Cassazione Civile, Ordinanza n. 19107/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha quindi confermato la decisione di merito che aveva condannato la società subappaltante in solido con l’appaltatore al pagamento delle somme riconosciute al lavoratore. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro/subappaltatore e la società subappaltante chiedendo il pagamento in solido di differenze retributive e trattamento di fine rapporto. In primo grado la domanda era stata accolta solo nei confronti del datore di lavoro; la corte territoriale, invece, aveva ritenuto valida l’individuazione della società convenuta nel ricorso introduttivo, aveva accertato l’esistenza di un contratto di subappalto tra la società e la ditta appaltatrice e la prestazione del lavoratore nell’esecuzione di quel subappalto, affermando la responsabilità solidale della subappaltante. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dei fatti e delle parti, con omesso esame di un fatto decisivo; 2) nullità della domanda e della sentenza per violazione delle norme su riunione/continenza e giudicato, assumendo che la proposizione di domande analoghe contro soggetti diversi imponeva la riunione dei giudizi per evitare contrasti; 3) motivazione apparente e violazione delle regole di valutazione della prova, sostenendo che le deposizioni testimoniali indicavano invece lavori eseguiti in un cantiere affidato a un diverso soggetto; 4) omesso esame del fatto che in un separato giudizio erano state raccolte prove riferite alla diversa ditta individuale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati o comunque non idonei a superare l’accertamento di merito, rilevando che la corte d’appello aveva già interpretato il ricorso introduttivo e individuato il destinatario della domanda, che la scelta di riunire o separare cause è discrezionale e non sindacabile in cassazione, che non era denunciabile un omesso esame limitato alla valutazione delle prove testimoniali e che non risultava correttamente dedotta alcuna violazione dell’art. 116 c.p.c.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza d’appello deve rispettare il minimo costituzionale; nel caso concreto non ricorrevano anomalie tali da integrare nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L’omesso esame denunciabile deve riguardare un fatto storico decisivo e non la mera valutazione delle prove o delle risultanze testimoniali.
artt. 273, 274, 295 e 324 c.p.c.
La doglianza sulla necessità di riunione dei procedimenti e sul rischio di contrasti tra giudicati è stata ritenuta non idonea a fondare la cassazione, trattandosi di valutazioni discrezionali del giudice di merito.
art. 2909 c.c.
La censura sul possibile contrasto tra giudicati non ha impedito la decisione impugnata, perché la mancata riunione dei giudizi non è di per sé sindacabile in sede di legittimità.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova il valore di prova legale o ne altera le regole di formazione; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
artt. 1362 e ss. c.c.
L’interpretazione degli atti processuali va censurata deducendo specificamente la violazione dei canoni ermeneutici, indicando il testo interpretato e le ragioni del preteso contrasto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’interpretazione degli atti processuali, la censura in cassazione è ammissibile solo se indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e riporta il testo dell’atto asseritamente interpretato male; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del convenuto non sussiste se dal contenuto complessivo dell’atto e dalle difese svolte nel processo è comunque possibile identificare con certezza il destinatario della domanda.
- La scelta di riunire o separare cause, perché fondata su valutazioni di mera opportunità processuale, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è di regola sindacabile in cassazione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere costruito sulla sola contestazione della valutazione delle prove testimoniali, ma richiede la mancata considerazione di un preciso fatto storico idoneo a cambiare l’esito della lite.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale che non ha, o viceversa; non quando il ricorrente contesti l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
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