Cassazione Civile, Ordinanza n. 19113/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Alcuni lavoratori avevano convenuto la committente di un contratto di appalto stipulato con la loro datrice di lavoro, deducendo che l'appalto fosse illecito o fraudolento e che, in realtà, i servizi svolti rientrassero in attività riservate alla committente e dovessero essere considerati come utilizzazione sostitutiva di manodopera. Chiedevano quindi la declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della committente, con reintegrazione in servizio. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame, ritenendo genuino l'appalto sulla base dell'interpretazione del contratto del 28 agosto 2000 e della valutazione delle prove. In cassazione i lavoratori deducevano violazione e falsa applicazione di norme sul servizio postale e sull'appalto, nonché dell'art. 1418 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente confuso il miglioramento/ottimizzazione del servizio con un impiego sostitutivo di risorse vietato, e che l'accordo tra le società violasse la riserva esclusiva dei servizi postali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento in fatto e l'interpretazione del contratto operati dal giudice di merito. In particolare, ha osservato che non era stato dedotto in modo corretto un vizio di violazione dei canoni ermeneutici, né indicati i canoni asseritamente violati e le ragioni della violazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate per la novità della questione e, inoltre, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
artt. 23 d.lgs. 261/1999
richiamati dai ricorrenti come norme che delimiterebbero il servizio postale e la sua riserva esclusiva
art. 29 d.p.r. 156/1973
richiamato dai ricorrenti in rapporto alla disciplina del servizio postale
artt. 1 ss. legge n. 1369/1960
evocati quali norme sulla interposizione di manodopera e sulla liceità dell'appalto
art. 29 d.lgs. 276/2003
considerato ratione temporis applicabile e richiamato in relazione ai requisiti dell'appalto lecito
art. 1418 c.c.
dedotto per sostenere la nullità delle pattuizioni asseritamente incompatibili con il divieto di appalto illecito
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
la Corte precisa che la violazione di legge ricorre solo quando vi sia erronea interpretazione della norma o falsa sussunzione, non quando si contesti la ricognizione del fatto
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la censura dell'accertamento in fatto è ammissibile solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione/omesso esame di un fatto decisivo
art. 380bis1 c.p.c.
norma del rito camerale richiamata per la trattazione del ricorso e della memoria
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1 legge n. 1369/1960
richiamato come parametro per l'asserita illiceità dell'appalto
Massime di principio
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparenza della violazione normativa, mira in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito o la sua valutazione delle prove.
- L'interpretazione del contratto e la ricostruzione della volontà negoziale appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se siano specificamente indicati i canoni ermeneutici violati o, nei limiti consentiti, se sia denunciato un omesso esame di un fatto decisivo.
- Per configurare un vizio di violazione dei criteri interpretativi contrattuali non basta affermarne genericamente l'erroneità: occorre indicare quali canoni siano stati disapplicati e in che modo la loro corretta applicazione avrebbe condotto a una diversa soluzione.
- Quando il ricorso si risolve in una diversa lettura del contratto e delle risultanze istruttorie rispetto a quella del giudice territoriale, esso non attiene alla violazione di legge ma al merito, e come tale non è scrutinabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi rigidamente delimitati.
- rami":["Contratti","Processo civile"],"materie":["Appalto","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]}```】} }}]}]} } quit 0】】}։```json
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19105/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19106/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19107/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19108/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19111/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19114/2023 del 06/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →