Cassazione Civile, Ordinanza n. 25792/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’ente previdenziale richiedeva a un avvocato il versamento di contributi alla Gestione separata e delle relative somme aggiuntive. In appello l’ente aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e il rigetto dell’opposizione, sul rilievo che per gli avvocati sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata quando esercitano abitualmente la professione o, se in attività occasionale, superano il reddito annuo di 5.000 euro; la Corte territoriale aveva inoltre ritenuto non maturata la prescrizione. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) violazione delle norme sulla Gestione separata e sull’assetto previdenziale dei professionisti, sostenendo che l’obbligo non si applicherebbe agli avvocati iscritti all’albo e dotati di ente previdenziale di categoria; 2) violazione della disciplina sul limite di esenzione dei 5.000 euro, lamentando che fosse stato assoggettato a contribuzione l’intero reddito e che l’abitualità fosse stata desunta indebitamente da iscrizione all’albo e partita IVA; 3) violazione della disciplina sulla prescrizione, sostenendo che il termine non potesse essere sospeso o inciso da fonti secondarie come il d.P.C.m. 10 giugno 2010, peraltro non applicabile ai contribuenti minimi. Durante il giudizio di legittimità il ricorrente ha però depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, finalizzata ad aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, affermando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina nel merito i tre motivi, perché rileva che il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso collegato all’intenzione di aderire alla definizione agevolata dei carichi. La dichiarazione è letta come manifestazione inequivoca di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell’impugnazione. Per tale ragione il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte precisa che resta assorbito ogni scrutinio sulla ritualità della rinuncia e sulle condizioni della disciplina speciale sulla definizione agevolata. Nessuna statuizione viene adottata sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva sostanziale. È inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché l’inammissibilità derivante da carenza sopravvenuta di interesse non rientra nella ratio sanzionatoria della norma.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
primo comma; secondo comma
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva del deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi
art. 2, commi 25 e 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
invocato dal ricorrente per contestare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
invocato dal ricorrente per contestare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull’assetto previdenziale degli avvocati
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull’assetto previdenziale degli avvocati
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 23 novembre 2003, n. 326
invocato dal ricorrente per sostenere il limite di esenzione contributiva di 5.000 euro
art. 2935 c.c.
invocato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione
art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335
invocato dal ricorrente in tema di prescrizione dei contributi
art. 18 D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
invocato dal ricorrente per la disciplina richiamata a sostegno della tesi prescrizionale
art. 17, commi 1 e 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
invocato dal ricorrente per la disciplina dei termini di pagamento e della prescrizione
art. 1, comma 1, D.P.C.m. 10 giugno 2010
contestato dal ricorrente perché ritenuto atto privo di forza di legge e non idoneo a incidere sui termini prescrizionali
art. 1, comma 113, L. 24 dicembre 2007, n. 244
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione
art. 1, commi 231-252, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato nell’istanza di rinuncia, quale base della definizione agevolata dei carichi con necessità di rinunciare ai giudizi pendenti
art. 1, commi 235 e 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato dalla Corte solo per osservare che restano assorbiti il vaglio della ritualità della rinuncia e gli adempimenti della disciplina speciale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione deve permanere sino alla decisione; la sua sopravvenuta carenza rende il ricorso inammissibile.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso, quando esprima inequivocamente la perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio, è sufficiente a fondare la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- L’inammissibilità determinata da una carenza sopravvenuta di interesse non ha natura sanzionatoria, sicché non comporta il raddoppio del contributo unificato.
- Quando la controparte non svolge attività difensiva sostanziale, la Corte può omettere la liquidazione delle spese di lite.
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