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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19113/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Alcuni lavoratori avevano convenuto la committente di un contratto di appalto stipulato con la loro datrice di lavoro, deducendo che l'appalto fosse illecito o fraudolento e che, in realtà, i servizi svolti rientrassero in attività riservate alla committente e dovessero essere considerati come utilizzazione sostitutiva di manodopera. Chiedevano quindi la declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della committente, con reintegrazione in servizio. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame, ritenendo genuino l'appalto sulla base dell'interpretazione del contratto del 28 agosto 2000 e della valutazione delle prove. In cassazione i lavoratori deducevano violazione e falsa applicazione di norme sul servizio postale e sull'appalto, nonché dell'art. 1418 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente confuso il miglioramento/ottimizzazione del servizio con un impiego sostitutivo di risorse vietato, e che l'accordo tra le società violasse la riserva esclusiva dei servizi postali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento in fatto e l'interpretazione del contratto operati dal giudice di merito. In particolare, ha osservato che non era stato dedotto in modo corretto un vizio di violazione dei canoni ermeneutici, né indicati i canoni asseritamente violati e le ragioni della violazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate per la novità della questione e, inoltre, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 23 d.lgs. 261/1999

    richiamati dai ricorrenti come norme che delimiterebbero il servizio postale e la sua riserva esclusiva

  • art. 29 d.p.r. 156/1973

    richiamato dai ricorrenti in rapporto alla disciplina del servizio postale

  • artt. 1 ss. legge n. 1369/1960

    evocati quali norme sulla interposizione di manodopera e sulla liceità dell'appalto

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    considerato ratione temporis applicabile e richiamato in relazione ai requisiti dell'appalto lecito

  • art. 1418 c.c.

    dedotto per sostenere la nullità delle pattuizioni asseritamente incompatibili con il divieto di appalto illecito

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    la Corte precisa che la violazione di legge ricorre solo quando vi sia erronea interpretazione della norma o falsa sussunzione, non quando si contesti la ricognizione del fatto

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la censura dell'accertamento in fatto è ammissibile solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione/omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 380bis1 c.p.c.

    norma del rito camerale richiamata per la trattazione del ricorso e della memoria

  • art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1 legge n. 1369/1960

    richiamato come parametro per l'asserita illiceità dell'appalto

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparenza della violazione normativa, mira in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito o la sua valutazione delle prove.
  • L'interpretazione del contratto e la ricostruzione della volontà negoziale appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se siano specificamente indicati i canoni ermeneutici violati o, nei limiti consentiti, se sia denunciato un omesso esame di un fatto decisivo.
  • Per configurare un vizio di violazione dei criteri interpretativi contrattuali non basta affermarne genericamente l'erroneità: occorre indicare quali canoni siano stati disapplicati e in che modo la loro corretta applicazione avrebbe condotto a una diversa soluzione.
  • Quando il ricorso si risolve in una diversa lettura del contratto e delle risultanze istruttorie rispetto a quella del giudice territoriale, esso non attiene alla violazione di legge ma al merito, e come tale non è scrutinabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi rigidamente delimitati.
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Come è indicizzato

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IstitutiOnere della prova

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