Cassazione Civile, Ordinanza n. 19648/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per una verifica fiscale relativa a un'operazione straordinaria di conferimento di un ramo d'azienda, avente ad oggetto la rete vendita del gas metano, trasferita a una società conferitaria; l'attività di distribuzione restava in capo alla conferente, mentre quella di vendita passava alla conferitaria. L'Ufficio aveva ritenuto l'operazione elusiva e, comunque, aveva recuperato a tassazione effetti fiscali connessi al valore di avviamento e a una quota di ammortamento dedotta nel 2004. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, escludendo l'applicabilità dell'art. 115 TUEL e ritenendo sussistente una plusvalenza realizzativa idonea a qualificare l'operazione come cessione di ramo d'azienda. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 TUEL e degli artt. 86 e 175 TUIR per l'asserita errata esclusione del regime agevolativo/esentativo; 2) violazione dell'art. 115 TUEL e dell'art. 103 TUIR per non avere considerato l'efficacia del riconoscimento civilistico e fiscale dei valori di perizia e per avere confermato il recupero di una deduzione da ammortamento dell'avviamento; 3) violazione dell'art. 115 TUEL e dell'art. 176 TUIR per avere trascurato che l'operazione era una riorganizzazione societaria fiscalmente neutrale e non una cessione di ramo d'azienda.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'esenzione prevista dall'art. 115 TUEL riguarda la trasformazione di azienda speciale in società di capitali e i connessi conferimenti/assegnazioni di beni, non potendo estendersi a operazioni tra due società di capitali né a successive cessioni o riorganizzazioni estranee alla funzione agevolata della norma. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva correttamente esaminato la disciplina fiscale dei conferimenti d'azienda ex art. 176 TUIR, che in linea di principio è neutrale e comporta continuità dei valori fiscali riconosciuti, con subentro del conferitario nella posizione del conferente. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia per un nuovo esame, anche sulla sussistenza e sulla misura di una eventuale plusvalenza e sulla corretta qualificazione dell'operazione (conferimento o cessione).
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base della contestazione erariale di elusività dell'operazione, prospettata come cessione di ramo d'azienda.
art. 115 D.Lgs. n. 267 del 2000
L'esenzione fiscale prevista dalla norma è circoscritta ai conferimenti e alle assegnazioni di beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1; non si estende a operazioni tra società di capitali né a operazioni ulteriori rispetto alla trasformazione agevolata che la norma intende favorire.
art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000
Impose la separazione societaria tra attività di distribuzione e di vendita del gas; la Corte evidenzia che tale disposizione non prevede alcuna esenzione fiscale propria dell'operazione.
art. 86 d.P.R. n. 917 del 1986
Invocato dalla ricorrente in combinazione con altre disposizioni TUIR, ma il primo motivo è respinto perché l'art. 115 TUEL non si applica al caso concreto.
art. 175 d.P.R. n. 917 del 1986
Invocato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la censura relativa all'estensione del regime agevolativo, ritenendola inconferente rispetto alla disciplina speciale richiamata.
art. 103 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel secondo motivo con riguardo alla deduzione dell'ammortamento dell'avviamento; la Corte ritiene necessario riesaminare la questione alla luce della corretta qualificazione dell'operazione.
art. 176 d.P.R. n. 917 del 1986
Disciplina i conferimenti di azienda in regime di neutralità fiscale: non realizzano plus/minusvalenze e comportano continuità dei valori fiscalmente riconosciuti; il conferitario subentra nella posizione del conferente e, in linea di principio, effettua gli ammortamenti secondo il piano del conferente.
Parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale prevista per la trasformazione di aziende speciali in società di capitali e per i relativi conferimenti di beni ha portata eccezionale e non è estensibile oltre i casi espressamente contemplati dalla norma, né a operazioni tra soggetti diversi da quelli indicati.
- Quando il giudice di merito qualifica un'operazione come conferimento d'azienda, deve applicare coerentemente la disciplina della neutralità fiscale e della continuità dei valori prevista dall'art. 176 TUIR, evitando di trattare l'operazione come una cessione se manca il relativo presupposto sostanziale.
- Nel conferimento d'azienda in regime di neutralità, il conferitario subentra nella posizione fiscale del conferente, assumendo i valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda conferita e potendo dedurre gli ammortamenti secondo il piano originario, salvo specifiche verifiche di legge.
- La sussistenza di una plusvalenza e la corretta misura del recupero fiscale devono essere accertate in modo puntuale e con riferimento alla specifica natura dell'operazione; non è sufficiente un'affermazione apodittica di realizzo se manca il corretto inquadramento giuridico-fiscale dell'operazione stessa.
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