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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19108/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione, proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da cinque dipendenti del MIUR. Gli istanti, assunti dopo il 1° gennaio 2001 oppure transitati al nuovo regime, sostenevano che fosse illegittima la trattenuta del 2,50% operata sulle loro retribuzioni mensili, perché soggetti al regime del trattamento di fine rapporto (TFR) e non più al trattamento di fine servizio (TFS). La Corte d'appello aveva confermato il decreto ingiuntivo ritenendo che il quadro normativo non consentisse, per il personale in TFR, l'applicazione della trattenuta, in quanto contrastante con l'art. 2 della l. n. 335/1995 e con l'art. 2120 c.c.; aveva inoltre giudicato irrilevante l'art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, riferito ai soli lavoratori già in servizio che avessero optato per il TFR. In Cassazione l'Amministrazione deduceva la violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano il passaggio dal TFS al TFR e sosteneva che la trattenuta del 2,50% fosse un mero meccanismo contabile, volto a garantire l'omogeneità del trattamento retributivo complessivo tra lavoratori pubblici soggetti a regimi diversi, come desumibile dal DPCM 20 dicembre 1999 e dall'Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999. Con il secondo motivo invocava anche gli artt. 3 e 36 Cost. e l'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato il sistema complessivo che assicura la parità di trattamento attraverso l'imputazione figurativa della quota del 2,5% nel calcolo del TFR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati alla luce dei propri precedenti e della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2018. Ha affermato che, per i dipendenti pubblici assoggettati sin dall'assunzione al regime del TFR, la trattenuta del 2,50% deriva dal combinato disposto delle norme legislative e degli atti attuativi/collettivi e risponde alla funzione di evitare disparità di trattamento con il personale in diverso regime di fine rapporto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria dei lavoratori. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la difformità degli esiti dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 5, 6 e 7, l. n. 335/1995

    Disciplina il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto per il personale pubblico; per la Corte, non impedisce la trattenuta contestata, che si inserisce nel sistema di armonizzazione del nuovo regime.

  • art. 26, comma 19, l. n. 448/1998

    È letto come norma di attuazione del passaggio al TFR che demanda a fonti attuative la definizione degli adeguamenti retributivi e contributivi, ferma restando l'invarianza della retribuzione netta e di quella utile ai fini pensionistici.

  • Accordo Nazionale Quadro 29.7.1999

    Concorre a definire, in sede negoziale, il meccanismo perequativo collegato al nuovo regime di TFR per i dipendenti pubblici.

  • DPCM 20.12.1999

    Attua l'art. 26, comma 19, l. n. 448/1998 prevedendo una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale abolito, finalizzata a mantenere l'omogeneità del trattamento complessivo.

  • art. 2120 c.c.

    È richiamato come norma generale del trattamento di fine rapporto cui il personale assoggettato al TFR è integralmente ricondotto.

  • art. 49, comma 2, d.lgs. n. 29/1993

    Norma del sistema del pubblico impiego richiamata nella censura dell'Amministrazione per sostenere la correttezza del meccanismo di trattenuta.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Modifica il precedente art. 49, comma 2, e viene invocato per ribadire la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici.

  • art. 3 Cost.

    La Corte richiama la sentenza della Consulta n. 213/2018 per affermare che il meccanismo di invarianza della retribuzione netta non viola l'eguaglianza, essendo funzionale alla parità di trattamento.

  • art. 36 Cost.

    La Corte richiama la pronuncia costituzionale per escludere che il sistema complessivo determini una retribuzione non proporzionata o insufficiente, dovendosi valutare il trattamento complessivo e non una singola componente.

  • d.l. n. 78/2010, art. 12, comma 10

    È richiamato solo per distinzione rispetto alla fattispecie decisa dalla Corte costituzionale n. 223/2012, che riguardava dipendenti in TFS.

  • art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973

    È menzionato nella ricostruzione della sentenza costituzionale n. 223/2012, ma la Corte precisa che quella fattispecie è diversa da quella odierna.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 98

    È citata per indicare l'abrogazione, dal 1° gennaio 2011, della disciplina oggetto della sentenza costituzionale n. 223/2012.

  • Corte cost. n. 213 del 2018

    La Cassazione ne valorizza il principio secondo cui il meccanismo di adeguamento retributivo e contributivo del passaggio al TFR è conforme agli artt. 3 e 36 Cost.

  • Corte cost. n. 223 del 2012

    È ritenuta non pertinente perché riguardava una diversa disciplina e dipendenti in regime TFS, non il personale già in TFR.

Massime di principio

  • Nel passaggio del personale pubblico dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, il legislatore può prevedere meccanismi di adeguamento retributivo e contributivo funzionali a mantenere l'invarianza della retribuzione netta e la parità di trattamento complessiva tra lavoratori in regimi diversi.
  • La legittimità di una trattenuta sulla retribuzione non va valutata isolando la singola componente economica, ma considerando il sistema complessivo di regolazione del rapporto e la finalità perequativa perseguita dalle fonti normative e attuative.
  • La disciplina attuativa e collettiva del passaggio al TFR, quando espressamente collegata a una norma primaria che ne preveda l'adeguamento, può introdurre una riduzione della retribuzione lorda corrispondente al contributo previdenziale soppresso senza integrare di per sé una indebita decurtazione.
  • Una precedente pronuncia di incostituzionalità relativa a dipendenti in TFS non è automaticamente estensibile a dipendenti già assoggettati al TFR, se mutano i presupposti fattuali e il parametro normativo scrutinato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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