Cassazione Civile, Ordinanza n. 19111/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dirigente scolastica, in prossimità del collocamento a riposo, aveva chiesto di essere trattenuta in servizio a decorrere dal 1 settembre 2012. L'Ufficio scolastico regionale le aveva inizialmente comunicato che l'istanza era accolta per l'anno scolastico 2012/2013 e che sarebbe seguito un provvedimento formale; confidando in tale comunicazione, la dipendente non aveva presentato domanda di pensione e non aveva fruito di tutte le ferie spettanti. Successivamente le veniva notificato un decreto che respingeva la richiesta di trattenimento in servizio e disponeva il collocamento in quiescenza dal 1 settembre 2012. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto legittimo il diniego del trattenimento, aveva escluso la monetizzazione delle ferie residue, ma aveva riconosciuto un risarcimento equitativo per il legittimo affidamento ingenerato dalla comunicazione amministrativa. La Corte d'appello, in riforma parziale, aveva escluso anche il risarcimento, ritenendo che il danno non fosse stato allegato e provato. Nel ricorso per cassazione la dirigente censurava la sentenza d'appello per mancata applicazione dell'art. 1226 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto liquidare equitativamente il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal ritardo del trattamento pensionistico e dalla mancata fruizione di 22 giorni di ferie.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone comunque che la parte abbia assolto l'onere di provare l'esistenza e l'entità materiale del danno, non potendo l'equità supplire alla mancanza di prova del pregiudizio. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva già ritenuto coperti da giudicato sia il rigetto della domanda di monetizzazione delle ferie sia la legittimità del provvedimento di collocamento in quiescenza; inoltre aveva escluso che fossero state adeguatamente allegate e provate le voci di danno patrimoniale e morale. La Cassazione ha anche rilevato che non era stata specificamente censurata l'affermazione secondo cui nulla consentiva di ritenere che, se fosse rimasta in servizio, la ricorrente avrebbe effettivamente goduto delle ferie residue. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"potere di liquidare il danno in via equitativa"
La liquidazione equitativa è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può sostituire la prova dell'esistenza del danno e della responsabilità; richiede che il pregiudizio sia già dimostrato nel suo an e nella sua consistenza materiale.
È richiamato come fondamento generale del potere del giudice di valutare le prove e, in tale ambito, anche di procedere a liquidazione equitativa nei limiti consentiti dall'ordinamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è un criterio sussidiario di quantificazione e non può essere utilizzata per supplire alla totale mancanza di prova dell'esistenza del danno.
- Chi domanda il risarcimento deve allegare e provare, almeno nei loro elementi essenziali, sia il pregiudizio subito sia la sua consistenza materiale; solo dopo tale dimostrazione il giudice può ricorrere alla valutazione equitativa.
- La deduzione di un affidamento ingenerato dalla pubblica amministrazione non basta, da sola, a fondare il risarcimento se non sia provato concretamente il danno subito in conseguenza della condotta amministrativa.
- Se una statuizione di merito non viene specificamente censurata nel suo punto decisivo, essa resta ferma e può sorreggere il rigetto del motivo di ricorso.
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