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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19114/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società utilizzatrice deducendo che una pluralità di contratti di somministrazione a termine stipulati tra il 2003 e il 2006 fossero illegittimi per difetto di forma scritta e per mancanza delle ragioni giustificative, con richiesta di accertare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatrice e di ottenere il relativo risarcimento. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto dei requisiti dell'art. 414 c.p.c.; la Corte d'appello aveva invece accolto la domanda, dichiarando un rapporto subordinato a tempo indeterminato part-time dall'1.12.2003, condannando la società al ripristino del rapporto e al pagamento di sette mensilità a titolo di indennità risarcitoria. In cassazione il lavoratore ricorreva sostenendo che la Corte d'appello avesse pronunciato ultra petita dichiarando un rapporto part-time invece del full-time domandato, e che non vi fossero elementi probatori per qualificare il rapporto come part-time. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, censurando: la ritenuta tempestività dell'impugnazione giudiziale alla luce del regime decadenziale ex art. 32 l. 183/2010 e l. 92/2012; la declaratoria di nullità dei contratti di somministrazione per difetto di forma scritta; e la ritenuta conformità del ricorso introduttivo ai requisiti dell'art. 414 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondato il motivo incidentale sull'inammissibilità del ricorso introduttivo, affermando che nel rito del lavoro la nullità ex art. 414 c.p.c. ricorre solo quando l'oggetto della domanda o i fatti costitutivi siano oggettivamente indeterminabili, evenienza esclusa nel caso concreto. Ha inoltre rigettato il motivo incidentale sulla decadenza, correggendo però la motivazione della sentenza d'appello: il termine ridotto a 180 giorni introdotto dalla l. 92/2012 si riflette anche sulle ipotesi di somministrazione di cui all'art. 32 l. 183/2010, ma non si applica ai contratti in esame, anteriori all'entrata in vigore della riforma, restando quindi applicabile il termine più ampio di 270 giorni. Quanto al merito, ha confermato che la nullità dei contratti di somministrazione per difetto di forma scritta non può essere sanata da prova testimoniale, interrogatorio formale o non contestazione, e che l'onere di provare il legittimo ricorso alla somministrazione grava sull'utilizzatore. Ha infine respinto il ricorso principale, chiarendo che il giudice può qualificare il rapporto come part-time se tale assetto emerge dai rapporti di somministrazione regolarmente o irregolarmente instaurati e non sia dedotta una specifica illegittimità della tipologia part-time; non vi è ultrapetizione se il giudice si limita a scegliere tra le qualificazioni dibattute in causa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    nel rito del lavoro il ricorso è nullo solo se non consente di individuare oggetto della domanda e fatti costitutivi; non basta una carenza meramente formale se l'atto, letto nel suo complesso, consente la piena comprensione della pretesa

  • art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003

    la somministrazione irregolare determina la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione; l'utilizzatore subentra nei rapporti così come costituiti e gestiti dal somministratore

  • art. 21, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003

    la forma scritta dei contratti di somministrazione è richiesta ad substantiam; il difetto non è supplibile con prove testimoniali o con altri mezzi incompatibili con il requisito formale

  • art. 2725 c.c.

    il difetto di forma prescritta a pena di nullità non può essere provato con mezzi istruttori incompatibili con la forma legale richiesta

  • art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183 del 2010

    la disciplina decadenziale introdotta per l'impugnazione dei contratti a termine si applica anche alle somministrazioni a termine

  • art. 6, legge n. 604 del 1966

    come modificato dalle norme successive, costituisce il parametro di base cui rinvia l'art. 32 l. 183/2010 per l'impugnazione stragiudiziale e giudiziale

  • art. 1, comma 38, legge n. 92 del 2012

    la riduzione del termine da 270 a 180 giorni per l'impugnazione giudiziale si riflette anche sulle ipotesi estese dall'art. 32 l. 183/2010

  • art. 1, comma 39, legge n. 92 del 2012

    il termine ridotto opera solo per i licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore della legge, criterio estensibile alle fattispecie assimilate ma non ai rapporti esauriti prima di tale data

  • art. 2220 c.c.

    l'imprenditore commerciale è tenuto alla conservazione delle scritture contabili per dieci anni; tale obbligo è distinto dall'onere probatorio in giudizio

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la legittimità della somministrazione e il rispetto dei requisiti di legge grava sulla parte che se ne avvantaggia

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a qualificare diversamente i fatti e il rapporto dedotti, restando nei limiti del bene della vita richiesto

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non acquisite o abbia violato le regole di disponibilità della prova, non quando si contesti soltanto il prudente apprezzamento

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattenda la regola del libero convincimento in modo tipizzato

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermando il dispositivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla società a sostegno della censura sul diritto di difesa, ma il motivo è stato respinto

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla società a sostegno della censura sul giusto processo e la ragionevole durata, ma il motivo è stato respinto

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla società a sostegno della censura sul giusto processo, ma il motivo è stato respinto

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per genericità sussiste solo quando l'oggetto della domanda o i fatti costitutivi non siano identificabili neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei documenti richiamati; non è sufficiente una formulazione non rigorosa se la pretesa è comunque comprensibile.
  • Nelle controversie sulla somministrazione irregolare, l'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 non crea un rapporto nuovo svincolato dalla struttura originaria, ma comporta il subentro dell'utilizzatore nel rapporto così come costituito e gestito dal somministratore, con mantenimento della tipologia contrattuale originaria salvo specifica deduzione di sua illegittimità.
  • La qualificazione del rapporto come full-time o part-time, in caso di conversione conseguente a somministrazione illegittima, deve essere ricostruita sulla base del rapporto originariamente instaurato e delle allegazioni di parte; il giudice non incorre in ultrapetizione se sceglie una delle qualificazioni controverse emerse nel contraddittorio.
  • La forma scritta richiesta per i contratti di somministrazione è un requisito ad substantiam: il relativo difetto non può essere supplito da prova testimoniale, interrogatorio formale o non contestazione.
  • In tema di somministrazione e contratti a termine, la disciplina decadenziale introdotta dalla legge n. 183 del 2010 e poi modificata dalla legge n. 92 del 2012 si applica anche alle somministrazioni a termine, ma la riduzione del termine di impugnazione opera solo per le fattispecie temporalmente ricadenti nell'ambito di applicazione della riforma.
  • L'onere di provare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali della somministrazione grava sulla parte che intende avvalersene; l'obbligo di conservazione documentale non esaurisce né sostituisce l'onere probatorio nel giudizio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di prove non acquisite, di attribuzione a prove di efficacia legale non consentita o di altre anomalie tipizzate, non quando si contesti il semplice apprezzamento del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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