossibilità di ricollocazione in altre posizioni aziendali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, perché nuova, la censura relativa all’invio della raccomandata a un indirizzo diverso da quello comunicato all’assunzione; ha poi escluso che la detenzione impedisse, nel caso concreto, l’operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., valorizzando il fatto che la comunicazione era stata spedita all’indirizzo indicato all’assunzione e che il lavoratore avrebbe potuto comunicare eventuali nuovi recapiti o incaricare terzi del ritiro. Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha confermato l’accertamento di merito sulla cessazione dell’appalto, sulla soppressione del settore lavorativo e sull’impossibilità di repêchage, rilevando che la doglianza sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. era infondata perché in realtà mirava a contestare la valutazione delle prove. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    La comunicazione del licenziamento spedita al domicilio del lavoratore e non consegnata per assenza del destinatario si presume conosciuta al momento della consegna dell’avviso di giacenza, salvo prova che il destinatario sia stato senza colpa nell’impossibilità di averne notizia.

  • art. 156 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva; la censura viene comunque respinta insieme a quella sull’art. 1335 c.c.

  • art. 2 legge n. 604/1966

    È richiamato nel motivo relativo alla comunicazione del licenziamento; la Corte conferma la validità della comunicazione secondo le regole ordinarie di conoscenza dell’atto recettizio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Viene inquadrata la censura di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte esclude sia la violazione sia il vizio motivazionale nei punti dedotti.

  • art. 3 legge n. 604/1966

    Il giustificato motivo oggettivo richiede effettive ragioni organizzative-produttive e la soppressione del posto, oltre all’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni compatibili.

  • art. 5 legge n. 604/1966

    È richiamato dal ricorrente per il riparto dell’onere probatorio nel licenziamento, ma la Corte conferma che il datore aveva provato le ragioni organizzative e il repêchage negativo.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’articolo sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando valuta in modo ritenuto erroneo l’esito della prova già acquisita.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, ignora prove legali o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l’hanno; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 18, commi 4 e 7, legge n. 300/1970

    È richiamato nel quarto motivo per contestare le conseguenze del licenziamento; la Corte non accoglie la censura perché reputa legittimo il recesso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la base procedurale del deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di licenziamento individuale, la comunicazione del recesso inviata al domicilio del lavoratore e non consegnata per assenza del destinatario si presume conosciuta con la consegna dell’avviso di giacenza; spetta al lavoratore dimostrare di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di acquisirne conoscenza.
  • La mera deduzione dello stato di detenzione non basta, di per sé, a vincere la presunzione di conoscenza dell’atto recettizio: occorre una prova concreta dell’impedimento incolpevole alla ricezione o alla conoscenza della comunicazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un indirizzo errato di invio della lettera di licenziamento è inammissibile se introduce una questione nuova non trattata nei gradi di merito e priva dell’indicazione del dove, come e quando sia stata tempestivamente proposta.
  • Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è integrato dalla effettiva soppressione del posto o del reparto per ragioni organizzative-produttive esistenti al momento del recesso, nonché dalla dimostrata impossibilità di repêchage in altre posizioni compatibili.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice distribuisce l’onere probatorio in modo errato; se invece il giudice ritiene provati i fatti sulla base delle risultanze istruttorie, la censura investe la valutazione del merito e non il riparto dell’onere della prova.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove; è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, ignorato prove legali o attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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