Cassazione Civile, Ordinanza n. 19105/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di alcuni lavoratori impiegati presso un’appaltatrice, della decisione che aveva ritenuto legittimo l’appalto stipulato tra la loro datrice di lavoro e una società committente. In primo e secondo grado era stata esclusa sia la nullità dell’appalto come appalto fraudolento/interposizione illecita di manodopera, sia la pretesa costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, con richiesta conseguente di reintegrazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione delle norme in tema di appalto di servizi postali e della disciplina sull’interposizione illecita di manodopera, oltre che dell’art. 1418 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato l’accordo tra le società del 28 agosto 2000 e le successive proroghe, confondendo la mera ottimizzazione delle risorse con un uso sostitutivo di personale della committente in un settore riservato in via esclusiva a quest’ultima; in sostanza lamentavano che il contratto celasse una somministrazione/fornitura di manodopera vietata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non introducessero un vero problema di violazione di legge, ma mirassero in realtà a rimettere in discussione l’accertamento in fatto e l’interpretazione del contratto di appalto compiuti dalla Corte territoriale, attività riservate al giudice di merito. Inoltre ha rilevato che, sotto il profilo dell’interpretazione contrattuale, i ricorrenti non avevano neppure indicato in modo specifico i canoni ermeneutici asseritamente violati né le ragioni della loro violazione. Le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 261/1999
richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa riserva esclusiva dei servizi postali, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per configurare una violazione di legge
art. 29 d.p.r. 156/1973
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dei servizi postali e all’asserita esclusività delle attività svolte dalla committente
artt. 1 ss. L. 1369/1960
invocati come disciplina dell’interposizione illecita di manodopera, ma la censura è stata qualificata come attacco all’accertamento di fatto e non come corretta denuncia di violazione di legge
art. 29 d.lgs. 276/2003
richiamato quale disciplina ratione temporis applicabile dell’appalto lecito di opere e servizi e dei requisiti di genuinità dell’appalto
art. 1418 c.c.
invocato in relazione alla dedotta nullità del contratto di appalto, ma la Corte ha escluso che fosse stata dedotta una pertinente violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se riguarda l’erronea ricognizione della norma, non la mera contestazione della ricostruzione dei fatti o dell’interpretazione del contratto
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
l’erronea ricognizione della fattispecie concreta può essere censurata, nei limiti attuali, solo come omesso esame di un fatto decisivo
art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, ove ricorrano i presupposti processuali
art. 380bis1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria e le conclusioni del P.G.
Massime di principio
- La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per contestare soltanto la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: quando la censura investe l’accertamento fattuale, essa è ammissibile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- L’interpretazione di un contratto e la valutazione della sua genuinità appartengono al giudice di merito; in cassazione possono essere censurate solo per violazione dei canoni ermeneutici, che devono però essere specificamente individuati e illustrati nel ricorso.
- Se il ricorrente contesta un appalto come illecito o fraudolento, non basta richiamare in astratto norme sull’interposizione vietata o sulla nullità: occorre confrontarsi con l’accertamento in fatto compiuto sul concreto assetto organizzativo e sull’effettivo contenuto del contratto.
- La mancata specificazione dei canoni interpretativi asseritamente violati e delle ragioni della loro violazione rende inammissibile la doglianza sull’interpretazione contrattuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese se ricorrono ragioni particolari, e deve dare atto, ove ne sussistano i presupposti, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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