Cassazione Civile, Ordinanza n. 19106/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un verbale ispettivo con cui venivano richiesti contributi e sanzioni civili, in via solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, a una società che aveva affidato a terzi servizi di autotrasporto merci. La Corte d'appello aveva qualificato il rapporto come appalto di servizi e non come una mera pluralità di contratti di trasporto, valorizzando la durata pluriennale del rapporto, l'oggetto consistente in prestazioni continuative di autotrasporto, il corrispettivo parametrato a peso e volume della merce con fatturazione mensile, la possibilità di aggiornamento annuale, nonché l'uso di mezzi, divise e palmari recanti o forniti dal committente. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sul contratto di trasporto e sull'appalto, sostenendo che le parti potevano validamente prevedere una serie indeterminata di trasporti restando nel tipo del trasporto, e che la prestazione prevalente era comunque quella di trasporto; 2) omesso esame di fatto decisivo e vizio di motivazione, lamentando che gli indici valorizzati dalla Corte d'appello non fossero spiegati adeguatamente e non escludessero il contratto di trasporto; 3) violazione dell'art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003, per avere esteso la solidarietà del committente anche alle sanzioni civili nel testo anteriore alla modifica del 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, secondo l'orientamento consolidato, il rapporto va qualificato come appalto di servizi quando sia diretto a un servizio durevole nel tempo, con una serie indeterminata e continuativa di trasporti in funzione delle esigenze del committente, e con un corrispettivo unitario non riferito al singolo viaggio. Ha ritenuto corretta la valorizzazione degli indici fattuali operata dalla Corte territoriale e ha escluso sia il vizio motivazionale sia l'omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre ribadito che, nel testo originario dell'art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003, la solidarietà del committente comprendeva anche le sanzioni civili, per la loro accessorietà rispetto al debito contributivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003
testo previgente alla modifica di cui all'art. 21 d.l. n. 5/2012 conv. in l. n. 35/2012
nel testo originario la responsabilità solidale del committente si estendeva anche alle sanzioni civili, considerate accessorie al debito contributivo e applicate automaticamente e in via predeterminata
conv. dalla l. n. 35/2012
ha modificato il regime dell'art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003, incidendo sul perimetro della solidarietà per il futuro
il contratto di trasporto non richiede necessariamente che vi sia un singolo trasporto isolato, ma la qualificazione dipende dall'assetto concreto degli interessi e dalla struttura del rapporto
artt. 1362, 1363, 1364, 1371 c.c.
richiamati per la ricostruzione e interpretazione del regolamento contrattuale, ma la Corte conferma che la qualificazione giuridica dipende dalla causa concreta e non dalla mera etichetta negoziale
richiamato per il confronto tra appalto e trasporto; il rapporto è appalto quando è diretto a un servizio continuativo organizzato per il committente
richiamati per il quadro normativo del trasporto e delle figure affini
richiamati nel motivo di ricorso in tema di disciplina del trasporto, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva autonoma
il motivo di ricorso sul vizio motivazionale è stato respinto perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente sugli indici valorizzati
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere un difetto di motivazione, escluso dalla Corte
la Corte osserva che precedenti applicazioni della prescrizione propria del trasporto a contratti qualificati come appalto di servizi di trasporto non contraddicono l'orientamento sulla qualificazione del rapporto
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
a seguito del rigetto del ricorso è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Per qualificare un rapporto come appalto di servizi di trasporto, occorre guardare alla causa concreta e alla struttura complessiva del rapporto: è appalto quando le parti regolano un servizio continuativo e durevole, non una serie di trasporti occasionali e separati.
- La previsione di un corrispettivo unitario o parametrato a criteri diversi dal singolo viaggio, con fatturazione periodica e organizzazione stabile del servizio, è indice significativo della natura di appalto di servizi di trasporto.
- L'uso di mezzi, strumenti, divise o altri segni organizzativi forniti dal committente può costituire un indice fattuale della stabilità e continuità del servizio, rilevante ai fini della qualificazione del contratto.
- Una censura che si limiti a contestare la valutazione di elementi di fatto compiuta dal giudice di merito, senza indicare un fatto storico decisivo trascurato, non integra validamente un vizio di omesso esame.
- Nel testo originario dell'art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003, la solidarietà del committente comprendeva anche le sanzioni civili, in quanto accessorie al credito contributivo e applicate automaticamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19105/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19107/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19108/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19111/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19113/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19114/2023 del 06/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →