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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19105/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di alcuni lavoratori impiegati presso un’appaltatrice, della decisione che aveva ritenuto legittimo l’appalto stipulato tra la loro datrice di lavoro e una società committente. In primo e secondo grado era stata esclusa sia la nullità dell’appalto come appalto fraudolento/interposizione illecita di manodopera, sia la pretesa costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, con richiesta conseguente di reintegrazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione delle norme in tema di appalto di servizi postali e della disciplina sull’interposizione illecita di manodopera, oltre che dell’art. 1418 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato l’accordo tra le società del 28 agosto 2000 e le successive proroghe, confondendo la mera ottimizzazione delle risorse con un uso sostitutivo di personale della committente in un settore riservato in via esclusiva a quest’ultima; in sostanza lamentavano che il contratto celasse una somministrazione/fornitura di manodopera vietata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non introducessero un vero problema di violazione di legge, ma mirassero in realtà a rimettere in discussione l’accertamento in fatto e l’interpretazione del contratto di appalto compiuti dalla Corte territoriale, attività riservate al giudice di merito. Inoltre ha rilevato che, sotto il profilo dell’interpretazione contrattuale, i ricorrenti non avevano neppure indicato in modo specifico i canoni ermeneutici asseritamente violati né le ragioni della loro violazione. Le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 261/1999

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa riserva esclusiva dei servizi postali, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per configurare una violazione di legge

  • art. 29 d.p.r. 156/1973

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dei servizi postali e all’asserita esclusività delle attività svolte dalla committente

  • artt. 1 ss. L. 1369/1960

    invocati come disciplina dell’interposizione illecita di manodopera, ma la censura è stata qualificata come attacco all’accertamento di fatto e non come corretta denuncia di violazione di legge

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    richiamato quale disciplina ratione temporis applicabile dell’appalto lecito di opere e servizi e dei requisiti di genuinità dell’appalto

  • art. 1418 c.c.

    invocato in relazione alla dedotta nullità del contratto di appalto, ma la Corte ha escluso che fosse stata dedotta una pertinente violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se riguarda l’erronea ricognizione della norma, non la mera contestazione della ricostruzione dei fatti o dell’interpretazione del contratto

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    l’erronea ricognizione della fattispecie concreta può essere censurata, nei limiti attuali, solo come omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, ove ricorrano i presupposti processuali

  • art. 380bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria e le conclusioni del P.G.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per contestare soltanto la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: quando la censura investe l’accertamento fattuale, essa è ammissibile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
  • L’interpretazione di un contratto e la valutazione della sua genuinità appartengono al giudice di merito; in cassazione possono essere censurate solo per violazione dei canoni ermeneutici, che devono però essere specificamente individuati e illustrati nel ricorso.
  • Se il ricorrente contesta un appalto come illecito o fraudolento, non basta richiamare in astratto norme sull’interposizione vietata o sulla nullità: occorre confrontarsi con l’accertamento in fatto compiuto sul concreto assetto organizzativo e sull’effettivo contenuto del contratto.
  • La mancata specificazione dei canoni interpretativi asseritamente violati e delle ragioni della loro violazione rende inammissibile la doglianza sull’interpretazione contrattuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese se ricorrono ragioni particolari, e deve dare atto, ove ne sussistano i presupposti, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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